Cassation rejected: no hearing violation, territorial competence upheld

16.1997.79Autre juridiction10 nov. 1997Dismissed

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Résumé

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal rejected a cassation appeal against a justice of the peace judgment awarding CHF 694.65 and definitive removal of opposition. The appellant argued that the hearing had been wrongly refused to be postponed because of illness and that the justice of the peace lacked territorial competence. The court held that the illness did not objectively prevent attendance and that, in any event, representation before the justice of the peace was possible. It further held that the case was not a mandatory-forum summary objection-removal proceeding, so territorial incompetence had to be raised by the defendant and was otherwise presumed absent. Costs were placed on the appellant.

Regest

Art. 136 CPC, 64bis cpv. 3 CPC, 97 cifra 3 CPC, 98 CPC, 22 CPC; a request for postponement on grounds of illness is granted only if the illness objectively prevents personal appearance, and the mere fact of illness is insufficient where representation before the justice of the peace is possible. Territorial incompetence is examined ex officio only where the forum is mandatory; in ordinary non-appealable civil proceedings without a mandatory forum, the objection must be raised by the defendant, failing which competence of the seized court is presumed. A cassation complaint that fails to establish a listed ground for cassation must be dismissed.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.79

Data decisione, Autorità: 10.11.1997, CCC

Incarto n. 16.97.00079

Lugano 10 novembre 1997/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 luglio 1997 presentato da


patr. dall’avv. __________

contro

la sentenza 4 luglio 1997 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa civile inappellabile promossa con istanza 28 aprile 1997 da


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 694.65 oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________

dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 28 aprile 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 694.65 oltre accessori corrispondenti alle provvigioni di sua spettanza derivanti dai contratti di collocamento sottoscritti dalle parti e di cui ai doc. A-C;

che il giudice di pace ha accolto la domanda di causa, rimasta incontestata dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;

che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 22 luglio 1997, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) ed a) dell’art. 327 CPC: il ricorrente lamenta innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il giudice di pace avrebbe respinto la sua richiesta di rinvio dell’udienza dovuta a malattia, eccepisce inoltre l’incompetenza territoriale del giudice adito non trattandosi del giudice del suo domicilio;

che con osservazioni 18 agosto 1997 la controparte postula la reiezione del gravame;

che giusta l’art. 327 lett. e CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

che al ricevimento dell’istanza 28 aprile 1997 il giudice di pace ha convocato le parti all’udienza del 18 giugno 1997 alle ore 14.10 per procedere alla relativa discussione;

che il 18 giugno 1997 alle ore 10.05 __________ ha

inviato un fax alla giudicatura di pace giustificando la propria assenza all’udienza causa malattia, comunicazione che il primo giudice ha evaso quale richiesta di rinvio dell’udienza respingendola in quanto tardiva e non sufficientemente motivata poiché sprovvista di un certificato medico;

che giusta l’art 136 cpv. 1 CPC la parte può chiedere tempestivamente il rinvio dell’udienza se impedita per motivi gravi, in particolare per malattia;

che trattandosi di una richiesta di rinvio dovuta a malattia del richiedente, è pacifico che questa non può essere prevista in anticipo, ciò non toglie che la malattia deve essere tale da impedire oggettivamente la comparsa personale della parte;

che in concreto, la malattia adotta dal ricorrente non era tale da impedire la sua comparsa dinanzi al giudice di pace: il certificato medico in atti attesta infatti che il paziente poteva “uscire di casa”;

che comunque dinanzi al giudice di pace è riconosciuta la facoltà di rappresentanza processuale a ogni persona in grado di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC);

che quindi il rifiuto da parte del giudice della richiesta di rinvio dell’udienza non può essere considerato arbitrario poiché conforme all’art. 136 cpv. 2 CPC;

che giusta l’art. 327 lett. a CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata se emana da un giudice incompetente;

che tra i presupposti processuali che il giudice deve esaminare d’ufficio vi è quello della sua competenza territoriale se il foro è inderogabile (art. 97 cifra 3 CPC);

che nella concreta fattispecie, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente e contrariamente a quanto figura sull’intestazione dell’istanza, la causa promossa dall’istante non è una procedura sommaria di rigetto dell’opposizione bensì una causa ordinaria inappellabile per la quale la legge non prevede un foro inderogabile;

che in siffatta evenienza l’eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di pace del Circolo della Magliasina, diverso da quello del domicilio del convenuto, doveva semmai essere sollevata da quest’ultimo (art. 98 CPC): mancando l’eccezione è presunta la competenza del giudice adito (art. 22 CPC);

che il ricorso, che non ha evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati deve pertanto essere respinto;

che l’indennità alla parte resistente tien conto del fatto che non ha fatto capo al patrocinio di un avvocato, onde non si applica la TOA;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 14 luglio 1997 di __________ è respinto.

Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 50.-

b) spese fr. 30.-

fr. 80.-

già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte fr. 50.- a titolo di indennità per questa sede.

  1. Intimazione a:

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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