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Numero d'incarto:
16.1997.70
Data decisione, Autorità:
28.10.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00070
Lugano
28 ottobre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 19 giugno 1997 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 16 giugno 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 9 maggio 1996 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’419.75
oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________ dell’UEF di
Bellinzona, domande accolte dal primo giudice limitatamente
all’importo di fr. 3’173.70
oltre interessi del 5% dal 24 febbraio 1996,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con istanza 9 maggio
1996 l’avv. __________ i ha convenuto in giudizio __________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 4’419.75 a saldo della sua nota professionale 22
novembre 1995 (doc. D) emessa per le proprie prestazioni a favore di
quest’ultimo nell’ambito della causa di stato che lo opponeva alla moglie,
conclusasi con sentenza di divorzio 18 maggio 1995.
Il convenuto si è opposto
alla pretesa avversaria contestando la corretta esecuzione del mandato,
rimproverando in particolare al legale di non aver tempestivamente inoltrato la
domanda tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria ancorché in
possesso della necessaria documentazione e in particolare del preavviso
favorevole del Municipio.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata negligenza a carico dell’istante per non
aver tempestivamente inoltrato l’istanza tendente alla concessione
dell’assistenza giudiziaria a favore del suo patrocinato, ha nondimeno ritenuto
soltanto di ridurre la pretesa dell’istante a fr. 3’173.70 oltre interessi del
5% dal 24 febbraio 1996.
-
Con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 24
giugno 1997, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente
valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto
materiale, in particolare per aver parzialmente accolto la pretesa dell’istante
nonostante abbia riconosciuto a carico di quest’ultimo un agire negligente per
aver inoltrato tardivamente l’istanza per la concessione dell’assistenza
giudiziaria nonostante ne fossero date tutte le premesse.
Con osservazioni 22 luglio
1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio
gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Secondo l’art. 398
CO il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo diligente e fedele e
risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza (art. 321e CO
su rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO). Il mandante che chiede il risarcimento di
un danno deve provare il danno subito, la violazione contrattuale e il nesso di
causalità adeguata, la colpa è invece presunta e, in base all’art. 97 cpv. 1
CO, spetta al mandatario provare che nessuna colpa gli è imputabile, ritenuto
comunque che egli risponde anche in caso di colpa di lieve entità (Weber
in Comm. di Basilea, 1996, n. 32 ad art. 398 CO; JdT 1993 pag. 157 consid.
2; SJ 1992 pag. 303 segg.).
Nel caso concreto, come
correttamente concluso dal primo giudice, il fatto per l’avv. __________ di
aver inoltrato l’istanza per la concessione dell’assistenza giudiziaria per il
suo patrocinato solo il 25 gennaio 1996, ossia quando la causa di divorzio era
già da tempo conclusa con sentenza 18 maggio 1995, mentre egli era in possesso
della necessaria documentazione già dal mese di febbraio 1995 (doc. 3 e 4),
costituisce a non dubitarne una violazione da parte del legale dei propri
doveri di patrocinio, tra i quali rientra in generale il rispetto dei termini e
delle norme di procedura (Wessner, La responsabilité professionelle de l’avocat
au regard de son devoir général de diligence, in RJN 1986, pag. 18). E
ciò in relazione a tutti i termini del mandato. Nel caso in esame questo
rapporto non era limitato al patrocinio del cliente nella causa, ma si
estendeva all’ottenimento del beneficio della gratuità di tale patrocinio.
Che così fosse è pacifico
e risulta in tutta evidenza dallo scritto 3 febbraio 1995 inviato dall’avvocato
al Municipio di __________ per ottenere “il preavviso favorevole per
l’accoglimento dell’assistenza giudiziaria” (doc. 3).
Il tentativo di
conciliazione ha avuto luogo qualche giorno dopo e la risposta di causa è stata
presentata dall’avv. __________ il 20 aprile 1995.
- Nella presente
controversia il giudice deve accertare se un’istanza di assistenza giudiziaria,
presentata tempestivamente sarebbe stata accolta dal pretore nell’ambito della
causa di divorzio. La sentenza impugnata ritiene probabile questo esito: “per
quanto risulta dagli atti tutto lascia presumere di sì” (cfr. sentenza
pretorile).
A identica conclusione
giunge pure questa Camera sulla base delle prove documentali agli atti dalle
quali risulta che al momento determinante -ossia quello in cui avrebbe dovuto
essere decisa la domanda (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 2 ad art. 155)- la
situazione finanziaria del convenuto, che disponeva di un reddito annuo di fr.
25’000.- (doc. 2) ed era confrontato a oneri finanziari annui per fr. 33’045.10
(di cui fr. 24’480.- per la pigione del locale nel quale esercitava la sua
attività di parrucchiere (doc. G e 2), fr. 3’855.60 per l’assicurazione
malattia (doc. 2), fr. 1’120.- per l’assicurazione infortuni (doc. H), fr.
2’866.- per l’assicurazione sulla vita (doc. L), fr. 624.80 per l’assicurazione
dell’inventario aziendale (doc. M) e fr. 98.70 per l’assicurazione
responsabilità civile (doc. N), oltre a un debito di fr. 45’000.- nei confronti
della __________ (doc. 2), era tale da ritenerlo indigente ai sensi dell’art.
155 CPC, ciò che è peraltro confermato anche dal preavviso favorevole del
Municipio di __________ (doc. 4).
Per quanto attiene
all’ulteriore requisito della probabilità di esito favorevole della causa (art.
157 CPC), per il riconoscimento del quale non vanno peraltro poste condizioni
rigorose trattandosi di una causa di stato (Cocchi/Trezzini, op. cit.,
n. 2 e 7 ad art. 157), tutto lascia presumere che il pretore, che già aveva
ammesso la moglie al beneficio dell'assistenza giudiziaria, avrebbe decretato
nel medesimo modo.
Accertato che l’assistenza
giudiziaria sarebbe stata concessa al ricorrente, si deve concludere che è dato
il presupposto del nesso causale adeguato fra il danno lamentato e il
comportamento anticontrattuale dell'avvocato. Quindi, il mancato tempestivo
inoltro dell'istanza da parte dell’avvocato ha indubitabilmente cagionato un
danno al convenuto, pari alla nota professionale posta a suo carico anziché a
carico dello Stato come sarebbe stato il caso qualora egli avesse agito
tempestivamente. Questo danno deve quindi essere posto a carico dell’istante (Weber,
op.cit., n. 30 ad art. 398 CO). Una diversa soluzione, nel senso ipotizzato dal
primo giudice, non è ammissibile non essendo dimostrata, e peraltro neppure
allegata, un’eventuale concolpa del convenuto o altre circostanze atte a
giustificare una riduzione del danno (Weber, op.cit., n. 31 ad art. 398
CO).
Nulla giova alla tesi di
parte istante il fatto che egli abbia svolto correttamente il mandato di
patrocinio per quanto attiene alla causa di stato, il corretto svolgimento di
questa procedura non può infatti sanare l’errore commesso per quanto attiene al
tardivo inoltro della domanda di assistenza giudiziaria.
Parimenti non può giovare
all’istante il preteso miglioramento delle condizioni finanziarie del convenuto
poiché al momento determinante queste, per stessa ammissione del legale (doc.
3), erano tali da giustificare la domanda e la concessione del gratuito
patrocinio. Per gli stessi motivi è irrilevante il riferimento all’art. 27 cpv.
4 LALEF -peraltro inapplicabile non trattandosi in concreto di una procedura
esecutiva- e all’art. 162a CPC che permette in determinate circostanze allo Stato,
e non al legale, il recupero di quanto anticipato per le spese di patrocinio.
- Alla luce di quanto
sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato
con particolare riferimento all’errata applicazione dell’art. 398 CO ad opera
del primo giudice, deve essere accolto.
Accogliendo il ricorso e
ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera
decide il merito della controversia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
16 giugno 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- già anticipate
dall’istante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere al convenuto fr.
450.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
200.-
b) spese fr.
50.-
fr.
250.-
già anticipate dal
ricorrente, vanno poste a carico dell’avv. __________ che rifonderà al
ricorrente fr. 350.- a titolo di ripetibili per questa sede.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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