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Numero d'incarto:
16.1997.61
Data decisione, Autorità:
09.09.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00061
Lugano
9 settembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 26 maggio 1997 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 14 maggio 1997 del Segretario assessore della Pretura del distretto di
Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 2 aprile 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________
dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr.
1’500.- oltre interessi del 6% dal 30 gennaio 1992,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con istanza 2 aprile
1997 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di
fr. 2’000.- oltre accessori a saldo della fattura 31 ottobre 1991 emessa per la
fornitura e posa di una cucina presso l’abitazione di quest’ultimo (doc. C). A
valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto la conferma
d’ordine 30 luglio 1991 sottoscritta per accettazione dal convenuto, dalla
quale risulta un costo complessivo dell’opera preventivato in fr. 31’500.- e
fatturato in fr. 32’000.- (doc. C).
Su quest’importo il
convenuto ha versato acconti per complessivi fr. 30’000.-, da qui la richiesta
del saldo di fr. 2’000.- da parte della ditta appaltatrice.
In sede di contraddittorio
il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria opponendo in compensazione un
credito di importo superiore a quello posto in esecuzione. Egli si è prevalso
infatti della pena convenzionale pattuita contrattualmente in caso di ritardo
nella consegna dell’opera e pari a fr. 100.- per ogni giorno di ritardo; poiché
il ritardo nella consegna della cucina è stato di almeno tre mesi, egli ritiene
estinto il proprio debito nei confronti dell’istante, alla quale ha opposto in
compensazione anche il danno cagionato alla fascia di chiusura della cucina,
rovinata durante il montaggio.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido
riconoscimento di debito limitatamente all’importo di fr. 1’500.-, ha concluso
al parziale accoglimento dell’istanza respingendo in quanto non comprovata
l’eccezione di compensazione sollevata dall’escusso.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il
diritto materiale in particolare per aver respinto, ancorché comprovate dalle
risultanze istruttorie e dalle ammissioni della stessa parte istante, le sue
pretese per danni opposte in compensazione a controparte a totale estinzione
del credito da questa fatto valere in giudizio. Rimprovera inoltre al primo
giudice di avere accolto, sebbene non comprovata la richiesta di controparte di
pagamento degli interessi di mora al tasso del 6% dal 30 gennaio 1992.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Secondo l’art. 82
LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il
credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto
pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro.
Nella procedura di rigetto
dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la
documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972
344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA).
Il titolo di credito sul
quale si basa l’esecuzione in questione è la conferma d’ordine 30 luglio 1991
(doc. B) con la quale il convenuto riconosce di dovere all’istante fr. 31’500.-
per la posa e fornitura della cucina da lui scelta, importo sul quale egli ha
versato acconti per un totale di fr. 30’000.-.
Questo documento
costituisce valido riconoscimento di debito per l’importo ivi menzionato di
complessivi fr. 31’500.-
- Per l’art. 82 cpv. 2
LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il
debitore sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da invalidarlo.
Incombe all’escusso l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni
che deduce in giudizio. Secondo giurisprudenza le eccezioni non solo devono
essere poste in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo
perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci
riscontri oggettivi (Rep 1987 pag. 150-151; Panchaud/Caprez, La
mainlevée de l’opposition, 1980, § 26 pag. 61; BlSchK 1982 pag. 95-97; CEF
1°aprile 1993 in re M.AG/B.).
Nella concreta
fattispecie, la conclusione del primo giudice secondo la quale il convenuto non
avrebbe reso sufficientemente verosimile l’esistenza del credito posto in
compensazione -per un importo quantomeno corrispondente a quello in esecuzione-
non è arbitraria.
Contrariamente a quanto
preteso dall’insorgente, dalle risultanze istruttorie non è infatti emersa
l’esigibilità della pena convenzionale pattuita tra le parti (doc. B), in
particolare che il ritardo nella consegna della cucina (5 giorni per l’istante,
3 mesi per il convenuto) fosse in qualche modo da addebitare all’istante e che
quest’ultima fosse stata richiamata a una puntuale consegna della cucina (Ehrat,
in Comm. basilese, 1996, n. 14 e 15 ad art. 160 CO).
La stessa carenza a
livello probatorio si attua con riferimento alla pretesa per danni fatti valere
dal convenuto.
A fronte dell'ammissione
dell’istante di aver cagionato un danno alla fascia di chiusura della cucina
per la riparazione della quale le parti si sarebbero accordate nel senso che il
convenuto avrebbe effettuato la riparazione inviando all’istante la relativa
fattura, il ricorrente non solo non ha provato l’ammontare del danno, ma
soprattutto non ha dimostrato di aver proceduto alla riparazione controversa:
da qui l’impossibilità di riconoscergli un credito a questo titolo.
In particolare,
può, essere osservato che l'unico documento prodotto dall'escusso a sostegno
della sua tesi liberatoria è un suo scritto in cui esprime la volontà di nulla
più versare alla controparte.
Il ricorso deve invece essere accolto nella misura in cui rimprovera al
primo giudice di aver riconosciuto all’istante interessi di mora del 6% dal 30
gennaio 1992.
Poiché
la legge oltre a riconoscere al creditore il diritto alla rifusione di
interessi moratori in caso di ritardo del debitore nel pagamento di una somma
di denaro, ne fissa pure il tasso e la decorrenza (art. 104 cpv. 1 e 102 CO),
spetta al giudice verificare d’ufficio queste premesse (SJZ 1957, pag.
292, n. 133). Nel caso di specie, in difetto di una diversa pattuizione tra le
parti, gli interessi di mora devono essere riconosciuti all’istante al tasso
legale del 5 % (art. 104 cpv. 1 CO), e ciò dal 26 febbraio 1997 (doc. A), data
della prima interpellazione agli atti (art. 102 cpv 1 CO).
- Il grado di
soccombenza del ricorrente, pressoché totale sia in prima che seconda sede,
giustifica l’attribuzione a quest’ultimo delle tasse e spese di entrambe le sedi
giudiziarie.
Analogo giudizio si
giustifica anche per l'attribuzione delle ripetibili, malgrado l'intervento
riformatorio in tema di interessi di mora.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 26 maggio 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
14 maggio 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, limitatamente al dispositivo no. 1, è annullata e sostituita dal
seguente giudicato:
- L’istanza
è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta al PE no
__________ dell’UE di Lugano è respinta in via provvisoria limitatamente
all’importo di fr. 1’500.- oltre interessi del 5 % dal 26 febbraio 1997.
II. Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 120.-, già anticipate dal ricorrente,
rimangono a suo carico.
III. Intimazione
a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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