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Numero d'incarto:
16.1997.58
Data decisione, Autorità:
12.05.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00058
Lugano
12 maggio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 7 aprile 1997 presentato da
contro
la
sentenza 3 aprile 1997 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella
causa a procedura sommaria in tema di rigetto dell’opposizione promossa con
istanza 26 novembre 1996 da
rappr.
dal __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE
no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 26
novembre 1996 lo __________, rappresentato dal __________, ha chiesto il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE
sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 100.- oltre accessori,
importo corrispondente alla tassa di giustizia e alle spese poste a carico
della convenuta con sentenza 17 aprile 1996 del Tribunale cantonale
amministrativo;
che la sentenza del
Tribunale cantonale amministrativo, confermata il 31 luglio 1996 dalla Corte
di cassazione penale del Tribunale federale, ha respinto il ricorso inoltrato
dalla convenuta contro la risoluzione 16 giugno 1995 con la quale il Dipartimento
delle Istituzioni la condannava al pagamento di una multa di fr. 20.- oltre
alle spese, per aver posteggiato senza osservare le linee vietanti il
parcheggio;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo
esecutivo al quale la convenuta non ha opposto nessuna valida eccezione ai
sensi dell’art. 81 LEF, ha accolto l’istanza;
che con lettera 7 aprile
1997 __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione del Giudice di pace;
che lo scritto 23 aprile
1997, pure denominato ricorso, a prescindere dall’infondatezza del suo
contenuto non rientrando nelle incombenze del giudice quella di raccogliere la
documentazione necessaria alla difesa dei diritti della parte bensì unicamente
quella di decidere sulla base delle risultanze del procedimento (art. 85 CPC),
deve essere estromesso dall’incarto in quanto proposto tardivamente;
che giusta l’art. 329 cpv.
2 CPC l’atto ricorsuale deve contenere, pena la sua nullità, le domande di
ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda
precisando il motivo di cassazione invocato;
che in concreto dallo
scritto 7 aprile 1997 con il quale l’insorgente si limita a lamentare il fatto
di non aver potuto visionare la documentazione che la concerne, non è possibile
desumere il titolo di cassazione invocato;
che in ogni caso il
giudizio impugnato non potrebbe essere annullato, ritenuto che l’istante,
confrontato a un valido titolo esecutivo quale la sentenza 17 aprile 1996 del
Tribunale cantonale amministrativo non ha fatto valere nessuna delle eccezioni
elencate a titolo esaustivo all’art. 81 cpv. 1 LEF;
che pertanto il ricorso si
rileva manifestamente irricevibile;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso 7 aprile
1997 di __________ è nullo.
-
Le spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico della
ricorrente.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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