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Numero d'incarto:
16.1997.56
Data decisione, Autorità:
26.08.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00056
Lugano
26 agosto 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 9 aprile 1997 presentato da
contro
la
sentenza 13 marzo 1997 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a
procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 18 febbraio 1997
da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione
interposta dal convenuto al
PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 18
febbraio 1997 __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da
__________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 444.70
oltre accessori a saldo delle spese accessorie e di riscaldamento per il
periodo compreso tra luglio 1995 e febbraio 1996 (doc. C1);
che al contraddittorio il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria richiamando l’accordo
precedentemente concluso dalle parti dinanzi alI’Ufficio di conciliazione in
materia di locazione di Breganzona e a tenore del quale __________ ha
accettato, a saldo delle proprie pretese derivanti dal contratto di locazione
che vincolava le parti, il pagamento di fr. 4’475.- (doc. 2);
che con il querelato
giudizio il primo giudice ha concluso all’accoglimento dell’istanza non
potendosi considerare l’accordo richiamato dal convenuto in quanto non
comprensivo delle spese accessorie poste in esecuzione poiché richieste solo
successivamente (doc. C1);
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il
diritto materiale, in particolare per aver concluso all’esistenza di un valido
riconoscimento di debito e per aver ritenuto comprovato il credito avversario
ancorché interamente tacitato come risulta dalla transazione 25 giugno 1996;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove;
che secondo l’art. 82 LEF
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito
si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o
scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una
determinata somma di denaro;
che nella procedura di
rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di
causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di
debito, ciò che può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione
di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione
del debitore con la quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di
denaro ad una determinata persona (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF
106 III 99; Fritsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, 1984, Vol. I, p. 259; Panchaud/
Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 151-152);
che
nel caso concreto non vi è agli atti nessun documento che possa essere
equiparato a un riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione, non
potendo a tal proposito bastare il conteggio doc. C non essendo stato
sottoscritto per accettazione dal convenuto;
che
quindi, indipendentemente dal benfondato o meno dell’eccezione di estinzione
del debito sollevata dall’escusso con riferimento alla transazione 25 giugno
1996 (doc. 2), l’istanza deve essere respinta per carenza di un valido titolo
di credito tale da legittimare il rigetto provvisorio dell’opposizione, titolo
che l'istante avrebbe dovuto produrre al giudice;
che
per quanto attiene alla censura sollevata dal ricorrente in merito alla
formulazione dell’istanza con la quale l’istante ha chiesto il rigetto
provvisorio o definitivo dell’opposizione, va rilevato che il giudice non è
vincolato dalla domanda delle parti nel senso che egli può concedere, a
dipendenza della documentazione agli atti e indipendentemente dal tipo di
rigetto richiesto, quello in via definitiva o provvisoria (Cometta, Il
rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep
1989 331), ragione per la quale -dal punto di vista formale- la domanda così
come formulata è corretta;
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato con particolare riferimento all’arbitraria valutazione
delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice, deve essere accolto e
la sentenza impugnata annullata;
che accogliendo il ricorso
e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è
tenuta a decidere il merito della controversia,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per
le spese la TarLEF
pronuncia:
I.
Il ricorso per cassazione 9 aprile 1997 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 13 marzo 1997 del Giudice di pace del Circolo di Agno è
annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 75.-, da anticipare come di rito dall’istante, rimane
a suo carico.
II. Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 80.-,
già anticipati dal
ricorrente, vanno poste a carico di __________ che rifonderà al ricorrente fr.
70.- a titolo di indennità per questa sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del Circolo di Agno
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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