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Numero d'incarto:
16.1997.55
Data decisione, Autorità:
11.09.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00055
Lugano
11 settembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 18 aprile 1997 presentato da
rappr.
dall’__________
contro
la
sentenza 4 marzo 1997 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura speciale in materia di
contratto di locazione promossa con istanza 15 dicembre 1995
nei confronti di
e __________
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto che venisse accertata la conclusione
del contratto di
locazione che la vincolava ai convenuti per il 31 luglio 1995,
domanda respinta dal
primo giudice che ha confermato la validità del contratto sino al
31 agosto 1995,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
- __________ e
__________ hanno locato a __________ un appartamento di loro proprietà a
__________.
Con scritto 27 luglio 1995
la conduttrice, proponendo subentranti nelle persone di __________ e
__________, ha notificato la disdetta del contratto per il 31 luglio 1995,
liberando per tale data l’ente locato.
Con istanza 28 luglio 1995
i locatori hanno adito l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Mendrisio
chiedendo che venisse accertata la nullità della disdetta, avendo le parti
precedentemente fissato la scadenza del contratto al 31 agosto 1995.
-
In seguito alla
decisione 14 novembre 1995 dell’Ufficio di conciliazione di Mendrisio, che ha
dichiarato nulla la disdetta notificata dalla conduttrice valendo quale
scadenza del contratto, rispettivamente quale scadenza del suo obbligo di
pagamento, quella concordata del 31 agosto 1995, __________ ha adito il pretore
della giurisdizione di Mendrisio sud con “ricorso”/istanza 15 dicembre 1995:
nella sostanza essa ha chiesto l’accertamento della conclusione del contratto
di locazione al 31 luglio 1995.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie
dalle quali è emerso l’accordo delle parti di porre fine al contratto con
effetto al 31 agosto 1995, ha rigettato l'istanza concludendo alla validità del
contratto sino a tale data. Il primo giudice ha infatti respinto la tesi
dell’istante secondo la quale proponendo un subentrante solvibile ella si
sarebbe liberata dai suoi obblighi contrattuali nei confronti dei convenuti,
poiché questi subentranti non hanno accettato di occupare l’appartamento per un
solo mese, ossia sino alla scadenza contrattuale.
-
Con il presente
tempestivo ricorso, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 24
aprile 1997 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale in particolare l'art.
264 cpv. 1 e 2 CO, interpretati in modo restrittivo dal primo giudice.
Con osservazioni 14 maggio
1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante giurisprudenza
del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una
norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e
violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria
tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima
vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da
questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione
oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con
rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Controversa nella
fattispecie è la determinazione della scadenza del contratto, ossia se questo
vincolava l’istante unicamente sino al 31 luglio 1995 -data per la quale ella
sostiene aver proposto un subentrante- oppure sino alla scadenza concordata tra
le parti del 31 agosto 1995.
Accertata, in quanto
ammessa da entrambe le parti, la scadenza del contratto per il 31 agosto 1995,
l'unica possibilità per la conduttrice di dipartirsene anticipatamente era
quella di proporre un subentrante solvibile disposto a riprendere il suo
contratto alle stesse condizioni (art. 264 cpv. 1 CO), quindi anche per la
stessa scadenza.
Contrariamente a quanto
preteso dalla ricorrente, l'art. 264 cpv. 1 CO, correttamente applicato dal
primo giudice, è di una chiarezza tale da non lasciar spazio a nessun tipo di
interpretazione. Il conduttore che vuole restituire l'ente locato prima della
sua scadenza, è liberato dai suoi obblighi unicamente dal momento in cui
propone un subentrante solvibile che non possa essere ragionevolmente rifiutato
dal locatore e che sia disposto a riprendere il contratto alle sue stesse
condizioni (SVIT Kommentar, n. 6 ad art. 264 CO).
Nel caso concreto, dalle
risultanze istruttorie -correttamente valutate dal primo giudice- è emerso che
i subentranti proposti dall'istante (__________ e __________) hanno
sottoscritto il 1° luglio 1995 una dichiarazione di subingresso con la quale si
impegnavano a riprendere il contratto di locazione a far tempo dal 1°agosto
1995.
Sennonché quella
dichiarazione di subingresso, per altro formalmente accettata dai locatori
(doc. 6 inc. UC), è stata ben presto ritirata dai suoi sottoscrittori, ossia
appena hanno saputo -da parte dei signori __________ - che il futuro rapporto
contrattuale sarebbe durato un mese soltanto; il loro scritto di reazione 10
luglio 1995 è al proposito eloquente (doc. 7, inc. UC).
Questo comportamento dei
subentranti può senz'altro essere valutato come la dimostrazione della carenza
del presupposto della reale loro disponibilità a subentrare nella locazione (Cahiers
du bail, 1994, N°. 4, pag. 123; SVIT, op. cit., n. 13 ad art. 264
CO).
In concreto, quindi,
l’istante non ha proposto nessun subentrante per cui la conduttrice rimane
vincolata al contratto sino alla sua scadenza, concordata per il 31 agosto
1995.
Nulla giova alla tesi di
parte istante il fatto che i convenuti abbiano locato l'appartamento a una
terza persona -fosse pure per una pigione superiore a quella da lei pagata-
poiché a non accettare il subingresso non sono stati quest'ultimi bensì i
subentranti medesimi.
- Il ricorso, con il
quale la ricorrente si è limitata a riproporre la propria versione dei fatti,
evidenziandone così il carattere sostanzialmente appellatorio, deve essere
respinto.
Tassa di giustizia, spese
e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
dichiara:
-
Il ricorso per
cassazione 18 aprile 1997 di __________ è respinto.
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 80.-
b) spese
fr. 20.-
fr.
100.-
già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr.
300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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