AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1997.54
Data decisione, Autorità:
11.09.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00054
Lugano
11 settembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 21 aprile 1997 presentato da
rappr.
dall’__________
contro
la
sentenza 8 aprile 1997 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a
procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 7 ottobre 1996
nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 900.- oltre
accessori, domanda
respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
ha lavorato alle dipendenze della __________ in qualità di lattoniere dal 1°
settembre 1995 (doc. F) sino al suo licenziamento , avvenuto il 7 marzo 1996.
Con istanza 7 ottobre 1996
egli ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere
il pagamento di fr. 900.-, importo da questa trattenuto sulla liquidazione
salariale finale.
La convenuta si è
opposta alla pretesa avversaria sostenendo di aver saldato ogni pretesa
salariale del lavoratore, tant’è che quest’ultimo ha sottoscritto per
accettazione il conteggio di cui al doc. A con il quale avrebbe accettato una
trattenuta, tenuto conto anche dei danni cagionati nello svolgimento delle sue
funzioni.
-
Con il querelato giudizio
il primo giudice ha respinto l’istanza in considerazione del fatto che
l’istante, sottoscrivendo la distinta di cui al doc. A, ha riconosciuto di aver
cagionato danni per fr. 900.- accettando quindi la trattenuta salariale
effettuata dalla datrice di lavoro a questo titolo.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento.
Il ricorrente rimprovera
al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in
particolare per aver dedotto dalla sottoscrizione del conteggio di cui al doc.
A l’accettazione da parte sua della trattenuta effettuata dalla datrice di
lavoro per danni cagionati unicamente dalla sua inesperienza e non per
negligenza e tantomeno intenzionalmente.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio
gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Controverso nel caso
concreto è il fatto di sapere se sia giustificata la trattenuta di fr. 900.-
effettuata dalla datrice di lavoro per danni cagionati dal dipendente nello
svolgimento delle proprie mansioni, e se dalla sottoscrizione del conteggio di
cui al doc. A possa essere dedotta l’accettazione di tale trattenuta da parte
del lavoratore.
Giusta l’art. 321e cpv. 1
CO il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per
negligenza al datore di lavoro. La misura della diligenza dovuta dal lavoratore
si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo
al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche
che il lavoro richiede, nonché alle cognizioni tecniche o attitudini del
lavoratore, quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere.
La responsabilità del
lavoratore è subordinata a quattro condizioni e meglio: il danno, una
violazione contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore (Streiff/von
Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 1992, n. 4 ad art. 321e CO).
Secondo il principio generale di cui all’art. 8 CC, il datore di lavoro deve
provare, oltre all’esistenza e la consistenza del danno, che questo è stato
cagionato da una violazione da parte del lavoratore dei propri obblighi
contrattuali, mentre spetta a quest’ultimo provare di non avere nessuna colpa (Brühwiler,
Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. III ad art. 321e CO).
Nel caso in
rassegna, manca qualsiasi prova circa una violazione del contratto da parte del
dipendente, in particolare la convenuta non ha provato che i danni elencati nel
doc. A siano da addebitare a una negligenza dell’istante, tantomeno che egli li
abbia cagionati intenzionalmente. Di nessun conforto sono in tal senso le
deposizioni __________ e __________ dalle quali non risulta la natura e
tantomeno l’origine dei danni, di modo che non è possibile dedurre se l’istante
abbia commesso una qualsiasi violazione contrattuale tantomeno per colpa.
- Per quanto attiene
al significato della distinta doc. A, contraria-mente a quanto preteso dal
primo giudice, con la sottoscrizione di questo documento l’istante ammette
semplicemente di aver cagionato danni per fr. 900.- (doc. A), senza che si
possa in alcun modo concludere all’accettazione da parte sua di una trattenuta
a questo titolo.
In ogni caso, poichè la
sottoscrizione di questo documento è avvenuta per stessa ammissione del legale
della convenuta al termine del rapporto lavorativo (doc. C), quindi nel periodo
di protezione di cui all’art 341 cpv. 1 CO, il lavoratore non potrebbe neppure
rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un
contratto collettivo, tra i quali rientra evidentemente il diritto a percepire
integralmente lo stipendio.
Il ricorso, che ha evidenziato
il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, deve pertanto essere
accolto.
Accogliendo il ricorso e
ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è
tenuta a decidere il merito della controversia.
-
Poiché la convenuta
-almeno davanti al giudice di pace- non ha contestato di aver trattenuto sulla
liquidazione salariale di spettanza dell’istante l’importo di fr. 900.-, si
deve ritenere che l’importo effettivamente trattenuto sia tale (doc. A) e non
di fr. 600.-- come sostenuto in un primo tempo dalla convenuta.
-
Trattandosi di una
controversi derivante da contratto di lavoro, alla stessa sono applicabili gli art.
416 segg. CPC, in particolare l’art. 416 lett. e CPC secondo il quale alla
parti non possono essere imposte né tasse né spese di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 21 aprile 1997 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 8 aprile 1997 del Giudice di pace del Circolo di Carona
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza
è accolta.
Di
conseguenza __________ è condannata a pagare a __________ l'importo di fr.
900.- oltre interessi del 5% a far tempo dal 1° giugno 1996.
- Non
si percepiscono né tasse né spese. __________ verserà a __________ un'indennità
di fr. 100.-.
II. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
verserà a __________ l’importo di fr. 150.- a valere quale indennità per questa
sede.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Carona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster