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Numero d'incarto:
16.1997.47
Data decisione, Autorità:
11.09.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00047
Lugano
11 settembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 8 aprile 1997 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 12 marzo 1997 del Segretario assessore della Pretura del distretto di
Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 21 febbraio 1997
da
patr.
dall’avv. __________
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto
al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
Con istanza 21 febbraio 1997 __________ ha chiesto il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta dall’ex marito __________ al PE sopra menzionato
notificatogli per l’incasso di fr. 1’053.-, importo corrispondente alla rendita
AI di spettanza del figlio __________, che il convenuto non ha versato per i
mesi da ottobre 1996 a febbraio 1997 compresi.
A
valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto un estratto della sentenza
10 maggio 1990 della Pretura del Distretto di Bellinzona (doc. B) che ha
imposto al marito l’obbligo di versare alla moglie, a titolo di alimenti per sé
e per il figlio l’importo di fr. 1500.-- rispettivamente fr. 1’450.- mensili,
importo al quale andava aggiunta, rispettiva-mente dedotta a dipendenza del
caso, la rendita AI percepita dal padre per il figlio minorenne.
In
sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria
contestando la richiesta di pagamento delle rendita AI per il figlio, avendo
quest’ultimo esaurito il diritto alla stessa a far tempo dal 30 settembre 1996
così come risulta dallo scritto 15 ottobre 1996 della __________ (doc. 4).
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore, accertata l’inconsistenza delle
eccezioni sollevate dal convenuto nel senso che per rendita AI menzionata nella
sentenza pretorile prodotta a valere quale titolo esecutivo (doc. B) deve
essere intesa quella erogata dalla Cassa cantonale di compensazione e non
quella di altre assicurazioni, ha accolto l’istanza.
-
Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 10 aprile 1997 del presidente di questa Camera, __________ è
insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del
titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera
al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed
erroneamente applicato il diritto sostanziale e formale, in particolare per non
aver considerato già giudicata la questione degli alimenti per gli ultimi tre
mesi del 1996, come risulta dagli atti di una vertenza trattata dal Giudice di
pace. Il ricorrente contesta inoltre l’interpretazione restrittiva data dal
primo giudice alla nozione di rendite AI di cui alla sentenza prodotta a valere
quale titolo esecutivo; a mente dell’insorgente nella fissazione del contributo
alimentare di spettanza della moglie e del figlio le parti avrebbero inteso
riferirsi a qualsiasi tipo di rendita AI e non solo a quelle versate dalla
Cassa cantonale di compensazione.
Con
osservazioni 29 aprile 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
Preliminarmente deve essere estromesso dall’incarto lo scritto 12 maggio
1997 con il quale il ricorrente prende posizione in merito alle osservazioni di
controparte, non essendo prevista dal CPC la possibilità di formulare delle controsservazioni.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria
quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso
o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è
doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante
possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto
carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF
13.03.1990 in re S.AG/B.). Questo esame tende ad accertare: l’identità tra il
titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere
esecutivo; il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti
di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF.
Nella
fattispecie, non è contestato il carattere esecutivo della sentenza di divorzio
di cui l’istante ha prodotto un estratto (doc. B), né la conformità
dell'estratto stesso.
Controversa
è per contro l’interpretazione del contenuto della sentenza là dove condiziona
l’aumento o la diminuzione degli alimenti per il figlio agli adeguamenti della
rendita AI versata al convenuto, ossia se la rendita AI menzionata nella sentenza
sia quella versata dalla Cassa cantonale di compensazione oppure se in questa
nozione siano comprese anche altre rendite AI percepite dal convenuto.
Trattandosi
di un’argomentazione proposta dal convenuto a sostegno della richiesta di
mantenimento della sua opposizione al PE, quindi a comprova dell’inesistenza
del debito posto in esecuzione, spettava a quest’ultimo dimostrare quale fosse
stata la volontà delle parti al momento della sottoscrizione della
convenzione
sulle conseguenze accessorie del divorzio (Panchaud/Caprez, La mainlevée
de l’opposition, 1980, § 147).
Poiché
il ricorrente non ha dimostrato il significato attribuito dalle parti (e dal
giudice del divorzio) al concetto di rendita AI, in particolare che esse
avessero inteso riferirsi a qualsiasi tipo di rendita invalidità, non può
essere considerata arbitraria la conclusione del primo giudice secondo la quale
si tratterebbe unicamente delle rendite erogate dalla Cassa cantonale di
compensazione: in concreto non risulta che esse abbiano subito una variazione
tale da giustificare le trattenute sugli alimenti effettuate dal convenuto per
un importo corrispondente a quello posto in esecuzione.
- Per
quanto attiene alla censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice non
avrebbe considerato il precedente pronunciato della Giudicatura di pace di Giubiasco
con il quale è stata stralciata la causa promossa dall’istante per l’incasso
del saldo del contributo alimentare per i mesi da ottobre a dicembre 1996 (doc.
2), va rilevato che contrariamente a quanto preteso dal ricorrente l’eccezione
di cosa giudicata non rientra tra i presupposti processuali che il giudice deve
esaminare d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 CPC), ma è un’eccezione
che deve essere proposta dalle parti.
Va
comunque rilevato che la decisione relativa a un’istanza di rigetto produce
degli effetti unicamente nell’ambito del diritto esecutivo, nel senso che essa
statuisce unicamente sul problema di sapere se una determinata esecuzione può
essere continuata oppure no, senza che ciò comporti il passaggio in giudicato
della sentenza per quanto concerne la sostanza del credito cui essa si
riferisce (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, Rep 1989, pag. 343).
- Accertata
l’improponibilità dell’eccezione di inesistenza del debito sollevata dal
convenuto, il giudizio impugnato deve essere confermato su questo punto. Il
ricorso deve invece essere accolto nella misura in cui censura il
riconoscimento degli interessi di mora del 5 % a far tempo dal 7 ottobre 1996,
data per la quale non tutto il credito fatto valere in giudizio era esigibile.
Poiché
la legge oltre a riconoscere al creditore il diritto alla rifusione di
interessi moratori in caso di ritardo del debitore nel pagamento di una somma
di denaro, ne fissa pure il tasso e la decorrenza (art. 104 cpv. 1 e 102 CO),
spetta al giudice verificare d’ufficio queste premesse (SJZ 1957, pag.
292, n. 133).
Nel
caso di specie, gli interessi di mora devono essere riconosciuti all’istante a
far tempo dal 17 gennaio 1997 (doc. A), data della prima interpellazione agli
atti (art. 102 cpv 1 CO).
-
Per
quanto attiene alla posta di fr. 80.- esposta nel PE per spese esecutive e di Giudicatura,
questa non può essere riconosciuta all’istante non sussistendo per la stessa un
valido titolo esecutivo.
-
Il grado di
soccombenza del ricorrente, pressoché totale sia in prima che seconda sede,
giustifica di caricare a quest’ultimo tasse e spese di entrambe le sedi
giudiziarie. Analogo giudizio si giustifica anche per l’attribuzione delle
ripetibili, malgrado l’intervento riformatorio in tema di interessi di mora e
di quantificazione del credito per il quale si giustifica l’accoglimento
dell’istanza.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 8 aprile 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
12 marzo 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Bellinzona, limitatamente al dispositivo no. 1, è annullata e sostituita dal
seguente giudicato:
- E’
rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UEF
di Bellinzona per l’importo di fr. 1’053.- oltre interessi del 5% dal 17
gennaio 1997.
II. Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dal ricorrente
rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a
titolo di ripetibili ridotte di questa sede.
III. Intimazione
a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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