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Numero d'incarto:
16.1997.45
Data decisione, Autorità:
26.08.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00045
Lugano
26 agosto 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 13 marzo 1997 presentato da
contro
la
sentenza 10 marzo 1997 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 27 gennaio 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione
interposta dal convenuto al
PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo
giudice;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 27 gennaio
1997 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di
fr. 856.- oltre accessori;
che
a valere quale titolo di credito l’istante ha indicato la decisione 14 novembre
1996 con la quale questa Camera ha respinto il ricorso presentato da __________
contro il decreto 24 settembre 1996 del Segretario assessore della Pretura di Mendrisio
sud che ha stralciato la causa precedentemente promossa dal qui convenuto nei
confronti del garage __________;
che il convenuto si è
opposto alla pretesa avversaria;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, ritenuta fondata la pretesa dell’istante, ha
condannato __________ al pagamento di fr. 1’091.80 e ha rigettato l’opposizione
da questi interposta al PE in discussione;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che a prescindere dal
contenuto del gravame e dall’impropo-nibilità delle argomentazioni nello stesso
contenute in quanto di natura sostanzialmente appellatoria, l’operato del primo
giudice non è conforme alle norme di procedura che regolano le cause a
procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione (art. 385 segg. CPC);
che infatti, nonostante
dal testo dell’istanza 27 gennaio 1997 si evinca chiaramente che __________ ha
inteso chiedere il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE no.
__________ dell’UEF di Bellinzona richiamandosi alla precedente sentenza 14
novembre 1996 di questa Camera, il giudice di pace anzichè pronunciarsi
sull’esistenza o meno di un titolo legittimante il rigetto provvisorio o
definitivo dell’opposizione, ha trattato la vertenza quale fosse una causa
ordinaria avente per oggetto la condanna del convenuto al pagamento di una
somma di denaro (art. 291 segg. CPC);
che simile modo di procedere
è in contrasto con quanto dispone l’art. 101 CPC che vieta al giudice e alle
parti la facoltà di adottare un modo di procedere diverso da quello stabilito
dalla legge;
che inoltre la decisione
impugnata non è conforme al diritto esecutivo e contrasta con le risultanze
istruttorie dalle quali non è emersa nessuna prova a sostegno dell'istanza,
che infatti l’istante non
ha prodotto né con l'allegato introduttivo, né in sede di contradditorio (al
quale non ha partecipato) i documenti atti a suffragare la sua domanda;
che in particolare egli
non ha prodotto un riconoscimento di debito tale da legittimare il rigetto
provvisorio dell’opposizione (art. 82 LEF ) e neppure un titolo esecutivo che
potesse giustificare il rigetto definitivo della stessa (art. 80 LEF), non
potendo a tal proposito neppure valere l’eventuale richiamo della sentenza 14
novembre 1996 di questa Camera ritenuto che dalla stessa non risulta la
condanna del convenuto al pagamento dell’importo posto in esecuzione;
che alla luce di quanto
sopra esposto la sentenza impugnata deve essere annullata;
che data la particolarità
della presente fattispecie, non si prelevano tasse e spese giudiziarie
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese la TarLEF
pronuncia:
I. Il ricorso 13 marzo
1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
10 marzo 1997 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza è respinta.
-
Le
spese di questa decisione ammontanti a fr. 120.- (fr. 110.- tassa di giustizia;
fr. 10.- per raccomandate), da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo
carico.
II. Non si prelevano
spese e tasse di giustizia.
__________ verserà al
ricorrente fr. 50.- quale indennità per questa sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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