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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1997.21
Data decisione, Autorità:
22.07.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00021
Lugano
22 luglio 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 24 febbraio 1997
presentato da
contro
la sentenza 30 gennaio 1997 del Segretario assessore
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa civile
inappellabile promossa con istanza 7 aprile 1995 da
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’245.- nonché il rigetto dell’opposi-zione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande accolte
dal primo giudice,
letti ed
esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 7 aprile 1995 __________ ha convenuto in giudizio __________ al
fine di ottenere il pagamento di fr. 2’245.- a saldo delle fatture emesse il 18
aprile 1994 (fr. 1’901.-) e il 3 maggio 1994 (fr. 344.-) per lavori di
riparazione eseguiti sul veicolo di quest’ultimo;
che
il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando in particolare la
fattura 18 aprile 1994 emessa per la sostituzione della guarnizione della
testata del motore, prestazione che egli rifiuta di pagare in quanto rivelatasi
inutile ai fini dell’elimina-zione del difetto, tant’è che lo stesso difetto si
è ripresentato dopo pochi chilometri e ha reso necessaria la successiva riparazione
di cui alla fattura 3 maggio 1994;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulla perizia giudiziaria
che ha escluso esservi una relazione tra il difetto oggetto della fatturazione
18 aprile 1994 (doc. 2) e quello fatturato il 3 maggio 1994 (doc. 3), ha
accolto la pretesa di parte istante;
che
con atto ricorsuale 24 febbraio 1997 __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice
di essersi riferito alla deposizione del teste __________, persona interessata
all’esito della lite, nonché alla perizia giudiziaria allestita unicamente
sulla base dei documenti senza visionare i pezzi sostituiti;
che al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte
le censure ricorsuali per quanto riferite alla valutazione delle prove da parte
del primo giudice, una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove;
che
l’arbitrio non può in ogni caso essere ravvisato nel solo fatto che un’altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile: la decisione è arbitraria
solo se appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF
122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a);
che
in relazione al rimprovero mosso al primo giudice di essersi riferito alla
deposizione del teste __________, dipendente dell’istante e quindi secondo il
ricorrente non libero di esprimersi oggettivamente sui fatti, va rilevato che
per costante giurisprudenza qualora l’attendibilità di un testimone possa
apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto
di dipendenza con una delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni può
essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti
tessuti sul contenuto testimoniale nei confronti degli elementi di fatto
desumibili da altre prove;
che
il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto di una testimonianza solo
quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile (Cocchi/Trezzini,
CPC, art. 90, n. 19; II CCA 23 agosto 1994 in re Q./C.SA);
che
nella fattispecie non vi è motivo di ritenere che il rapporto di subordinazione
con l’istante possa aver indotto il teste __________ a dare una versione
distorta dei fatti né del resto lo stesso ricorrente indica i motivi concreti
che possano far apparire dubbia la sua testimonianza: ne discende che la
stessa, nella misura in cui permette al giudice di fondare il proprio convincimento,
può essere tenuta in considerazione;
che
per quanto attiene alle risultanze peritali, premesso che il rimprovero del
ricorrente sembra essere rivolto all’operato del perito piuttosto che a quello
del pretore, va rilevato che il giudice, ancorché non vincolato dall’opinione
dei periti, è libero di aderirvi facendo uso della sua facoltà di apprezzamento
delle prove ex art. 90 CPC, tanto più quando, come in concreto, le stesse non
sono smentite da altre risultanze istruttorie;
che
nessun rimprovero può in particolare essere mosso al pretore per essersi basato
su una perizia effettuata sulla base di soli documenti e non anche in funzione
dei pezzi sostituiti, ritenuto che il perito medesimo ha dichiarato di poter
rispondere alla questione litigiosa, ossia quella di sapere se vi fosse una relazione
tra i due interventi oggetto delle fatturazioni controverse, senza dover far
capo a ulteriori accertamenti;
che
quindi la valutazione delle prove, effettuata entro i margini del potere di
apprezzamento di cui gode il giudice ex art. 90 CPC e non contraddetta da altri
elementi d’istruttoria, non può essere censurata;
che
il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione tale da
giustificare l’annullamento della decisione pretorile, deve pertanto essere respinto;
che
alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate
ripetibili di questa sede,
Per i quali motivi,
richiamati gli. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148
CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso 24 febbraio 1997 di __________ è respinto.
-
Tasse
e spese di giustizia, per complessivi fr. 250.--, sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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