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Numero d'incarto:
16.1997.2
Data decisione, Autorità:
14.07.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00002
Lugano
14 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 2 dicembre 1996 presentato da
rappr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 25 novembre 1996 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 30 agosto 1996
da
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 540.- oltre accessori nonché
il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UEF
di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 30 agosto
1996 __________, direttore della __________ a __________, ha convenuto in
giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 540.- pari al
prezzo di due foulards acquistati dal convenuto;
che il convenuto si è
opposto alla pretesa avversaria contestando di avere uno scoperto con l’istante
per merce acquistata presso il negozio dallo stesso gestito;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie, tra le quali
una dichiarazione scritta dell’accaduto resa dalla venditrice del negozio
__________, ha accolto la pretesa dell’istante;
che con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 8
gennaio 1997 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di
cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: il ricorrente
rimprovera al primo giudice un’arbitraria valutazione delle risultanze
istruttorie per aver ritenuto provato il credito avversario malgrado le
contestazioni allo stesso contrapposte, e neppure considerate dal giudice e
nonostante l’istante non fosse neppure legittimato a far valere la pretesa non
essendone il titolare; egli lamenta inoltre la violazione di norme di diritto
procedurale con riferimento all’assunzione da parte del giudice di una
testimonianza scritta sulla quale le parti non hanno potuto esprimersi;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che a prescindere dalla
valutazione sul merito della controversia, con particolare riferimento alle
contestazioni sollevate dal convenuto circa l’esistenza del credito avversario
e la legittimazione dell’istante (contestazioni alle quali il primo giudice non
ha accennato in sentenza rendendo così un giudizio carente dal punto di vista
della motivazione), la sentenza deve in ogni caso essere annullata poiché il
giudice di pace ha disatteso norme di procedura fondamentali;
che innanzi tutto, per
quanto attiene all’assunzione della teste __________, avvenuta in forma scritta
senza che alla teste sia stato deferito il giuramento (art. 235 cpv. 1 CPC) e
senza che le parti abbiano potuto porle eventuali domande, le modalità seguite
sono ignote al Codice di procedura civile ticinese, ragione per la quale la
prova come tale non può essere considerata ai fini del giudizio: l'art. 238 bis
CPC prevede infatti la nullità della testimonianza in caso di inosservanza
delle norme di assunzione e di audizione dei testi;
che oltre a non aver
ossequiato le formalità che regolano l’assunzione dei testimoni, prolando la
sentenza senza ulteriori formalità il primo giudice ha violato il diritto delle
parti di essere sentite (art. 4 Cost), in particolare in merito al contenuto
della dichiarazione __________, ciò che corrisponde anche a una violazione dell'art.
297 cpv. 1 CPC, nell'ambito della procedura specifica;
che scopo del dibattimento
finale è infatti quello di permettere alle parti di esprimere, oralmente o per
iscritto, le loro conclusioni in merito a quanto è emerso, ancorché in modo
irregolare, nella fase istruttoria, dopo di che - e solo allora - il giudice
può procedere all’emanazione del proprio giudizio;
che
l’omissione della convocazione delle parti al dibattimento finale costituisce
non solo motivo di cassazione in virtù dell’art. 327 lett. e CPC, ma comporta
la nullità dell’atto emanato in dispregio del principio di essere sentiti così
come previsto dall’art. 142 lett. b CPC;
che
tale sanzione procedurale comporta, nel caso concreto, il
rinvio
degli atti al primo giudice per nuovo giudizio da prolarsi previa regolare
assunzione della teste _________ e successiva discussione finale (art. 332 cpv.
2 CPC);
che
vista la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse e spese di
giustizia mentre le ripetibili sono a carico dello Stato dal momento che il
ricorso, accolto, è la conseguenza di un’iniziativa processualmente scorretta
del giudice di prima istanza (II CCA 26 settembre 1994 in re F. SA/I.;
I CCA 27 settembre 1993 in re P./O.), mentre la controparte non può essere
considerata soccombente non avendo nemmeno contribuito a provocare la decisione
viziata
(Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 148, n. 3);
Per
i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
- Il ricorso per
cassazione 2 dicembre 1996 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
25 novembre 1996 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona è annullata e
gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano
spese e tasse di giustizia.
Lo Stato del Cantone
Ticino verserà al ricorrente fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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