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Numero d'incarto:
16.1997.18
Data decisione, Autorità:
02.09.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00018
Lugano
2 settembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 18 febbraio 1997 presentato da
__________ e
rappr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 28 gennaio 1997 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio nord nella causa civile inappellabile promossa con
istanza 20 gennaio 1992 da
rappr.
dall’avv. __________
con
la quale l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti alla demolizione della
parte di tetto dello stabile di loro proprietà sporgente sulla particella n.
__________ RFD __________, domanda accolta dal primo giudice che ha invece
respinto la domanda riconvenzionale dei convenuti con la quale hanno chiesto
l’iscrizione a RF di un diritto di sporgenza a favore del loro fondo e a carico
di quello dell’istante,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
__________ è comproprietario, unitamente a __________ e __________, del fondo
n. __________ RFD __________ mentre _________ e __________ sono comproprietari
delle confinanti part. __________e __________. Su quest’ultime particelle è
edificato uno stabile che nel corso del 1989 è stato oggetto di lavori di riattazione
tra i quali la sopraelevazione della quota base del tetto. A seguito di questo
intervento vi è stata un’invasione sulla proprietà __________.
Con
istanza 20 gennaio 1992 __________ ha convenuto in giudizio __________
chiedendo la demolizione della parte di tetto sporgente sulla part. 167 di sua
proprietà (in particolare dell’ultima parte della falda del tetto), in via
subordinata egli ha chiesto il versamento di una congrua indennità da
stabilirsi secondo l’equo apprezzamento del giudice, ritenuto un importo minimo
di fr. 5’000.-.
A
seguito della decisione 13 novembre 1996 di questa Camera, che ha accertato un
vizio di natura formale nel fatto per l’istante di aver convenuto in causa un
solo proprietario anzichè entrambi i comproprietari delle particelle
/ RFD __________, __________ ha riformulato la stessa
domanda nei confronti di __________ e __________ i quali, non contestando la
sporgenza bensì la tempestività della contestazione avversaria così come la sproporzionalità
della misura richiesta per quanto attiene sia alla demolizione sia all’importo
dell’indennità rivendicata in causa, si sono opposti all’istanza e hannno
chiesto in via riconvenzionale l’iscrizione a RF di un diritto di sporgenza a
favore delle particelle n. __________ e __________ RFD __________ e a carico
del fondo n. __________, domanda presentata nei confronti dei comproprietari
__________, _________ e __________.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la tempestività
dell’opposizione presentata con scritto 17 maggio 1989 (doc. A) da __________
contro la sopraelevazione del tetto ad opera dei convenuti, rispettivamente
l’inapplicabilità dell’art. 674 cpv. 3 CC sul quale i convenuti hanno basato la
loro domanda riconvenzionale, ha concluso all’accoglimento dell’istanza
condannando quest’ultimi a rimuovere il manufatto sporgente sul fondo
dell’istante.
- Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 21 febbraio 1997 del presidente di questa Camera, _________ e
__________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento
sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I
ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare
per aver concluso alla tempestività e idoneità dell’opposizione formulata
dall’istante e all’esistenza di validi motivi atti a giustificare la
demolizione dell’esigua parte della gronda del loro tetto sporgente sul fondo
di quest’ultimo.
Con
osservazioni 9 aprile 1997 la controparte postula la reiezione del gravame
chiedendo che ne venga accertata la temerarietà.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Pacifica nella fattispecie è l’esistenza di un manufatto sporgente dalle
particelle n. __________ e __________ RFD __________ appartenenti ai ricorrenti
sulla confinante particella n. __________ di proprietà __________. Controversa
è unicamente la questione relativa alla tempestività e idoneità
dell’opposizione formulata dal vicino nei confronti dell’intervento
edificatorio dei convenuti.
Secondo l’art. 674 cpv. 3
CC, disposto sul quale i ricorrenti basano la loro tesi difensiva, qualora
l’opera sporgente sia fatta senza diritto ma il vicino danneggiato non abbia
fatto
opposizione alla stessa a
tempo debito, malgrado che fosse riconoscibile, il giudice può, se le
circostanze lo esigono, accordare mediante un’equa indennità, al costruttore in
buona fede, il diritto reale sull’opera o la proprietà del terreno.
L’opposizione,
per essere tempestiva, deve essere formulata
non
appena l’eccesso è oggettivamente riconoscibile per il proprietario, ossia non
appena egli può rendersi conto della portata della costruzione (Meier-Hayoz
in Commentario bernese, n. 39 ad art. 674 CC).
I
ricorrenti censurano l’accertamento del giudice di prime cure secondo il quale
mediante lo scritto 17 maggio 1989 (doc. A) l’istante avrebbe tempestivamente e
debitamente manifestato il proprio dissenso all’intervento edificatorio da loro
posto in atto. A mente degli insorgenti questi avrebbe potuto e dovuto
avvedersi delle dimensioni dell’intervento controverso, in particolare della
sua sporgenza, già al momento della consultazione dei piani allegati alla
domanda di costruzione (27 aprile 1988).
Ora,
siccome per la verifica della tempestività dell’opposizione è determinante il
momento a far tempo dal quale l’eccesso è oggettivamente riconoscibile per il
proprietario, non vi sono in concreto elementi tali per ritenere che l’istante
avrebbe potuto rendersi conto della sporgenza della falda del tetto dei
convenuti prima del 17 maggio 1989. Infatti, dai piani di costruzione
richiamati dai convenuti si evince il tipo di intervento prospettato ma non
necessariamente la sua portata, ovvero in particolare che la nuova copertura
del tetto risultasse sporgente rispetto all’altrui proprietà; anche
prescindendo dall’abilità soggettiva dell’istante -che non è specialista del
ramo (cfr. interrogatorio formale)- nella lettura di piani di costruzione, le
conclusioni del primo giudice sulla riconoscibilità dell’eccesso di
edificazione non possono essere censurate, mancando contrari elementi di
giudizio. Comunque il 17 maggio 1989 i lavori di risanamento erano almeno
ancora in atto.
Che
poi la contiguità degli immobili avrebbe dovuto rendere prevedibile la
sporgenza poi verificata è discorso pertinente, ma esula da una considerazione
oggettiva e conforme alla natura del ricorso in esame.
Nulla
giova alla tesi dei convenuti neppure il richiamo allo scritto 1° giugno 1988
dell’istante. Dallo stesso non risulta infatti che egli fosse a conoscenza
della futura sporgenza del tetto: la lettera in esame concerne infatti ben
altro elemento della costruzione, ossia la quota base del tetto; in
quell’occasione il vicino si riservava di sopraelevare il tetto della sua
proprietà così come intendeva fare controparte.
Alla luce di quanto sopra
esposto, la conclusione del primo giudice che ha ritenuto tempestiva
l’opposizione formulata dall’istante il 17 maggio 1989 (doc. A), ossia non
appena era oggettivamente riconoscibile la portata dell’intervento controverso
(cfr. al proposito anche la deposizione del tecnico comunale _________ secondo
il quale il 23 maggio 1989 era visibile la solo la travatura del tetto dei
convenuti), non è arbitraria in quanto confortata dalle risultanze istruttorie.
L’opposizione,
oltre ad essere tempestiva, deve essere indirizzata al proprietario o a chi,
secondo l’ordinario andamento delle cose è legittimato a rappresentarlo (Meier-Hayoz,
op.cit., n. 45 ad art. 674 CC). In concreto, non può essere seriamente
contestata la legittimazione della ditta _________ -impresa che si è occupata
della direzione lavori- a ricevere per conto dei convenuti l’opposizione
dell’istante.
Per
quanto attiene al contenuto dell’opposizione, dallo scritto 17 maggio 1989
(doc. A) dell’istante si evince con sufficiente chiarezza il suo disaccordo con
la sporgenza controversa: ciò basta per ritenere sufficientemente motivato il
reclamo (Meier-Hayoz, op.cit., n. 46 ad art. 674 CC).
Accertata la tempestività
e l’idoneità dell’opposizione espressa dall’istante, l’istanza dev’essere
decisa nell’ambito dell’azione negatoria (art. 641 cpv. 2 CC).
Sulla base della cosiddetta azione negatoria (art. 641 cpv. 2 CC), il
proprietario di una cosa può rivendicarla contro chiunque la ritenga senza
diritto e respingere qualsiasi indebita ingerenza. Nel caso particolare di
opere sporgenti, senza diritto, da un altro fondo sul proprio, il proprietario
può chiederne la rimozione se abbia formulato opposizione a tempo debito e se
la richiesta non costituisce abuso di diritto (art. 641 cpv. 2 CC; Meier-Hayoz,
n. 89 ss ad art. 641 e n. 38 ad art. 674).
In
altre parole, per giustificare l’applicazione dell’art. 641 CC basta il fatto
dell’oggettiva, indebita ingerenza senza che l’istante debba dimostrare
un’eventuale colpa a carico dei convenuti (Meier-Hayoz, op. cit., n. 104
ad art. 641 CC) e senza che entri in considerazione il discorso sulla
proporzionalità fra i pregiudizi che gliene derivano e i costi di demolizione
a carico dei convenuti (Meier-Hayoz, op. cit., n. 105 ad art. 641
CC).
Constatata
l’esistenza dell’indebita ingerenza, il giudice non può respingere la domanda
se non quando è accertata l’esistenza a carico dell’istante di un abuso di
diritto (Meier-Hayoz, op. cit., n. 112 ad art. 641 CC), ciò che non è
stato evidenziato nel caso di specie. Il solo fatto che la costruzione
sporgente non arrechi all’istante un pregiudizio particolare di natura
funzionale, architettonica o estetica, non basta infatti a ritenere abusiva la
sua domanda di demolizione. Nel comportamento dell’istante, che ha
tempestivamente reagito alla sporgenza abusiva e che prima dell’inoltro della
presente procedura giudiziaria ha contattato controparte al fine di trovare una
soluzione bonale alla vertenza (doc. C), non è ravvisabile un agire contrario
alle regole della buona fede inteso quale “Schikanenfall” (Merz, in
Commentario bernese, n. 305 ad art. 2 CC). Postulando la demolizione dell’opera
costruita abusivamente l’istante si limita quindi a prevalersi e a tutelare il
proprio diritto di proprietà.
Il ricorso, che non ha
evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve pertanto essere respinto
senza che siano dati i presup-posti dell’art. 152 CPC per dichiararlo
temerario.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 lett. g CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 18 febbraio 1997 di __________ e __________ è respinto.
-
Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.-
b)
spese fr.
50.-
fr.
500.-
già
anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico in solido, con l’obbligo
pure solidale di versare alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di
questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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