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Numero d'incarto:
16.1997.17
Data decisione, Autorità:
08.08.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00017
Lugano
8 agosto 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 19 febbraio 1997 presentato da
contro
la
sentenza 22 gennaio 1997 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di
esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 22 luglio 1996
nei confronti di
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF Mendrisio, domanda
respinta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con separate istanze 22 luglio 1996 la __________ e lo __________, hanno
chiesto il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte da __________
ai PE: no. __________-con il quale lo __________ ha escusso il
convenuto per l’incasso di fr. 3’808.70 oltre accessori corrispondenti
all’imposta cantonale 1993- no. __________- con il quale __________ ha
escusso il convenuto per l’incasso di fr. 3’808.70 oltre accessori per
l’imposta cantonale 1994 e no. __________-con il quale la __________ ha
escusso il convenuto per l’incasso di fr. 1’750.- oltre accessori pari
all’imposta federale diretta 1993-94;
che
a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto: la decisione su reclamo
31 marzo 1995 dell'ufficio di tassazione di Mendrisio, relativa al biennio
1993-94 con l’attestazione della sua regolare notifica al contribuente e del
suo passaggio in giudicato;
che
in sede di contraddittorio il convenuto ha parzialmente riconosciuto le pretese
avversarie, ritirando le opposizioni interposte ai PE sopra menzionati
limitatamente agli importi posti a suo carico con le decisioni di riparto
dell’imposta tra coniugi relative all’imposta cantonale e federale per il
biennio 1993-94;
che
il segretario assessore, dopo aver congiunto le cause, ha accertato il benfondato
dell’eccezione del convenuto circa l’esistenza di un titolo esecutivo
unicamente per gli importi dallo stesso riconosciuti e non anche per quelli di
spettanza della moglie, respingendo di conseguenza le istanze;
che con il presente
tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente
applicato il diritto materiale, in particolare il principio secondo il quale
nell’ambito della riscossione dell’imposta federale il marito rimane
solidalmente responsabile con la moglie del pagamento dell’intera quota a
carico dei coniugi indipendentemente dall’eventuale decisione di riparto
dell’imposta;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che oggetto di impugnativa
è unicamente la reiezione della domanda di rigetto dell’opposizione riferita al
PE no. __________ notificato per l’incasso dell’imposta federale diretta
1993-94;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove;
che
contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, l’art. 13 DIFD, applicabile
alla fattispecie trattandosi dell’incasso dell’imposta federale per il biennio
1993-94, stabilisce il principio della responsabilità solidale limitata
unicamente per la moglie, nel senso che mentre quest’ultima risponde del
pagamento dell’imposta limitatamente alla sua quota (cpv. 2), il marito rimane
responsabile dell’intero ammontare della stessa;
che infatti in costanza di
matrimonio il marito assume gli obblighi fiscali della moglie e la sostituisce
sia dal punto di vista formale che materiale, di modo che egli è debitore
principale dell’imposta calcolata in funzione del reddito di entrambi i
coniugi, reddito che dal punto di vista dell’IFD forma un’unità (Masshardt/Tatti,
Imposta federale diretta, 1985, pag. 59; Känzig, Wehrsteuer, 1982, 2. Auflage,
I Teil, n. 1 ad art. 13 IFD);
che quindi, ritenuto che
il riparto di imposta serve unicamente a quantificare la quota dovuta dalla
moglie, il marito rimane fiscalmente responsabile del pagamento dell’intera
imposta, ossia anche della quota parte di spettanza della moglie (Känzig,
op.cit., n. 11 ad art. 13 IFD);
che la sentenza impugnata,
che ha accolto l’eccezione del convenuto circa la limitazione della sua
responsabilità alla sua quota di imposta, deve pertanto essere annullata in
quanto frutto di un’erronea applicazione del diritto materiale;
che accogliendo il ricorso
e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è
tenuta a decidere il merito della controversia;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 19 febbraio 1997 della __________ è accolto.
Di conseguenza la
sentenza 22 gennaio 1997 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
Le istanze 22 luglio 1996
dello __________ sono respinte.
-
L’istanza
22 luglio 1996 della __________ è accolta.
Di
conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta __________
al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio.
- La
tassa di giustizia, comprensiva delle spese fissata in fr. 200.- e da
anticipare come rito, è posta a carico dello __________ o per 2/3 mentre per
1/3 è posta a carico del convenuto.
II. Le spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dalla ricorrente, vanno
poste a carico di __________. Questi rifonderà alla ricorrente l'importo di fr.
50.-- quale indennità di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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