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Numero d'incarto:
16.1997.16
Data decisione, Autorità:
18.07.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00016
Lugano
18 luglio 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 18 febbraio 1997 presentato nella forma
dell’appello da
(patr.
dall’avv. __________)
contro
la
sentenza 10 febbraio 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, nella
causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con
istanza 27 settembre 1993 da
(patr. dall’avv.
__________)
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’313.15 oltre accessori a
titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
__________ è stata assunta alle dipendenze di __________ in qualità di
cameriera presso il Ristorante __________ sulla base del contratto sottoscritto
dalle parti il 27 dicembre 1992 (doc. A). Il rapporto di lavoro, che ha avuto
inizio il 1° aprile 1993, si è concluso il 20 luglio 1993 a seguito della
notifica da parte della datrice di lavoro della disdetta con effetto immediato
del contratto.
Con istanza 27 settembre 1993 __________, contestando la liceità del
licenziamento in tronco notificatole dalla datrice di lavoro, ha convenuto in
giudizio quest’ultima al fine di ottenere il pagamento di fr. 7’313.15 a saldo
delle proprie pretese salariali per una eccessiva deduzione dei contributi
dell’assicurazione disoccupazione (fr. 25.50), per differenze di salario per i
mesi di maggio e giugno 1992 (fr. 851.-), per il salario di sua spettanza per
il mese di luglio 1992 (fr. 1’153.30), per i giorni di vacanze e di libero non
goduti (fr. 1’450.30), per la quota parte di tredicesima (fr. 131.90), per la
differenza tra quanto ricevuto dall’assicu-razione disoccupazione e il salario
di sua spettanza nel periodo dal 21 luglio 1993 al 13 settembre 1993 (fr.
622.80), data di inizio della nuova attività lavorativa, per la differenza tra
quanto percepito presso la nuova datrice di lavoro e il salario pattuito presso
la convenuta sino al 31 dicembre 1992 (fr. 178.35), oltre a un’indennità per
licenziamento ingiustificato (fr. 3’000.-).
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo l’esistenza di motivi
gravi tali da giustificare il licenziamento immediato. In particolare ha
rimproverato all’istante di aver ospitato nella camera da lei occupata presso
l’esercizio pubblico un’ami-ca straniera ricercata dalla polizia e sprovvista
del necessario permesso di soggiorno, circostanza questa atta a coinvolgere la
responsabilità della convenuta nonché quella del gerente del locale.
Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle
risultanze istruttorie, ha accolto l’istanza di __________ ritenendo
ingiustificato il suo licenziamento con effetto immediato, in assenza della
prova - che competeva alla datrice di lavoro fornire - dell’esistenza di una
causa grave ai sensi dell’art. 337 CO. Il pretore non ha in particolare
considerato causa grave atta a legittimare il licenziamento in tronco il fatto
di aver ospitato un’amica sprovvista del necessario permesso di soggiorno e ricercata
dalla polizia, ritenuto che in precedenza quella stessa persona aveva soggiornato
presso lo stesso esercizio pubblico senza che il gerente si sia preoccupato
della regolarità del suo soggiorno. Il primo giudice ha quindi accolto le
pretese dell’istan-te limitatamente a quelle pattuite contrattualmente e
comprovate (fr. 1’499.30 netti e fr. 2’439.35 lordi), oltre a una mensilità di
fr. 2’550.- a titolo di indennità per ingiusto licenziamento.
Con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso
per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13
LOG, __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone
l’annullamento. La ricorrente rimprovera in sostanza al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente concluso all’inapplicabi-lità
dell’art. 337 CO, in particolare per non avere ritenuto provata la causa grave
legittimante il licenziamento in tronco della dipendente.
Con
osservazioni 4 marzo 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente fonda implicitamente
il suo gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
In base all’art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono
in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi.
Presupposto è quindi l’esistenza di un motivo grave, cioè di un motivo che
renda oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto fino al
normale termine di disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art.
337 cpv. 2 CO; DTF 111 II 245; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag,
1992, N.2 ad art. 337 CO).
Dottrina
e giurisprudenza assimilano a una causa grave legittimante il licenziamento con
effetto immediato la grave violazione contrattuale, rispettivamente gli atteggiamenti
negligenti di minore importanza purché si manifestino in modo reiterato e nonostante
precisi ammonimenti del datore di lavoro (DTF 116 II 150). Determinante
è che il fatto invocato a sostegno del licenziamento in tronco abbia causato la
rottura del rapporto di fiducia, elemento fondamentale di ogni rapporto di
lavoro (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, 1984, n.
191; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 1986, p. 104; Rep
1985 130; Decurtins, Die fristlose Entlassung, p. 27). L’onere della
prova circa le circostanze invocate a fondamento del licenziamento in tronco
compete alla parte che se ne prevale, mentre spetta al giudice esaminare,
secondo il suo libero apprezzamento e tenendo conto della singola fattispecie,
con particolare riferimento alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla
durata del contratto, così come al genere e alla gravità delle mancanze che
hanno dato luogo al provvedimento, se queste circostanze costituiscono una
causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II
446; Rep 1985 pag. 130). Già l’ampiezza di questo compito affidato al
giudice riduce le possibilità d’interven-to di questa Camera, a meno che la
conclusione del primo giudice sia manifestamente in contrasto con le risultanze
dell’istrutto-ria considerate nel loro complesso e configuri quindi gli estremi
dell’arbitrio.
- Nella
concreta fattispecie, la causa grave posta a fondamento del licenziamento in
tronco risiederebbe nel fatto che la lavoratrice ha ospitato un’amica priva di
documenti e ricercata dalla polizia per frode dello scotto.
Di
per sé la particolare situazione della persona ospitata potrebbe sembrare allarmante
a dipendenza delle possibili implicazioni penali nei suoi confronti. Sennonché
queste connotazioni non possono avere effetti oggettivamente negativi sul
rapporto fra datrice di lavoro e lavoratrice, non tanto a dipendenza della poca
gravità del reato ipotizzato a carico della conoscente dell’istante, ma perchè
non v’è prova che la stessa fosse a conoscenza della situazione (ciò che
peraltro nega). Questo impedisce di considerare arbitraria e non solo opinabile
la decisione pretorile.
Il
ricorso deve pertanto essere respinto.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 18 febbraio 1997 di __________ è respinto.
- Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
è tenuta a rifondere a __________ fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa
sede.
Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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