AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1997.158
Data decisione, Autorità:
06.04.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00158
Lugano
6 aprile 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 9 dicembre 1997 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 19 novembre 1997 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio nord
nella causa civile inappellabile promossa con istanza 28 maggio 1996 nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’966.05 a
titolo di risarcimento
danni, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con istanza 28
maggio 1996 __________ ha convenuto in giudizio l’avvocato __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 7’966.05 quale risarcimento dei danni subiti a
dipendenza della negligente conduzione di un mandato ad opera del legale al
quale si era rivolto nel 1988 affinché lo patrocinasse in un’azione promossa
nei confronti di __________, responsabile di un incidente della circolazione
accaduto il 25 maggio 1987. Il cliente rimprovera in particolare all'avvocato
di aver lasciato trascorrere infruttuoso il termine di perenzione processuale
di modo che la causa -introdotta con petizione 24 maggio 1989 (doc. L)- è stata
stralciata dai ruoli con decreto 20 dicembre 1991 (doc. X), con conseguente
prescrizione dell’azione: infatti, il nuovo legale al quale si era poi rivolto
non ha avuto il tempo materiale di riproporre l’azione prima della scadenza del
termine di prescrizione. A comprova dell’agire negligente dell’avv. _________
l’istante ha richiamato la decisione 13 aprile 1994 della Commissione di
disciplina dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (doc. BB) con la quale
-in relazione a questo stesso mandato- é stata inflitta al legale una multa di
fr. 1’000.- per violazione dei suoi obblighi nell’esercizio della professione.
Il convenuto si è opposto
alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di un nesso causale tra la
violazione dei suoi doveri nei confronti del cliente e il danno da questi fatto
valere, di cui contesta in ogni caso l’ammontare.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non ritenendo l’avv. _________
responsabile del danno fatto valere dall’istante perchè, nonostante la
negligente conduzione del mandato ad opera del legale, l’istante avrebbe potuto
comunque riproporre la causa salvaguardando il termine di prescrizione.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il
diritto materiale, in particolare per non aver ritenuto provato il danno
cagionato dall’avv. _________ nonostante questi abbia manifestamente violato i
suoi doveri professionali.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- A fondamento del
proprio gravame il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver respinto la
sua domanda risarcitoria nonostante le risultanze istruttorie abbiano
evidenziato la grave violazione da parte dell’avv. _________ dei suoi doveri
nella conduzione del mandato affidatogli.
Contrariamente a quanto
preteso dall’insorgente, la sua istanza è stata respinta non perché mancava
l’accertamento dell'agire anticontrattuale del legale, pacificamente ammesso
anche da quest’ultimo, bensì perché mancava la prova del nesso di causalità tra
questo agire e il danno da lui fatto valere.
Tra i requisiti di
un’azione di risarcimento danni fondata su una responsabilità contrattuale
quale quella del mandatario, vi è quello del nesso causale adeguato tra la
violazione del contratto e il danno fatto valere dalla parte lesa (Weber,
in. Comm. di Basilea, 1996, n. 30 ad art. 398 CO). Il nesso di causalità
adeguato è dato allorché il comportamento del presunto danneggiante, esaminato
secondo l’ordinario andamento delle cose e la comune esperienza, era di per sé atto
a dar luogo o a favorire l’avverarsi del danno (Wiegand, in Comm. di
Basilea, 1996, n. 41 ad art. 97 CO).
In concreto, le risultanze
istruttorie non hanno permesso di evidenziare tale presupposto, ossia che a
dipendenza della negligente conduzione del mandato ad opera del legale,
l’istante sia stato privato della possibilità di far valere le proprie ragioni
in relazione alle conseguenze dell’incidente della circolazione.
Al contrario, poiché lo
stralcio della causa per perenzione processuale non ha precluso alle parti la
possibilità di reintrodurre il processo (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
351, n. 2) e siccome l’istante medesimo era a conoscenza dell’esistenza del
termine di prescrizione per la rivendicazione delle sue pretese (doc. J e Q),
spettava semmai a quest’ultimo reagire con maggior tempestività. In altre
parole, dal momento in cui ha revocato il mandato all’avv. __________, al più
tardi da quando ha ricevuto per il tramite del suo nuovo patrocinatore lo
scritto 20 giugno 1994 (doc. 2) con il quale il convenuto lo informava della
rinuncia di controparte a sollevare la prescrizione sino al 30 giugno 1994
(doc. 1), l’istante avrebbe potuto e dovuto riproporre le sue domande risarcitorie
bastando ad interrompere la prescrizione la semplice intimazione di un precetto
esecutivo (art. 135 n. 2 CO; Berti, in Comm. di Basilea, 1996, n. 6 ad art.
135 CO). Ciò basta per escludere il nesso causale tra l’inadempienza del
convenuto e il mancato riconoscimento all’istante delle sue pretese risarcitorie.
In quest’ottica, quindi,
la conclusione del primo giudice che ha respinto l’istanza per difetto di un
nesso causale tra l’operato del legale e il danno fatto valere in giudizio, non
è arbitraria.
Per quanto attiene alla
tassa di giustizia posta a carico dell’istante, il fatto che il pretore l'abbia
calcolata utilizzando il criterio massimo consentito dalla LTG, ancorché
opinabile date le circostanze del caso concreto e del fatto che il convenuto
avrebbe potuto difendersi da solo senza far capo a un legale, non è arbitrario,
rientrando comunque nei limiti previsti dalla legge (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 148, n. 15).
- Alla luce di quanto
sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione
invocato, deve così essere respinto.
Alla controparte che non
formulato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa
sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 9
dicembre 1997 di __________ è respinto.
- Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
350.-
b) spese fr.
50.-
fr.
400.-
già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico.
- Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura
di Mendrisio-Nord
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster