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16.1997.152 ΓÇó Definitive dismissal of objection based on tax assessments
16.1997.152Autre juridiction5 mars 1998Dismissed
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed a cassation appeal against a peace judge's decision granting definitive dismissal of opposition in a debt collection for communal taxes. The municipality had produced a final tax allocation decision, a final communal tax bill, and the calculation basis for the tax amount. The appellant argued that the tax debt had already been paid by her husband, but that objection was raised too late and new evidence was inadmissible. The court also rejected complaints about the absence of an indication of remedies in the lower judgment. Costs of CHF 60 were imposed on the appellant.
Art. 80 LEF; Art. 222 vLT; definitive dismissal of objection based on tax decisions: final fiscal assessments and related tax bills are enforceable titles if they are final and permit verification of the amount claimed. In definitive objection proceedings the judge examines ex officio the existence and formal sufficiency of the enforceable title and the identity between the debt collection title and the documents produced. Under cantonal tax law the municipality may levy only the taxes and within the limits fixed by statute; statutory interest and reminder fees are recoverable if provided by law and uncontested. Objections and evidence not raised in the lower instance are inadmissible on cassation (consid. 2-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.152
Data decisione, Autorità: 05.03.1998, CCC
Incarto n. 16.97.00152
Lugano 5 marzo 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 dicembre 1997 presentato da
contro
la sentenza 24 novembre 1997 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 20 ottobre 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 20 ottobre 1997 il Comune di _________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 804.-, corrispondenti all’imposta
comunale 1991 oltre interessi e accessori;
che quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione (decisione su reclamo) 20 settembre 1993 relativa all’imposta cantonale 1991-92 (doc. B) e la decisione di riparto dell’imposta tra moglie e marito relativa al medesimo biennio (doc. C), regolarmente passate in giudicato, nonché la bolletta di imposta notificata alla convenuta con il calcolo dell’imposta comunale dovuta (doc. D);
che all’udienza di contraddittorio la convenuta non è comparsa, non potendo valere quale presa di posizione all’istanza il suo scritto 3 novembre 1997, nonché la documentazione allo stesso allegata, incombendo al convenuto l’obbligo di esporre in sede di udienza le proprie allegazioni e contestazioni e di produrre la documentazione a sostegno della sua tesi difensiva (art. 387 cpv. 2 CPC e 20 cpv. 2 LALEF; Cocchi/Trezzini, CPC, n. 11 ad art. 387);
che al proposito il richiamo all’art. 84 cpv. 2 LEF non è pertinente rilevando la procedura di rigetto dell’opposizione dal diritto cantonale (Cometta in Rep 1989 p. 331);
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 11 dicembre 1997, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver accolto l’istanza nonostante il debito per imposte fosse già stato soluto dal marito;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF;
che l’art. 222 della previgente LT (in seguito vLT), applicabile alla presente fattispecie in virtù della norma transitoria di cui all’art. 326 cpv. 2 LT, sancisce il principio secondo cui le tassazioni e le altre decisioni delle autorità fiscali, passate in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF;
che l’art. 243 vLT legittima i Comuni a prelevare un’imposta sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, un’imposta sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche, un’imposta immobiliare e un’imposta personale;
che in quest’ambito il Comune non gode di un potere di imposizione diretto bensì derivato e limitato al prelievo delle imposte designate dal legislatore cantonale e nella misura da questo prevista;
che nella concreta fattispecie, a sostegno della sua domanda di rigetto dell’opposizione l’ente pubblico ha prodotto la decisione di riparto dell’imposta tra coniugi relativa al biennio 1991-92 (doc. C) regolarmente passata in giudicato e che come detto costituisce la base di calcolo dell’imposta comunale, oltre al conteggio dell’imposta comunale di cui al doc. D, bolletta d'imposta -cresciuta in giudicato- sulla quale figurano tutti i dati necessari per il calcolo del dovuto, ossia l’ammontare dell’imposta cantonale base (fr. 1’005.-, pari all’imposta per il periodo dall’1.3.1991 al 31.12.1991 calcolata sulla base dell’imposta cantonale annua di fr. 1’207.80, doc. C), nonché il moltiplicatore di imposta in vigore nel Comune di __________ nel 1991 (80%);
che per quanto attiene agli interessi di mora e alla tassa di diffida, in quanto previsti dalla LT (art. 219 e 220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta comunale), gli stessi devono essere riconosciuti all’istante nella misura richiesta, rimasta incontestata dalla controparte;
che poiché la documentazione allegata all’istanza -alla quale l’escussa non ha opposto nessuna valida eccezione avendo rinunciato a presenziare al contraddittorio- costituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione, la sentenza del primo giudice non può che essere confermata;
che di nessun conforto alla tesi della ricorrente è la sua eccezione di estinzione del debito siccome proposta per la prima volta in questa sede ricorsuale, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che anche la censura relativa alla mancata indicazione nella sentenza qui dedotta in cassazione dei rimedi di diritto è destituita di fondamento non trattandosi di un presupposto formale della sentenza ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art. 285);
che pure improponibile è la proposta di assunzione di nuove prove formulata dalla ricorrente siccome estranea al rimedio della cassazione;
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non viene riconosciuta nessuna indennità per questa sede;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 5 dicembre 1997 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.- sono poste a carico di __________.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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