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Numero d'incarto:
16.1997.147
Data decisione, Autorità:
23.03.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00147
Lugano
23 marzo 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso 24 novembre 1997 presentato da
contro
la
sentenza 18 novembre 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione promossa
con istanza 14 agosto 1997 nei confronti di
con la quale
l’istante ha chiesto l’annullamento della decisione 14 agosto 1997
dell’Ufficio di
conciliazione di Locarno con la conseguente condanna dei convenuti al
pagamento di fr.
1’794.85, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con decisione 14 agosto 1997 l’Ufficio di conciliazione di Locarno, in parziale
accoglimento dell’istanza 12 maggio 1997 presentata da __________ -che hanno
occupato un appartamento di proprietà di __________ dal 1° maggio 1993 al 30
aprile 1996- ha decretato a loro favore la liberazione del deposito di garanzia
di fr. 1’500.- oltre interessi, dedotti fr. 566.05 riconosciuti alla locatrice
a titolo di parziale risarcimento danni;
che
con scritto 14 settembre 1997 __________ ha adito il pretore postulando
l’integrale riconoscimento delle proprie pretese risarcitorie per complessivi
fr. 1’288.80;
che
i convenuti si sono opposti all’istanza di __________ eccependone innanzi tutto
la tempestività;
che
con il querelato giudizio il pretore, accertato che la decisione 14 agosto 1997
dell’Ufficio di conciliazione di Locarno è stata spedita alla ricorrente quel giorno
medesimo ed è quindi giunta a destinazione al più presto il 16 agosto 1997
essendo il 15 agosto giorno festivo, ha concluso alla tardività dell’istanza in
discussione pervenuta alla Pretura il 17 settembre 1997;
che
con atto ricorsuale 24 novembre 1997 __________ è insorta contro il giudizio
pretorile contestando l’accertamento della tardività della sua istanza
sostenendo di aver imbucato il 13 settembre 1997, nonostante sulla stessa
figuri la data del 14 settembre indicata per scaramanzia poichè a suo dire “il
13 porta sfortuna”;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
tra i presupposti processuali che il giudice deve esaminare d’ufficio vi è
quello dell’ammissibilità di ogni singolo atto processuale, quindi anche quello
della sua tempestività;
che
il termine di 30 giorni per adire il giudice nei confronti delle decisioni
dell’ufficio di conciliazione è perentorio (art. 274f CO) e decorre dal giorno
successivo a quello della loro notifica (Lachat, Le bail à loyer, 1997,
cap. 5, n. 3.2.3 e cap. 29, n. 6.1);
che
il termine si reputa ossequiato se la domanda viene consegnata all’ufficio postale
al più tardi l’ultimo giorno (Lachat, op.cit., cap. 29, n. 6.1);
che
spetta al mittente provare di aver consegnato l’atto alla posta prima della scadenza
del termine (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 1 ad art. 131);
che
nella concreta fattispecie, poichè la ricorrente sostiene di aver spedito il
proprio ricorso il giorno di sabato 13 settembre 1997 presumibilmente per
lettera semplice (posta B) come ha del resto fatto con tutte le altre sue
comunicazioni riscontrabili agli atti della causa, l’unico mezzo per
accertarne l’effettiva tempestività è la verifica della data del timbro postale
sulla busta utilizzata per l’invio;
che
siccome questo mezzo di prova a disposizione della ricorrente è stato verosimilmente
perso o distrutto dall’autorità che l’ha ricevuto per prima non trovandosene
traccia alcuna nell’incarto, la parte che è privata di questa facoltà per la
violazione di un dovere dell’autorità, deve poter essere esonerata dall’onere
della prova circa la tempestività dell’invio (Poudret, Commentaire de la
loi fédérale d’organisation judiciaire, Volume I, 1990, pag. 223, n. 4.6);
che
di conseguenza l’istanza 14 settembre 1997 deve ritenersi tempestiva;
che
quindi gli atti devono essere ritornati al primo giudice affinché abbia a
istruire e giudicare il merito della causa;
che
vista la particolarità del caso non si prelevano tasse e spese di giustizia;
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC
pronuncia: I. Il
ricorso 24 novembre 1997 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 18 novembre 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
è annullata e gli atti sono ritornati al primo giudice per nuovo giudizio ai
sensi dei considerandi.
II.
Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
III.
Intimazione a:
–
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno- Campagna
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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