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Numero d'incarto:
16.1997.145
Data decisione, Autorità:
28.11.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00145
Lugano
28 novembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 20 novembre 1997 presentato da
contro
la
sentenza 12 novembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 ottobre 1997
da
con la quale l‘istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’300.- oltre
accessori nonchè il
rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________ dell’UE di
Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 12
novembre 1997 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, in accoglimento dell’istanza presentata il 16 ottobre 1997 da
__________, ha condannato __________ a restituire a quest’ultimo l’importo di
fr. 1’300.- versatogli per il deposito di un brevetto, prestazione alla quale
il convenuto non ha dato seguito;
che con atto ricorsuale 20
novembre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 20 novembre 1997 del ricorrente
non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso
per cassazione;
che
infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del primo giudice
relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o
riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a
riproporre le proprie argomentazioni circa i motivi per i quali gli è stato
impossibile far fronte all’impegno assunto nei confronti dell’istante, ossia i
problemi di salute che gli hanno impedito di concretizzare il suo brevetto;
che
quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere
eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che
il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329
cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione
della particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse né spese di
giustizia,
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
-
Il ricorso 20
novembre 1997 di __________ è nullo.
-
Non si prelevano
tasse né spese per il presente giudizio.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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