Nullity for lack of minors' procedural capacity

16.1997.138Autre juridiction18 déc. 1997Annulled

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Résumé

Two minor co-owners were sued by a condominium association for unpaid contributions and definitive registration of a legal lien. The pretore upheld the claim, but the minors’ curator sought cassation, arguing that the judgment was void because the defendants had been minors and unrepresented in the merits proceedings. The Civil Cassation Chamber accepted that procedural capacity is a procedural prerequisite examined ex officio and that acts performed without it are void. It annulled the first-instance judgment and remanded the case for a fresh, properly served proceeding. No court fees, expenses, or party compensation were charged.

Regest

Art. 97 no. 4, 38 para. 1, 142 paras. 1-2 CPC; Arts. 13-14 CC; procedural capacity is an ex officio procedural prerequisite at every stage of the proceedings. Where proceedings are conducted against minors lacking legal capacity to act and without valid representation, the summons and ensuing judgment are absolutely void; nullity must be raised ex officio and entails annulment of the decision and remittal for proper service on the lawful representative. In exceptional cases, absolute nullity may be examined even outside a formal remedy (consid. 2).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.138

Data decisione, Autorità: 18.12.1997, CCC

Incarto n. 16.97.00138

Lugano 18 dicembre 1997/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 novembre 1997 presentato nella forma della domanda di accertamento di nullità da


rappr. dal curatore avv. __________

contro

la sentenza 23 settembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1 (inc. IU.96.481) nella causa civile inappellabile promossa con istanza 2 luglio 1996 da

Comunione dei Comproprietari del Condominio __________ patr. dallo studio legale __________

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’698.55 oltre accessori nonchè

l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale iscritta a carico della quota di PPP no. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________ di proprietà delle convenute, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 2 luglio 1996 la Comunione dei comproprietari del Condominio __________ ha convenuto in giudizio le sorelle __________ e __________, comproprietarie della quota di PPP __________ del fondo base n. __________ RFD __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’698.55 corrispondenti alla seconda rata dei contributi condominiali dovuti per il periodo 1995/96, oltre all’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale iscritta a titolo provvisorio sul menzionato fondo a garanzia del citato importo;

che con sentenza 23 settembre 1996 il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie rimaste incontestate dalle convenute che non hanno presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;

che con atto ricorsuale 13 novembre 1997, presentato quale domanda di accertamento di nullità sussidiariamente di annullamento, l’avv. __________, agendo nella sua qualità di curatore delle minorenni __________ e __________ -alle quali è stata istituita una curatela di rappresentanza a tutela dei loro interessi venutisi a trovare in collisione con quelli dei genitori (doc. A)- ha chiesto che venisse accertata la nullità del querelato giudizio in quanto prolato nei confronti di minorenni, non rappresentate nel procedimento di merito;

che con scritto 9 dicembre 1997 la controparte comunica di rinunciare a formulare osservazioni al gravame;

che a prescindere dalla tempestività e quindi ricevibilità del gravame, in casi eccezionali l’autorità di appello o di ricorso può accertare la nullità assoluta di una sentenza anche al di fuori di un formale rimedio di diritto (ICCTF 4 gennaio 1996 in re T. SA /C. AG; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. edizione, Zurigo, 1979, pag. 279; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. edizione, Basilea, 1990, pag. 258; IICCA 12 marzo 1997 in re M. SA/C.SA e llcc; IICCTF 4 agosto 1997 in re M. SA/C.SA e llcc);

che il ricorrere di un simile caso eccezionale deve senza dubbio essere ammesso nella fattispecie poichè il problema della capacità processuale delle ricorrenti, evidenziato con il presente gravame, sussisteva già al momento della loro citazione alla discussione dell’istanza 2 luglio 1996 ed è perdurato fino all’emanazione della sentenza;

che secondo l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti;

che l’art. 38 cpv. 1 CPC riconosce la capacità processuale alle persone aventi l’esercizio dei diritti civili;

che nella concreta fattispecie è pacifico che alle convenute __________ e __________, nate rispettivamente nel 1984 e 1986, difettava la capacità processuale, non verificandosi il presupposto della maggiore età (art. 13 e 14 CC);

che gli atti di procedura sono nulli se difettano di un presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);

che quindi, poichè la nullità dell’atto deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la sentenza 23 settembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 1, pronunciata e intimata a minorenni così come la citazione per il contraddittorio (dal quale evidentemente le convenute sono rimaste assenti), devono essere annullate e gli atti ritornati al primo giudice affinché riprenda la procedura effettuando una regolare notifica dell’istanza a chi abbia qualità di rappresentare in giudizio le minori __________ e __________;

che vista la particolarità della presente fattispecie, non si prelevano tasse né spese di giustizia né si assegnano ripetibili alle ricorrenti;

Per i quali motivi,

pronuncia:

  1. La sentenza 23 settembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullata e l’incarto è ritornato al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

  2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1 e all’Ufficio dei registri di Lugano

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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