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Numero d'incarto:
16.1997.129
Data decisione, Autorità:
10.11.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00129
Lugano
10 novembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 27 ottobre 1997 presentato da
Contro
la
sentenza 7 ottobre 1997 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a
procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 30 agosto 1997 da
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 30 agosto
1997 la __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da
__________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr.119.- a
saldo di fatture emesse il 28 marzo 1997 (doc. B) per la riparazione di due
biciclette della convenuta;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido
riconoscimento di debito nei bollettini di lavoro di cui al doc. B ai quali la
convenuta, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione,
ha accolto l’istanza di rigetto limitatamente all’importo residuo di fr. 90.-
oltre interessi del 5% dal 29 aprile 1997 avendo nel frattempo la convenuta
versato un ulteriore importo di fr. 29.-;
che con atto ricorsuale 27
ottobre 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che
il termine per contestare una sentenza emessa nell’ambito di una procedura
sommaria di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni (art. 328 cpv. 1 e 388 cpv.
3 CPC);
che
nella concreta fattispecie, poiché la ricorrente medesima ammette di aver
ricevuto la sentenza del giudice di pace l’8 ottobre 1997, al momento
dell’inoltro del ricorso per cassazione
(data
del timbro postale 27 ottobre 1997) il termine ricorsuale di 10
giorni era scaduto, donde la tardività del presente gravame;
che comunque e a titolo
del tutto abbondanziale, a fronte della doglianza di non aver potuto
partecipare al contradditorio poiché assente per vacanze, va rilevato che per
costante giurisprudenza del Tribunale federale è compito di chi si assenta dal
proprio domicilio per un certo periodo di tempo di prendere le necessarie
misure onde assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che gli è
indirizzata al fine di poter tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF
113 Ib 89): ne consegue che l’assenza della convenuta dall’udienza del 18
settembre 1997 non può che essere addebitata a una sua negligenza;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
OTLEF
pronuncia:
-
Il
ricorso 27 ottobre 1997 di __________ è irricevibile in quanto
tardivo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-,
sono
poste a carico della ricorrente.
- Intimazione
a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Vezia
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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