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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1997.125
Data decisione, Autorità:
20.11.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00125
Lugano
20 novembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 29 ottobre 1997 presentato da
Contro
la
sentenza 23 ottobre 1997 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 26 settembre 1997 da
__________,
rappr.
dal __________
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda
accolta dal primo giudice;
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 26
settembre 1997 lo __________, rappresentato dal Tribunale di appello di Lugano,
ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da
__________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 200.-
oltre accessori corrispondenti alla tassa e alle spese di giustizia poste a suo
carico con sentenza 28 aprile 1997 della Prima Camera civile del Tribunale
d’appello, domanda avversata dal convenuto;
che
con il giudizio impugnato il primo giudice, accertata la presenza agli atti di
un valido titolo esecutivo al quale il convenuto non ha opposto nessuna delle
eccezioni previste dall’art. 81 LEF, ha accolto l’istanza;
che
con tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio
contestando la competenza del giudice di pace a statuire sull’istanza di
rigetto dell’opposizione trattandosi di controversia di competenza del
Tribunale cantonale amministrativo di Lugano in virtù della Convenzione dei
diritti dell’uomo (CEDU); chiede inoltre di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria internazionale e che gli venga infine nominato un
patrocinatore d’ufficio;
che contrariamente a
quanto preteso dal ricorrente, competente a statuire sulle domande di rigetto
dell’opposizione per importi inferiori a fr. 1’000.- è il giudice di pace
(art. 5 cpv. 1 LOG e 15 LALEF) e non certo il Tribunale cantonale
amministrativo la cui competenza a dirimere controversie quale quella che ci
occupa non è peraltro neppure prevista dalla CEDU e dai suoi protocolli
aggiuntivi (in particolare il protocollo n. 9: RS 0.101.09, in RU
1995 p. 3949 e segg.; IICCA 6 agosto 1997 in re __________ /A.);
che quindi, la censura ricorsuale
volta a contestare la competenza del Giudice di pace del circolo di Bellinzona
a pronunciarsi sulla domanda di rigetto dell’opposizione formulata dallo
__________ è manifestamente infondata;
che siccome il ricorrente
ha limitato la propria impugnativa alla competenza del giudice di pace senza
sollevare nessuna contestazione sul merito della decisione impugnata, in
particolare sul fatto di sapere se fossero dati o meno i presupposti per la
concessione del rigetto definitivo dell’opposizione -questione peraltro
correttamente decisa dal primo giudice- il ricorso deve essere respinto senza
ulteriori verifiche;
che per quanto attiene
alla richiesta tendente alla nomina di un patrocinatore d’ufficio per la
procedura di secondo grado, la stessa è sprovvista di fondamento ritenuto che
con l’allestimento del gravame il ricorrente ha in sostanza già esaurito tutti
gli atti a sua disposizione in questa sede (Cocchi/Trezzini, op. cit.,
N. 1 ad art. 314; IICCA 6 agosto 1997 in re __________lin/A.);
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni
qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che
vista la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di
giustizia
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso 29
ottobre 1997 di __________ è respinto.
-
Non si prelevano
tasse né spese per il presente giudizio.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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