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Numero d'incarto:
16.1997.12
Data decisione, Autorità:
08.08.1997, CCC
Incarto n.
16.97.00012
Lugano
8 agosto 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 7 febbraio 1997 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 27 gennaio 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città
nella causa civile promossa con petizione 19 luglio 1995
da
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 10’151.20
oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no.
__________ dell’UEF di
Locarno, pretese ridotte in sede di conclusioni a fr. 5’243.70 e
accolte dal primo giudice
nella misura di fr. 5’002.70 oltre interessi,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con petizione 19
luglio 1995 __________ ha convenuto in giudizio la ditta __________, al fine di
ottenere il pagamento di fr. 10’151.20 oltre accessori a saldo delle fatture 18
giugno 1994 (doc. A) e 2 luglio 1994 (doc. B) emesse per lavori di riparazione
effettuati nel periodo dal 16 aprile sino al 2 luglio 1994 sul veicolo (bus)
utilizzato da quest’ultima nell’ambito della sua attività commerciale.
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria contestando la corretta esecuzione dei lavori
appaltati, con particolare riferimento a quelli fatturati il 18 giugno 1994 e
aventi per oggetto la revisione dell’alternatore, riparazione non eseguita a
regola d’arte tant’è che durante un viaggio in __________ effettuato il 29 luglio 1994 l’alternatore ha
dovuto essere sostituito. La convenuta, senza riconoscere il credito
avversario, ha opposto in compensazione il costo di questo intervento per
complessivi fr. 4’120.-. Per quanto attiene alla fattura 2 luglio 1994, la
debitrice ha riconosciuto unicamente l’importo di fr. 4’970.50, versato all’istante
l'8 agosto 1995 e corrispondente ai prezzi usualmente applicati dai
professionisti del ramo e sui quali è solitamente riconosciuto uno sconto del
20%.
-
Con il querelato
giudizio il pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle
quali non è emersa la prova che il guasto all’alternatore verificatosi durante
il viaggio in _________ fosse in qualche modo riconducibile a un difetto del
pezzo montato dall’istante o al suo intervento, ha concluso all’accoglimento
della pretesa di quest’ultima. Per quanto attiene ai prezzi fatturati
dall’istante il pretore non ha riconosciuto, in quanto non comprovata, la tesi
della convenuta circa la pattuizione o il diritto ad uno sconto del 20% sugli
stessi.
-
Con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 12
febbraio 1997 del vicepresidente di questa Camera, __________ è insorta contro
il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in
particolare per non aver ritenuto provata la difettosità dell’intervento
appaltato alla ditta istante, ancorché comprovata dalle prove documentali in particolare
dalla fattura 6 agosto 1994 emessa da __________ (doc. 6) che attesta la
sostituzione dell’alternatore oggetto della riparazione controversa. Rimprovera
inoltre al primo giudice di avergli imposto la prova della pattuizione di uno
sconto del 20% sui prezzi fatturati dall’istante sebbene quest’ultima non abbia
contestato che i prezzi da lei applicati non erano scontati.
Con osservazioni 5 marzo
1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è
doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Esaminata la
decisione impugnata alla luce dei principi informativi sopra esposti, questa
Camera non ravvisa nelle argomentazioni e nelle conclusioni del pretore
elementi che corrispondono a un’arbitraria valutazione delle prove acquisite
agli atti, né a un’applicazione manifestamente errata di norme di diritto
materiale o formale.
L’art. 8 CC impone a chi
intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di
provare detta circostanza.
In conseguenza di questa
norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto
costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi
pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art.
8 CC).
Questa regola generale sull’onere
della prova vale evidente-mente anche nell’ambito del contratto di appalto nel
senso che il committente che vuole avvalersi delle facoltà accordategli dall’art.
368 CO, deve fornire la prova del difetto dell’opera -ovvero della difformità
tra l’opera pattuita e quella fornita- (Gauch, Der Werkvertrag, 4. Auflage,
1996, n. 1507), della sua tempestiva notifica (DTF 107 II 176) e, nel
caso chieda anche il risarcimento dei danni, anche dell’esistenza di danni e
del nesso causale adeguato tra il difetto dell’opera e i danni stessi (Gauch,
op.cit., n. 1879 e 1885). La colpa dell’appaltatore è per contro presunta dalla
legge e non deve di conseguenza essere provata dal committente.
Nella concreta
fattispecie, la conclusione del primo giudice secondo la quale la convenuta non
ha provato l’esecuzione difettosa dell’opera da parte dell’istante,
rispettivamente che il danno patito durante la trasferta in _________ fosse in
relazione con l’intervento di quest’ultima, non è arbitraria non essendo
contraddetta dalle risultanze istruttorie.
Infatti, contrariamente a
quanto preteso dalla ricorrente -alla quale come detto incombeva l’onere della
prova- dalle risultanze processuali non è emerso nulla che possa collegare la
rottura dell’alternatore verificatasi durante il viaggio in _________ con la
precedente revisione operata dall’istante. A nulla giova il richiamo alla
fattura 6 agosto 1994 (doc. 6) poiché dalla stessa risulta unicamente il tipo
di intervento effettuato presso il garage in __________ (sostituzione
alternatore), ma non anche la natura e la causa del guasto, informazioni queste
che la convenuta avrebbe dovuto necessariamente fornire al fine di stabilire
un’eventuale responsabilità dell’istante a dipendenza del suo precedente
intervento. Infatti, come si evince dalla deposizione __________ -elettrauto
indipendente- “le cause di danneggiamento sono molteplici,....un alternatore
può essere danneggiato anche per fattori esterni al pezzo stesso”.
Come
correttamente rilevato dal primo giudice, la prova della pretesa diffettosa
riparazione effettuata dall’istante avrebbe potuto essere facilmente apporta
mediante una perizia da effettuarsi sull’alternatore sostituito, in possesso
della convenuta così come confermato dal suo ex dipendente __________.
- A
proposito della testimonianza __________, sulla fedefacenza della quale la
ricorrente sembra esprimere dubbi, va rilevato che per costante giurisprudenza
qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo
soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle
parti, nella sua valutazione essa può essere intaccata unicamente se è
accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale
nei confronti di elementi di fatto desumibili da altre prove (Cocchi/Trezzini,
CPC, art. 90, n. 19; II CCA 23 agosto 1994 in re Q./C.SA).
Nella fattispecie nessuno
di questi elementi è dato, tanto più che alla deposizione del teste, il cui
rapporto di subordinazione con la convenuta era per altro già terminato al
momento dell’audizione, questa ha semplicemente contrapposto la fattura 6
agosto 1994 del garage tedesco dalla quale risulta soltanto la sostituzione
dell’alternatore controverso. Tale prova documentale, la sola allegata dalla
ricorrente a sostegno della sua tesi, non permette di ritenere che essa abbia
fatto fronte all’onere della prova che le competeva poiché dalla stessa si
evince unicamente il tipo di riparazione effettuato in __________ ma non anche
la causa del guasto.
Anche per quanto attiene alla fattura 2 luglio 1996, le censure ricorsuali
circa il diritto ad uno sconto del 20% sui prezzi fatturati, si rilevano
infondate. Come ritenuto dal primo giudice, spettava infatti alla committente
provare simile pattuizione (Gauch, op.cit., n. 1233), non potendosi
evidentemente pretendere dall’istante l’applicazione dello sconto eventualmente
concesso da altri garages, né trattandosi di una prassi vincolante.
- Ne discende che
nella conclusione del primo giudice, suffragata da prove documentali e
testimoniali, non è ravvisabile il titolo di cassazione invocato dalla
ricorrente che si è limitata a riproporre in questa sede la sua versione dei
fatti senza dimostrare che quella fornita dal pretore sarebbe insostenibile.
Tasse, spese e ripetibili
seguono la soccombenza della ricorrente (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 7 febbraio 1997 di __________ è respinto.
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
300.-
b) spese fr.
50.-
fr.
350.-
già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla resistente
l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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