Civil cassation appeal declared null for insufficient reasoning

16.1997.112Autre juridiction20 oct. 1997Inadmissible

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Résumé

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the defendant’s cassation filing of 2 October 1997 did not satisfy the mandatory formal requirements of Art. 329 CPC. The brief only defended the conduct underlying the criminal decree and referred to poor finances; it did not meaningfully contest the lower court’s factual findings or legal application, so no ground of cassation could be identified. The appeal was therefore declared null. In view of the circumstances, the court waived court fees and costs.

Regest

Art. 329 cpv. 2-3 CPC; admissibility of a civil cassation appeal; the appeal must contain the prayers for relief and sufficiently reasoned factual and legal grounds, with at least an identifiable cassation ground. A filing that merely reargues the facts, justifies the appellant’s conduct, or invokes personal hardship without addressing the challenged decision is null and cannot be examined on the merits. Under Art. 313 bis CPC, applicable by analogy in cassation via Art. 331 cpv. 1 CPC, the court may dispose of manifestly inadmissible or unfounded appeals by brief reasoning and, depending on the circumstances, waive the collection of fees and costs.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.112

Data decisione, Autorità: 20.10.1997, CCC

Incarto n. 16.97.00112

Lugano 20 ottobre 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 2 ottobre 1997 presentato da


Contro

la sentenza 30 settembre 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 13 giugno 1997 da


Patr. dall’avv. dott. __________

con la quale l‘istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’999.- oltre accessori a titolo di

risarcimento danni e torto morale, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a

fr. 4’329.- oltre interessi del 5% dal 13 giugno 1997,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con sentenza 30 settembre 1997 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, in parziale accoglimento dell’istanza presentata il 13 giugno 1997 da __________, ha condannato __________ al pagamento di fr. 4’329.-, corrispondenti alle spese legali sopportate dall’istante e al torto morale patito a dipendenza dei reati di ripetuta calunnia e ingiuria commessi ai suoi danni dal convenuto per aver allestito e divulgato un volantino di contenuto razzista e intimidatorio indicando, a torto l'autore nella persona dell’istante;

che con atto ricorsuale 2 ottobre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 2 ottobre 1997 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a giustificare e ridimensionare il proprio agire in relazione ai fatti che hanno condotto alla pronuncia del decreto di accusa 10 marzo 1997, e a evidenziare le sue precarie condizioni finanziarie;

che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti di annullamento del giudizio impugnato;

che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che data la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

  1. Il ricorso 2 ottobre 1997 di __________ è nullo.

  2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

  3. Intimazione a:



Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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