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Numero d'incarto:
16.1997.111
Data decisione, Autorità:
21.04.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00111
Lugano
21 aprile 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 13 ottobre 1997 presentato da
patr. dall’avv.
Contro
la
sentenza 30 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,
nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa
con istanza 22 agosto 1997 da
patr. dall’avv.
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
- Con
istanza 22 agosto 1997 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole
per l’incasso di fr. 6’390.– oltre interessi a saldo delle provvigioni di sua
spettanza sul contratto concluso dall’escussa con ____________________
A
valere quale titolo di credito l’istante ha prodotto il contratto di
collaborazione sottoscritto il 16 dicembre 1994 con l’escussa nonché il
contratto di appalto da questa concluso con __________ (doc. F inc. EF
97.2389).
L’escussa
si è opposta alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di un valido riconoscimento
di debito per il fatto che il contratto di base per il diritto alle commissioni
(doc. C inc. EF 97.2389) non vincolava solo lei ma anche altre due società, tutte
formanti un consorzio; osserva inoltre che l’istante non ha dimostrato di aver
avuto un qualsiasi ruolo nel perfezionamento del contratto di appalto sulla
base del quale rivendica il pagamento di una provvigione, di cui eccepisce in
ogni caso il carattere eccessivo.
-
Con
il querelato giudizio il pretore, accertata la presenza agli atti di un valido
riconoscimento di debito nell’insieme della documentazione prodotta
dall’istante ha accolto l’istanza: in particolare ha considerato che il
contratto di collaborazione sottoscritto da __________ (nuova ragione sociale:
__________), __________ e __________ non vincola le società congiuntamente e
che non prevede nessun tipo di limitazione o condizione per l’incasso della
provvigione del 3% pattuita a favore dell’istante.
-
Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 14 ottobre 1997, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato
il diritto materiale, in particolare per aver ammesso l’esistenza di un valido
riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall’istante.
Con
osservazioni 31 ottobre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando
viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o
quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid.
2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
- Secondo
l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione
se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante
atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro.
In
quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari,
ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non
soggetta ad interpretazione del debitore con la quale egli si obbliga a pagare
una determinata somma di denaro a una determinata persona (Rep 1972 345,
1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Favre, Droit des poursuites,
154; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposi-tion, 1980, § 6; Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 150-152).
- Nella
procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni
stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento
di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re
C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA).
Nel
caso di specie, la documentazione prodotta dall’istante, in particolare il contratto
di collaborazione di cui al doc. C (inc. EF 97.2389) nonché il contratto di
appalto sottoscritto dalla convenuta con __________ (doc. F inc. EF 97.2389),
permettono di concludere all’esistenza di un valido riconoscimento di debito
per l’importo posto in esecuzione.
Infatti,
il contratto di collaborazione 16 dicembre 1994 concluso tra un “Gruppo” formato
da tre società, tra cui la __________, e il procedente –contratto con il quale
le parti hanno inteso regolamentare l’attività di quest’ultimo in seno al
gruppo stesso– prevede al suo punto 3 una remunerazione a favore dell’ing.
__________ del 3% “su tutte le commesse acquisite in Svizzera ed all’estero”.
Contrariamente
a quanto sostenuto dalla ricorrente, dal tenore della citata clausola, così come
dal contratto medesimo, non emerge indizio alcuno in merito ad una limitazione
della remunerazione delle prestazioni del procedente, nel senso che la commissione
del 3% doveva venire pagata unicamente nel caso in cui le commesse acquisite da
terzi concernessero contemporaneamente tutte e tre le società firmatarie. Di
conseguenza non v’è oggettivamente motivo perchè la remunerazione fissata non
venga intesa per ogni commessa acquisita, sia che essa concerna solo una, due
oppure contemporaneamente tutte e tre le società del Gruppo.
Per
quanto attiene all’importo oggetto del riconoscimento di debito, questo risulta
dal contratto di appalto concluso da __________ con __________ (doc. F inc. EF
97.2389) in merito a una fornitura per la costruzione di un albergo a
__________ per un importo di fr. 4’800’000.–, nonché dalla relativa fattura
(doc. D inc. EF 97.2389) indirizzata all’escussa per il pagamento della
commissione del 3% su questa somma.
A
questo proposito si rileva che l’importo fatto valere in questa sede (fr.
6’390.–) costituisce il saldo di quello fatto valere nella parallela procedura
pendente dinanzi alla Camera esecuzioni e fallimenti.
Ne
discende che avendo l’istante sufficientemente comprovato mediante il contratto
di collaborazione doc. C (inc. EF 97.2389) e il contratto di appalto doc. F
(inc. EF 97.2389), l’impegno di pagamento assunto dall’escussa nei suoi
confronti nonché l’ammontare del medesimo, deve essere ammessa l’esistenza di
un valido riconoscimento di debito (art. 82 LEF) per la commissione dallo
stesso vantata nei confronti di __________. Per contro, e contrariamente a
quanto preteso dalla ricorrente, non è necessario che venga dimostrato un nesso
causale tra l’attività del procedente e la conclusione del predetto contratto di
appalto, ritenuto che la sua remunerazione non risulta essere stata sottoposta
a condizione alcuna, salvo l'acquisizione di commesse da parte delle società
firmatarie.
Diversa
e ininfluente ai fini della verifica della sussistenza di un riconoscimento di
debito a carico di ____________________ è la questione relativa alla carenza di
personalità giuridica del “Gruppo”.
- Il
ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve così
essere respinto.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1
OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamato gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 13 ottobre 1997 di __________ è respinto
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 170.–, già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a __________
l’importo di fr. 300.– a titolo di ripetibili per questa sede.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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