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Numero d'incarto:
16.1997.109
Data decisione, Autorità:
26.01.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00109
Lugano
26 gennaio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 9 ottobre 1997 presentato nella forma
dell’appello da
contro
la
sentenza 18 settembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 giugno 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto,
solidalmente con la moglie
__________, al pagamento di fr. 2’632.60 oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione da questi interposta al PE no. __________dell’UE
di Lugano,
domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
con istanza 16 giugno 1997
__________ ha convenuto in giudizio __________ -marito di __________ alla quale
aveva ceduto in data 12 aprile 1995 la lavanderia “__________ ” a __________
(doc. A)- al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’632.60 oltre accessori
corrispondenti al saldo di sua spettanza per titoli diversi, ma comunque
dipendente dal contratto citato;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, basandosi sulle prove documentali rimaste incontestate
dal convenuto che non ha presenziato all’udienza indetta per la discussione, ha
accolto l’istanza;
che con il presente
tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in
virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________
è insorto contro il
predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che innanzitutto la
documentazione allegata al ricorso deve essere estromessa dall’incarto poiché l’art.
321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di allegare in seconda sede
nuovi fatti, prove ed eccezioni;
che
per gli stessi motivi le argomentazioni e contestazioni di fatto contenute nel
ricorso non possono essere ritenute in quanto proposte per la prima volta in
questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che
in considerazione della mancata contestazione dell’istanza, la sentenza
impugnata che ha concluso all’accoglimento delle pretese dell'istante sulla
base della documentazione dallo stesso prodotta a comprova del suo credito deve
essere confermata;
che
spettava infatti al convenuto partecipare alla discussione dell’istanza e
contestare in quella sede le argomentazioni avversarie, pena la presunzione
della loro ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC; Cocchi /Trezzini, CPC, n. 2
ad art. 170);
che
poichè la pretesa dell’istante si basa sul contratto di compravendita
sottoscritto dalla moglie del convenuto (doc. A), l’unica questione che poteva
porsi in concreto era quella della sua legittimazione passiva, legittimazione
comunque chiaramente confermata dallo stesso convenuto che anzi si ritiene
debitore unico nei confronti dell’istante;
che
a prescindere dalle considerazioni sopra esposte il ricorso è comunque nullo (art.
329 cpv. 3 CPC) poichè non contiene le domande di ricorso nonché i motivi di
fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda e tantomeno precisa (o almeno
illustra) il motivo di cassazione invocato (cpv. 2);
che
infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del primo giudice
relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione di
norme di diritto, il ricorrente si limita a proporre per la prima volta in
questa sede le sue contestazioni in merito al credito vantato da controparte;
che
questa Camera è pertanto nell’impossibilità di individuare e di decidere
eventuali presupposti per l’annullamento del giudizio impugnato;
che
alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono
assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso 9 ottobre
1997 di __________ è nullo.
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
70.-
b) spese
fr. 50
fr.
120.-
già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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