Cassation denied in transport contract payment dispute

16.1997.107Autre juridiction5 févr. 1998Dismissed

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Résumé

A transport company sued for CHF 1,524.40 for international carriage services. The debtor argued that the goods had been delivered only after about three weeks instead of within 2-3 days and that this delayed performance excused payment. The Pretore upheld the claim. On cassation, the Civil Cassation Chamber held that no agreed delivery deadline had been proven; the brochure statement about delivery in 2-3 days was insufficient. The complaint was therefore not arbitrary, and the new plea of essential error was inadmissible. The cassation appeal was dismissed and costs were charged to the appellant.

Regest

Art. 327 lett. g CPC; arbitrariness in cassation and contractual non-performance in a transport contract. A decision is arbitrary only if it manifestly violates a clear rule of law or is intolerable in light of justice and equity; it is not enough that another solution would be preferable. In a transport contract, the decisive performance is delivery of the goods; a defense of non-performance based on delay requires proof of a binding contractual delivery term. A mere promotional reference to delivery "generally in 2-3 days" does not establish such an agreement. New pleas, such as essential error, are inadmissible in cassation under Art. 321 CPC.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.107

Data decisione, Autorità: 05.02.1998, CCC

Incarto n. 16.97.00107

Lugano 5 febbraio 1998/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 ottobre 1997 presentato da


patr. dall’avv. __________

contro

la sentenza 22 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 8 agosto 1997 da


con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’524.40 oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________

dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

  1. Con istanza 8 agosto 1997 la __________ ditta che si occupa del trasporto internazionale di merci, ha

convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’524.40 corrispondenti ai costi sostenuti per il trasporto e la consegna di merce all’__________ di

__________ su incarico di quest’ultima.

La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria lamentando la carente esecuzione del mandato ad opera dell’istante poiché anziché consegnare la merce entro 3 giorni, essa l’ha consegnata dopo 3 settimane.

  1. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la conclusione tra le parti di un contratto di trasporto ai sensi degli art. 440 segg. CO, ritenuto che la convenuta non ha fatto valere nessun danno derivante dal ritardo dell’istante nella consegna della merce per la quale aveva prospettato un termine di 2-3 giorni, ha accolto l’istanza.

  2. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. La ricorrente ritiene arbitraria la sentenza pretorile per il fatto che il primo giudice non avrebbe dedotto dal ritardo dell’istante nella consegna della merce un caso di inadempimento del contratto, con conseguente suo esonero dal pagamento della pretesa avversaria.

Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

  1. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere

ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

  1. Alla luce dei criteri sopra esposti la sentenza impugnata non può essere considerata arbitraria.

Infatti, posto che il perfezionamento del contratto di trasporto si ha con la consegna della merce (Stähelin in Comm. basilese 1996, n. 5 ad art. 440 CO) -prestazione alla quale l’istante ha indubbiamente fatto fronte- un’eventuale eccezione di inadempimento del contratto sarebbe proponibile unicamente nel caso in cui le parti avessero stabilito un termine per la consegna. In concreto la convenuta non ha provato simile pattuizione, non bastando a tal fine il richiamo al generico contenuto dello scritto 29 marzo 1996 (doc. 4) nel quale l’istante pubblicizza i suoi servizi proponendo un termine di consegna “generalmente in 2-3 giorni”. Mancando la prova dell’inadempimento, la convenuta non può quindi validamente opporsi al pagamento della richiesta mercede.

  1. In questa sede la ricorrente invoca l’errore essenziale: l’eccezione è irricevibile in virtù dell’art. 321 CPC.

  2. Alla controparte che non ha presentato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili per questa sede.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 3 ottobre 1997 di __________ è respinto.

  2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 70.-

b) spese fr. 50.-

fr. 120.-

già anticipate dalla ricorrente rimangono a suo carico.

  1. Intimazione a:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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