AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
16.1997.106
Data decisione, Autorità:
05.02.1998, CCC
Incarto n.
16.97.00106
Lugano
5 febbraio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Zali (in sostituzione di Giani escluso)
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 20 gennaio 1997 presentato nella forma
dell’appello da
e __________, __________
patr.
Dallo studio legale __________
Contro
la
sentenza 20 dicembre 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3 nella
causa civile promossa con petizione 23 novembre 1992 da
patr.
Dall’avv. __________
con la
quale l’istante ha chiesto la costituzione di una servitù di passo necessario
veicolare a favore della sua quota di PPP n. __________ del fondo base n.
__________ RFD __________ e a carico della particella no. __________ di
proprietà dei convenuti, domanda accolta dal primo giudice,
preso
atto della decisione 19 settembre 1997 con cui la prima Camera civile d’appello
ha trasmesso l’incarto a questa Camera per competenza;
letti ed esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in
diritto:
- __________ è
proprietaria della PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD di
__________, __________ e la Comunione ereditaria fu __________ composta dallo
stesso __________ e da __________ sono comproprietari della PPP n. __________
del medesimo fondo base nonché della particella n. __________ antistante i posteggi
e i garage posti sul mappale n. __________. A favore della quota di PPP di
proprietà __________ è iscritta una servitù di posteggio a carico del fondo
base, circoscritta alla zona prospiciente la rimessa n. 6. (doc. T)
Tra le parti sono sorte da
tempo divergenze, sfociate in varie procedure giudiziarie, a dipendenza
dell’utilizzo da parte della signora __________ della particella n. __________
per accedere ai garage e posteggi di sua proprietà. Al fine di definire la
questione, con petizione 23 novembre 1992 __________ ha convenuto in giudizio
__________ e la Comunione ereditaria fu __________ chiedendo che venisse
costituita a favore della sua quota di PPP e a carico della particella n.
__________ dei convenuti una servitù di passo necessario senza indennità o – in
via subordinata – mediante pagamento dell’indennità che sarebbe stata
determinata dal perito, indennità che in sede di conclusioni ha riconosciuto
per un importo massimo di
fr. 1’110.-.
I convenuti si sono
opposti alla richiesta avversaria contestandone gli estremi, in particolare
hanno contestato l’effettiva necessità per l’istante di dover transitare sul
loro fondo per accedere ai suoi posteggi potendo la stessa utilizzare la strada
coattiva a confine con il fondo base __________; essi hanno inoltre rilevato
che l’accesso ai posteggi era identico già al momento in cui l’istante ha
acquistato la sua quota di PPP, per cui l’odierna richiesta appare contraria
alle regole della buona fede.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie in
particolare della perizia giudiziaria dalla quale è emersa l’effettiva e oggettiva
impossibilità per l’istante di accedere al suo posteggio senza transitare su
parte della part. __________ di proprietà dei convenuti, ha accolto la
petizione e ha condannato i convenuti a fare iscrivere a registro fondiario una
servitù di passo veicolare a carico della particella n. __________ e a favore
della PPP n. __________ del fondo base __________ RFD di __________, da
esercitare sulla porzione di terreno segnata in azzurro sulla planimetria
allegata della perizia. Il pretore, tenuto conto dell’esiguità del fondo
interessato, nonché del fatto che questo è già gravato da altre servitù di
passo per cui un ulteriore aggravio non comporterebbe nessun danno per i
proprietari del fondo gravato, non ha riconosciuto loro nessuna indennità. La
tassa e le spese di giustizia sono state poste interamente a carico dei
convenuti a motivo dell’infondatezza della loro opposizione alla costituzione
della servitù di passo necessario.
-
Con il presente
tempestivo ricorso, presentato nella forma dell’appello e trasmesso per
competenza a questa Camera con decreto 19 settembre 1997 della prima Camera
civile, __________ e i membri della comunione ereditaria fu __________ sono
insorti contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. I ricorrenti
rimproverano al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto
materiale, in particolare per non aver rilevato l’improponibilità della domanda
formulata da __________ che anziché postulare l’emanazione di un giudizio condannatorio
ne ha proposto uno di carattere costitutivo del diritto di passo. Essi
rimproverano inoltre al primo giudice di non aver considerato l’attribuzione di
un’indennità quale presupposto per la concessione del diritto di passo,
indennità che essi quantificano in fr. 15’000.- contestando, siccome
incomplete, le valutazioni del perito giudiziario in merito al valore del loro
fondo. Da ultimo contestano di doversi assumere tutte le spese giudiziarie non
potendo la loro opposizione alla petizione essere considerata abusiva.
Con osservazioni 10 marzo
1997 __________ postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale i ricorrenti fondano implicitamente il loro
gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità;
arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come
arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
-
La censura ricorsuale
secondo la quale il pretore avrebbe dovuto dichiarare irricevibile la petizione
non può essere accolta. Infatti, secondo la dottrina più autorevole e la
giurisprudenza, la proposta di giudizio nell’ambito di un’azione volta
all’iscrizione di una servitù di passo necessario non deve necessariamente
essere condannatoria -nel senso che la sentenza conferisce al proprietario del
fondo dominante un’azione personale nei confronti del proprietario del fondo
gravato per ottenere l’iscrizione della servitù- ma può anche essere formatrice
-ossia costitutiva della servitù medesima (Meier-Hayoz, Commentario bernese
n. 66 e 67 ad art. 694 CC; ZBJV 125 (1989) 320 consid. 2), di modo che
la proposta di giudizio così come formulata da __________ è corretta e non
implica l’improponibilità dell’azione e tantomeno l’annullamento del giudizio
impugnato.
-
Per l’art. 694 cpv.
1 CC il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo ad una
strada pubblica può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio
necessario dietro piena indennità.
Accertata in concreto e
non più contestata in questa sede la necessità per l’istante di dover
utilizzare la particella n. __________ RFD __________ per poter accedere alla
sua proprietà (in particolare dalla sua area di posteggio) dalla strada
pubblica, rimane da verificare se ai proprietari del fondo gravato sia dovuta o
no un’indennità.
Scopo dell’indennità
riconosciuta al proprietario del fondo gravato è quello di compensare il
pregiudizio subito dal suo fondo (Steinauer, Les droits réels, Vol. II,
1994, n. 1868d). Trattasi in sostanza di un risarcimento legale fondato sul
principio dell’accomodamento e compensazione (Rep 1981 338; Caroni-Rudolf,
Der Notweg, 1969, p. 131 e 132). L’entità del risarcimento, che deve tener
conto della differenza tra il valore del fondo non gravato del passo necessario
e quello del fondo gravato, si valuta secondo le modalità dell’indennità di
espropriazione che garantisce all’espropriato la stessa situazione economica in
cui si troverebbe se l’espropriazione non avesse avuto luogo (Caroni-Rudolf,
op.cit., p. 133; DTF 114 Ib 323 seg. consid. 3, 105 II 317; 85 II 402 consid.
3).
Controversa in concreto è
quindi la questione di sapere se la costituzione del diritto di passo in
discussione comporti o meno un danno patrimoniale per il fondo dei convenuti
(part. no. __________).
A questo proposito, la
conclusione del pretore che ha escluso l’esistenza di un danno, negando quindi
ai convenuti il diritto a una qualsiasi indennità, non è arbitraria in quanto
suffragata dalle risultanze istruttorie e fondata su una corretta concezione
dei principi di diritto.
In particolare, la perizia
giudiziaria -contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti- ha considerato
tutte le peculiarità del caso indicando chiaramente i parametri utilizzati per
la valutazione dell’aggravio del loro fondo, ossia: le dimensioni ridotte del
fondo gravato (11 mq), la funzionalità limitata del medesimo che è già
utilizzato unicamente quale piazzale di accesso ed è così iscritto a RF (doc.
V), l’esistenza di altre due servitù a carico del medesimo (una di passo
veicolare a carico della particella n. __________ RFD __________ e una di passo
pedonale a favore della particella n. __________ RFD __________) e la sua
inedificabilità. A dipendenza di questa situazione il perito ha concluso che
l’aggravio che comporta la servitù litigiosa sia da ritenere irrilevante per il
fondo dei convenuti. (perizia p.7)
Il fatto che il primo
giudice si sia allienato su questo apprezzamento, fosse anche opinabile, non è
comunque arbitrario per i motivi di fatto esposti, non suscettibili di
contestazione. Né deve trarre in errore l’ulteriore osservazione del perito
secondo cui il valore della servitù in esame potrebbe essere di fr. 1’100.--
(perizia p. 8). Infatti questa valutazione
si basa su criteri diversi
da quelli applicabili per il calcolo dell’indennità ex art. 694 cpv. 1 CC. In
altre parole, il perito ha valutato in fr. 1’100.- il valore della servitù di
passo contrapponendo gli interessi delle parti (rispettivamente “il vantaggio
per il beneficiario e lo svantaggio per il proprietario colpito”) anziché
riferirsi unicamente al danno cagionato al fondo gravato, danno che come detto
egli aveva definito irrilevante
Non vi sarebbe arbitrio
nemmeno in base a altri criteri di stima della indennità (DTF 120 II
423), per altro indicati dalla giurisprudenza in casi particolari.
- La domanda intesa a
ottenere un’indennità di fr. 15’000.-- per il passo necessario è improponibile
processualmente poichè formulata per la prima volta in questa sede: i convenuti
nemmeno nel loro ultimo atto di causa, né a titolo subordinato hanno mai
presentato una simile richiesta (art. 321 CPC).
Comunque essa è infondata
a dipendenza della reiezione della censura principale.
- Giusta l’art. 148
CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra le tasse,
le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che in caso di
soccombenza reciproca egli le può ripartire parzialmente o per intero fra le
parti (cpv. 2 ).
Per contro, giurisprudenza
e dottrina hanno avuto modo di precisare che nell’ambito del riconoscimento di
diritti necessari - come appunto nella fattispecie (art. 694 CC) - occorre
riferirsi per la ripartizione delle spese giudiziarie ai principi validi nel
diritto espropriativo, la concessione di tali diritti avendo effetti paragonabili
a un’espropriazione (Meier-Hayoz, op.cit., n. 69 ad art. 694 CC; DTF
85 II 402 consid. 3; I CCA 22 giugno 1995 in re Comune C./G). Di
principio, quindi, colui che postula il riconoscimento del passo necessario
deve sopportare gli oneri processuali, comprensivi di spese (di giustizia e
peritali), tasse e indennità per ripetibili alla parte convenuta anche in caso
di accoglimento della sua azione. A questo principio può essere derogato nei
casi in cui la parte convenuta si oppone abusivamente alla richiesta di
concessione del passo, quando pretende indennità sproporzionate oppure quando,
in altro modo, fa uso in maniera temeraria e abusiva della sua facoltà di far
stabilire dal giudice i presupposti della concessione del passo necessario (Caroni-Rudolf
, op.cit., p. 115 e 116).
Nella fattispecie, l’attribuzione
di tutte le spese ai convenuti non è arbitraria in considerazione delle
circostanze del caso concreto debitamente valutate dal pretore, in particolare
l’ingiustificata opposizione dei convenuti al principio medesimo
dell’iscrizione di una servitù di passo e il conseguente impedimento
dell’accesso dell’istante ai suoi posteggi, impedimento che ha costretto
quest’ultima ad inoltrare la presente procedura. L’atteggiamento intransigente
dei convenuti è oltremodo incomprensibile se si pensa che in precedenza, ossia
sino al sorgere delle divergenze che hanno portato le parti dinanzi al giudice,
essi hanno sempre permesso all’istante di utilizzare il loro fondo per accedere
ai suoi posteggi dalla strada pubblica, riconoscendo così implicitamente l’inadeguatezza
dell’accesso come tale.
- Alla luce di quanto
sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione,
deve essere respinto.
Tasse, spese e ripetibili
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
vigente LTG
pronuncia:
-
Il ricorso 20
gennaio 1997 presentato da __________ e dai membri della Comunione ereditaria
fu __________ __________ e __________, è respinto.
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
250.-
b) spese fr.
50.-
fr.
300.-
sono poste a carico dei
ricorrenti in solido i quali rifonderanno, pure in solido, a __________
l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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