Cassation appeal void for insufficient reasoning

16.1997.105Autre juridiction3 oct. 1997Inadmissible

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Résumé

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the appellant's filing of 26 September 1997 was void because it did not contain admissible cassation arguments under Art. 329 CPC. Instead of criticizing the lower court's factual findings or legal reasoning, the appellant merely tried to correct, for the first time and too late, an error in her own prior document concerning the amount of the remaining claim. The court therefore could not examine any ground for annulment. The appeal was declared void, and costs of CHF 60 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 329 cpv. 2 e 3 CPC; requisiti del ricorso per cassazione e nullità dell’atto insufficiente. Il ricorso per cassazione deve contenere le conclusioni e una motivazione idonea, con indicazione o almeno illustrazione del motivo di cassazione invocato. Non basta una mera rettifica, tardiva, di proprie allegazioni o la spiegazione di un errore commesso in atti precedenti: occorre una critica riferita alla decisione impugnata, sia sotto il profilo dell’accertamento dei fatti sia sotto quello dell’applicazione del diritto. In difetto di censure riconoscibili, l’autorità di cassazione non può individuare presupposti per l’annullamento e dichiara nullo il rimedio; la reiezione sommaria senza osservazioni della controparte è possibile quando il rimedio risulti inammissibile o manifestamente infondato (cfr. consid. 1-3).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1997.105

Data decisione, Autorità: 03.10.1997, CCC

Incarto n. 16.97.00105

Lugano 3 ottobre 1997/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso 26 settembre 1997 presentato da


Contro

la sentenza 16 settembre 1997 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 giugno 1997 nei confronti di


con la quale l’istante ha chesto il pagamento di fr. 2’000.- oltre accessori nonché il

rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano,

domande respinte dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 16 giugno 1997 __________ ha convenuto in giudizio il __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’000.- oltre accessori a saldo della fattura emessa il 26 luglio 1996 per la fornitura di materiale di stampa a quest’ultimo (doc. G);

che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver interamente saldato la pretesa avversaria con il pagamento, concordato tra le parti (doc. O), di fr. 4’500.- (doc. 1);

che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la conclusione tra le parti di un accordo circa la liquidazione della fattura 26 luglio 1996 con il pagamento a saldo di fr. 4’500.-, versati dal convenuto il 4 novembre 1996, ha respinto l’istanza;

che con atto ricorsuale 26 settembre 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio;

che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

che nel caso concreto il contenuto dello scritto 26 settembre 1997 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione impugnata relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a giustificare -peraltro per la prima volta e quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)- l’errore da lei commesso nella redazione del suo scritto e relativo nota di credito 25 ottobre 1996 (doc. O), ove ha erroneamente quantificato in fr. 4’500.- il suo credito residuo anziché in fr. 6’500.-;

che quindi, poiché di fatto nessun rimprovero viene mosso all’operato del primo giudice, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per l’annullamento del giudizio impugnato;

che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

  1. Il ricorso 26 settembre 1997 di __________ è nullo.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, vanno poste a carico della ricorrente.

  3. Intimazione a:



Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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