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16.1997.100 ΓÇó Prescriptive tax debt cannot be raised ex officio in definitive debt relief
16.1997.100Autre juridiction21 nov. 1997Granted
The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal allowed a cassation appeal against a district justice’s refusal of definitive debt relief in a tax enforcement case. It held that prescription of a public-law tax claim is generally not examined ex officio when it is relative and may be interrupted or suspended; the debtor must raise it. Since the tax assessment decision and tax bills were valid enforceable titles and no defense under Art. 81 SchKG was raised, definitive opposition dismissal was granted. The chamber also ordered costs and a small indemnity.
Art. 80–81 SchKG; Art. 231 vLT; tax debt relief and prescription: in definitive opposition proceedings the court examines ex officio only the enforceability of the title under Art. 80 SchKG, whereas the debtor must invoke the objections admissible under Art. 81 SchKG. Relative prescription of a public-law claim is not ordinarily considered ex officio, because interruption or suspension may be relevant and cannot be excluded without the debtor’s objection. Only absolute prescription may justify an ex officio review, a question left open here (consid. 2). Where a valid tax title is produced and no admissible objection is raised, definitive debt relief must be granted (consid. 1–3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.100
Data decisione, Autorità: 21.11.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00100
Lugano 21 novembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 settembre 1997 presentato da
rappr. dal __________
contro
la sentenza 18 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 25 luglio 1997 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 25 luglio 1997 il __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 1’634.15, importo corrispondente all’imposta
comunale 1985 oltre interessi e accessori;
che quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione (decisione su reclamo) 27 gennaio 1989 relativa all’imposta cantonale 1985-86 (doc. B) regolarmente passata in giudicato, copia delle bollette di imposta notificate alla convenuta e da questa mai contestate (doc. C-E) e il conteggio degli interessi allestito il 26 giugno 1997 (doc. F);
che all’udienza di contraddittorio nessuno è comparso;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’intervenuta prescrizione del credito fiscale, ha respinto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame il __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare l’art. 142 CO esaminando d’ufficio l’eccezione di prescrizione;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che nel caso di specie, il pretore ha correttamente concluso all’esistenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall’istante;
che anziché pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione, non avendo l’escussa sollevato nessuna delle eccezioni previste dall’art. 81 cpv. 1 LEF, tantomeno quella della prescrizione, il pretore ha respinto l’istanza;
che secondo l’art. 231 cpv. 1 vLT i crediti fiscali si prescrivono dopo 5 anni dal momento in cui la tassazione è passata in giudicato;
che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, come nel diritto privato anche nell’ambito delle obbligazioni di diritto pubblico -per principio- l’eccezione di prescrizione non può essere esaminata d’ufficio ma deve essere sollevata dalla parte che se ne prevale (Rep 1977 pag. 213; CEF 27 maggio 1992 in re Comune di Ponte Tresa/A.), ciò si spiega per il fatto che trattandosi di prescrizione relativa -quindi soggetta a interruzione e sospensione (art. 231 cpv. 3 vLT)- non avendo la convenuta sollevato l’eccezione al contraddittorio, il giudice non può escludere un eventuale atto interruttivo da parte dell’ente pubblico (art. 158 cpv. 2 e 3 vLT);
che diverso potrebbe essere il caso trattandosi di prescrizione assoluta (art. 231 cpv. 3 vLT), ritenuto che in quell’ipotesi meglio si giustificherebbe una verifica d’ufficio: la questione può tuttavia restare qui irrisolta (Blumenstein/ Locher, System des Steuerrecht, 5.Auflage, 1995, pag. 284; Binder, Die Verjährung im schweizerischen Steuerrecht, 1985, pag. 300; DTF 101 Ib 350);
che la sentenza impugnata, frutto di un’errata applicazione del diritto materiale, in particolare dell’art. 81 cpv. 1 LEF, deve essere annullata;
che accogliendo il ricorso e dati i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia;
che gli interessi di mora e la tassa di diffida, in quanto previsti dalla LT (art. 219 e 220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta comunale), devono essere riconosciuti all’istante nella misura richiesta;
che la documentazione allegata all’istanza costituisce valido titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 128);
che al Comune procedente non vengono assegnate indennità di questa sede, non richieste,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
dichiara:
I. Il ricorso per cassazione 23 settembre 1997 del __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 18 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è accolta.
Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione
interposta da __________ al PE no. __________ dell’UE di
Lugano.
La tassa di giustizia in fr. 80.-, da anticipare dalla parte
istante, deve essere posta a carico della convenuta con
l’obbligo di rifondere all’istante un’indennità di fr. 50.-.
II. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.-, già anticipati dal ricorrente, vanno poste a carico di __________.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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