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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1996.83
Data decisione, Autorità:
06.08.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00083
Lugano
6 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Giani
e Zali (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cocchi, astenuto)
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 3 luglio 1996 presentato da
contro
la
sentenza 5 giugno 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, nella
causa civile inappellabile promossa con petizione 13 luglio 1992 da
con
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 12’316.70 oltre accessori nonchè
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE
no. __________dell’UE di Lugano emesso a convalida di sequestro, domande
ridotte a fr. 4’152.70 e così accolte dal primo giudice;
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con petizione 13
luglio 1992 (azione di convalida di sequestro) l’avv. __________ ha convenuto
in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di 12’316.70 a saldo
della nota professionale 9 settembre 1991 (fr. 632.70) e della parcella
notarile 11 settembre 1991 (fr. 11’684.-), domanda ridotta in sede di
conclusioni a fr. 4’152.70;
che il convenuto si è
opposto alla pretesa avversaria contestando il conferimento di un mandato
all’avv. __________ per le prestazioni fatturate, considerate in ogni caso
eccessive; egli ha sollevato inoltre l’eccezione di prescrizione per la
fatturazione delle prestazioni svolte prima del 16 giugno 1987;
che con il querelato
giudizio il pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle
quali ha dedotto che le prestazioni menzionate nella parcella legale 9
settembre 1991 per fr. 632.70 erano coperte da regolare contratto di mandato,
ha concluso all’obbligo di pagamento a carico del convenuto, respingendo nel
contempo l’eccezione di prescrizione in quanto non comprovata;
che per quanto attiene
alla parcella notarile 11 settembre 1991 il primo giudice, basandosi sulla
quantificazione dell’onorario effettuata dal Consiglio di disciplina notarile
adito dal convenuto, ha condannato quest’ultimo al pagamento di fr. 3’520.-,
ritenendo che l’attività notarile dell’istante rientrasse nello svolgimento del
mandato conferitogli.
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento con la conseguente reiezione dell’istanza promossa
nei suoi confronti;
che per quanto concerne la
nota professionale 9 settembre 1991, il ricorrente si limita a rimproverare al
primo giudice di aver concluso all’esistenza di un mandato con riferimento alla
società __________, mandato a suo dire inesistente non emergendo neppure dalle
deposizioni testimoniali il nominativo di questa società;
che la censura - a
prescindere dal fatto che il convenuto non ha mai sollevato dinanzi al pretore
le contestazioni che propone in questa sede ricorsuale, quindi tardivamente ai
sensi dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC - è infondata poichè il convincimento
del primo giudice si basa non solo sulle deposizioni testimoniali ma anche
sulle altre emergenze processuali, in particolare le prove documentali che
attestano l’esistenza del mandato controverso (cfr. doc. Q);
che, in particolare, il
ricorrente non può negare l’esistenza di una relazione fattuale (vero o no) fra
la propria posizione in un procedimento penale e la società __________, come
emerge dai doc. N., O, nonchè da Q a U, considerati nel loro complesso e a
dipendenza del contenuto della procura;
che pertanto le conclusioni del pretore su questo punto non potrebbero comunque
essere considerate arbitrarie, a prescindere dalla rilevanza processuale che il
ricorrente contesta all’attività dell’avvocato;
che per quanto concerne la
parcella notarile, il ricorrente ripropone le argomentazioni già esposte in
prima sede secondo le quali egli non avrebbe conferito all’istante nessun
incarico di natura notarile;
che anche su questo punto
il ricorso è manifestamente infondato
essendo pacifico, così
come rettamente concluso dal primo giudice, che l’allestimento della
dichiarazione giurata __________ è avvenuto su richiesta (cfr. doc. E dell’inc.
n. 514 CDN, ossia la traccia della dichiarazione che avrebbe dovuto essere resa
da __________ e che il convenuto medesimo ha chiesto avvenisse secondo la
“formula solenne del giuramento “) e a vantaggio del convenuto, che è quindi
tenuto ad onorare le prestazioni notarili dell’istante;
che alla luce di quanto
sopra esposto il ricorso, che non evidenzia nessun titolo di cassazione né per
quanto attiene alla valutazione delle prove né tantomeno per quanto concerne
l’applicazione del diritto materiale, limitandosi a riproporre la versione dei
fatti del convenuto, deve essere respinto;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manife-stamente
infondato;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il
ricorso 3 luglio 1996 __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto Lugano, Sezione 1
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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