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Numero d'incarto:
16.1996.76
Data decisione, Autorità:
14.03.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00076
Lugano
14 marzo 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 10 giugno 1996 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 28 maggio 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con
istanza 31 agosto 1995 nei confronti di
Comunione
dei comproprietari del __________
patr. dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’000.- oltre
accessori, domanda
che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 1’000.- oltre
interessi del 5% dal 1°
marzo 1995,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
__________ si è occupato della manutenzione del giardino di proprietà della
Comunione dei comproprietari del __________ dal 1983, attività che le parti
hanno formalizzato solo in data 31 luglio 1994 con la conclusione di un
contratto scritto con __________, amministratrice del __________ (doc. 8). Il contratto
è stato disdetto con effetto immediato, una prima volta, il 14 novembre 1994
(doc. 2), e poi ancora il 1° dicembre 1994 (doc. A).
Con
istanza 31 agosto 1995 __________, qualificando il contratto in discussione
quale contratto di lavoro, ha contestato la validità della disdetta
notificatagli il 1° dicembre 1994 e ha conseguentemente convenuto in giudizio
la Comunione dei comproprietari del __________ al fine di ottenere il pagamento
di fr. 6’000.-, di cui fr. 3’000.- a titolo di salario per il periodo di
disdetta ordinario scadente alla fine di febbraio 1995 (art. 335c cpv. 1 CO), e
fr. 3’000.- quale indennità per disdetta abusiva ai sensi dell’art. 336a CO.
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando che tra le parti si
sia perfezionato un contratto di lavoro; a mente della stessa le prestazioni
dell’istante sarebbero da ricondurre a un contratto di appalto, che come tale
può essere disdetto in ogni tempo.
Con il querelato giudizio il primo giudice, dovendo definire il rapporto
giuridico che vincolava le parti, ha attribuito allo stesso la qualifica di
contratto di appalto di durata, mentre ha escluso la conclusione di un
contratto di lavoro mancando il rapporto di subordinazione tipico di questo
negozio giuridico. Ai fini della verifica della validità della disdetta con
effetto immediato, egli ha nondimeno ritenuto applicabili per analogia le norme
sul contratto di lavoro, concludendo alla nullità della stessa. Per quanto
attiene invece alla verifica del termine ordinario di disdetta, il pretore si è
riferito alle peculiarità del caso concreto e all’ipotetica volontà delle
parti, concludendo alla validità della medesima per la fine di un mese con
preavviso di un mese. Per questi motivi, collocando la disdetta tra il 18 novembre
e il 1° dicembre 1994 (cfr. punto 3.4 sentenza), il pretore ha riconosciuto
all’istante l’importo di fr. 1’000.-, pari alla mercede di un mese, mentre non
ha ritenuto fondata la pretesa basata sull’art. 336a CO.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto
giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per essersi
riferito a una pretesa disdetta che la convenuta avrebbe notificato prima dello
scritto 1° dicembre 1994 e comunque di aver erroneamente applicato il diritto
materiale, qualificando il contratto quale appalto anziché lavoro.
Con
osservazioni 24 giugno 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Controversa tra le parti è anzitutto la natura giuridica del contratto che le
vincolava.
Già
perché non si può considerare di facile e immediata definizione la reale natura
del contratto, la conclusione cui è giunto il primo giudice esaminando quella
che doveva essere la reale volontà delle parti alla luce del principio
dell’affidamento e delle circostanze del caso concreto (art. 1, 18, 319, 363
CO, 2 CC; DTF 99 II 313), non è arbitraria.
Il
pretore ha infatti escluso la conclusione di un contratto di lavoro -tesi
riproposta in questa sede dal ricorrente- non potendosi evincere dalle
risultanze istruttorie l’esistenza di un rapporto di subordinazione
dell’istante nei confronti della convenuta, rapporto di subordinazione che
l’insorgente deduce invece dall’obbligo conferito dalla convenuta alla sua
amministratrice di controllare la sua attività e dalla retribuzione mensile
fissa, non corrispondente ai lavori svolti di mese in mese.
Il
criterio decisivo per la distinzione del rapporto di lavoro da altre forme
contrattuali assimilabili è quello della subordinazione, che si concretizza in
un legame personale al datore di lavoro, implicante ad esempio l’obbligo di
seguirne le istruzioni, o anche in un legame di tipo organizzativo e
strutturale, che comporta per il dipendente una limitata autonomia ed in
generale l’impossibilità di esplicare la propria attività nella maniera da lui
scelta, dovendo rendere conto regolarmente del lavoro svolto (Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 13 ed., 1997,pag. 34 segg.; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag,
1992, n. 2 ad art. 319; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
1996, n. 5 e 10 ad art. 319 CO).
Nel
caso concreto, l’istante, al quale competeva l’onere della prova (art. 8 CC)
non ha dimostrato l’esistenza di questo rapporto di subordinazione. Al
contrario, dagli atti istruttori è emerso che egli organizzava liberamente la
sua attività presso la convenuta, non soggiacendo ad alcun obbligo di presenza
sul posto di lavoro, tant’è che nello stesso periodo egli eseguiva lavori anche
presso terzi (risposta n. 8, interrogatorio formale istante). L’autonomia di
cui beneficiava l’istante nello svolgimento delle proprie mansioni, elencate
nel contratto di lavoro, è evidentemente incompatibile con il rapporto di
subordinazione che caratterizza il contratto di lavoro (Aubert, Quatre cents
arrêts sur le contrat de travail, 1984, pag. 17, n. 12).
Per
quanto attiene alla sorveglianza esercitata dall’ammini-stratrice della
convenuta sull’istante e alla richiesta di rendiconti formulata a quest’ultimo,
va rilevato che questi interventi -peraltro decisi solo nel 1994 (doc. L e 3)
sebbene il contratto fosse in vigore da parecchi anni- servivano unicamente a
controllare l’effettiva esecuzione e ultimazione dei lavori menzionati nel doc.
8 (testi __________ e __________), mentre nulla hanno a che vedere con il
concetto di dipendenza del lavoratore al datore di lavoro.
Di
nessun conforto alla tesi ricorsuale è il fatto che sia stata la convenuta a
decidere l’aumento della retribuzione di sua spettanza, riconoscendogli un
importo mensile di fr. 1’000.- (doc. U). La fissazione di un contributo mensile
forfettario per il lavoro svolto dall’istante, non implica infatti che si
tratti di un contratto di lavoro, ben potendosi immaginare simile tipo di
retribuzione anche nell’ambito di un contratto di appalto di durata.
-
Essendo
quindi sostenibile l'esclusione di un contratto di lavoro, quindi
l’applicabilità dell’art. 335c CO per stabilire il periodo di disdetta, il
pretore ha optato per un periodo di disdetta mensile, soluzione questa non
arbitraria in quanto conforme alla natura del contratto di appalto di durata e
per la rescissione del quale la dottrina lascia al giudice il più ampio margine
di apprezzamento (Gauch, Der Werkvertrag, 1996, n. 322, 325 e 597).
-
Il
ricorso deve invece essere accolto là dove evidenzia un’arbitraria valutazione
delle risultanze istruttorie in merito all’accertamento della data della
disdetta.
Dal
fascicolo processuale emerge infatti che la disdetta 14 novembre 1994 è stata
superata da un successivo accordo per un intervento limitato al blocco A cui
__________ non avrebbe corrisposto con prestazioni soddisfacenti (doc. A). Da
qui la decisione definitiva di interrompere il rapporto contrattuale, che reca
la data del 1° dicembre 1994.
Rettamente
quindi il ricorrente censura ogni altra interpretazione dei fatti.
Di
conseguenza la disdetta è valida per la fine di gennaio 1995, data sino alla
quale l’istante ha diritto alla mercede pattuita: in tal senso il ricorso
dev'essere accolto e la sentenza modificata in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC.
- Dal
momento che nella sede pretorile la vertenza è stata trattata secondo la
procedura prevista per le cause derivanti da contratto di lavoro, si giustifica
di rinunciare a prelevare spese e tassa di giustizia anche in questa sede.
Le
ripetibili possono venir compensate. __________ ha, da un lato, visto accolto
il suo ricorso per una parte della sua originale pretesa; d'altro canto, non è
chiaro se egli abbia rinunciato a parte di essa, dal momento che, nemmeno a
titolo subordinato, ha censurato la sentenza pretorile per quanto riguarda la
mancata applicazione dell'art. 336a CO.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 10 giugno 1996 di __________ è
parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 28 maggio 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza è parzialmente accolta.
Di
conseguenza la Comunione dei comproprietari del __________ è condannata a
versare a __________ la somma di fr. 2’000.- oltre interessi del 5% dal 1°
marzo 1995.
- Non
si prelevano tasse né spese. __________ rifonderà alla convenuta fr. 200.- per
ripetibili ridotte.
II. Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Le
ripetibili sono compensate.
III.
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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