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Numero d'incarto:
16.1996.64
Data decisione, Autorità:
15.01.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00064
Lugano
15 gennaio 1997/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 30 aprile 1996 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 25 marzo 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 11 ottobre 1994 nei confronti di
patr.
dall’avv. dott. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’791.05
oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no.
__________ dell’UEF di
Locarno, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con istanza 11 ottobre 1994
__________, ditta attiva nel campo della riproduzione di eliografie, fotocopie,
rilegature e affini, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 5’791.05 oltre accessori a saldo di fatture emesse per lavori
eseguiti su ordinazione di quest’ultima nei mesi di febbraio e marzo 1992 (doc.
A-M). Trattasi di lavori di rilegatura, della riproduzione di copie di piani,
di fotocopie a colori e laser che la convenuta sostiene di aver ordinato per
conto di __________ ossia del __________ di __________ e dintorni (in seguito
), dalla quale ha ricevuto l’incarico di allestire un prospetto
illustrato per la vendita di appartamenti di proprietà di quest’ultima (doc.
2). La convenuta, secondo la quale questo rapporto di rappresentanza era noto
all’istante tant’è che il pagamento delle fatture litigiose è stato sollecitato
direttamente al __________ (doc. 6), si è opposta alla pretesa avversaria
eccependo la sua carenza di legittimazione passiva non essendo essa parte
all’atto giuridico sul quale l’istante fonda la propria pretesa, ossia il
contratto di appalto concluso per conto del, unica debitrice della
pretesa litigiosa. Nel merito ha contestato l’esecuzione del lavoro e
l’ammontare della pretesa avversaria alla quale ha opposto in compensazione un
proprio credito di fr. 120.-, pari all’indennità riconosciutale nell’ambito di
una procedura di rigetto dell’opposizione che ha visto l’istante quale parte
soccombente (sentenza 6 giugno 1994, doc. 9).
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice ha concluso alla reiezione dell’istanza per carenza
di legittimazione passiva della convenuta. Il pretore, accertato che la
convenuta è stata debitamente autorizzata dal __________ a rappresentarla
nell’ambito di tutte le trattative necessarie all’allestimento del prospetto di
vendita dei suoi appartamenti, ha escluso che essa abbia manifestato
all’istante l’esistenza di questo rapporto di rappresentanza, così come ha
escluso la fattispecie di cui all’art. 32 cpv. 2 in fine CO secondo la quale
all’istante sarebbe stata indifferente la persona dello stipulante. Ciò
nondimeno ha ritenuto che l’istante avrebbe dovuto in buona fede riconoscere
che la convenuta non agiva a titolo personale bensì quale rappresentante del
__________.
-
Con il presente tempestivo
gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. L’insorgente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il
diritto sostanziale, in particolare le norme sulla rappresentanza, e di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie dalle quali emerge che la
convenuta ha agito a titolo personale e comunque non ha in alcun modo
manifestato o lasciato intendere l’esistenza di un rapporto di rappresentanza a
favore del __________.
Con osservazioni 3 giugno
1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Nella fattispecie,
mentre è pacifico il conferimento alla convenuta dell’incarico di intraprendere
quanto necessario per il confezionamento di un prospetto illustrato per la
vendita di appartamenti di proprietà del __________ (doc. 2), controversa è
invece la questione di sapere se la convenuta abbia manifestato all’istante di
agire per conto del __________ o se comunque l’istante poteva in buona fede
dedurre dalle circostanze l’esistenza di simile rapporto.
La prova dell’esistenza di
un rapporto di rappresentanza compete alla parte che se ne prevale, in concreto
alla convenuta
(art. 8 CC; II CCA 12
febbraio 1996 in re A.SpA c/T. SA; Watter, in Comm. di Basilea, 1996, n.
34 ad art. 32 CO).
Le premesse della
rappresentanza diretta sono: una procura del
rappresentato al
rappresentante e l’agire del rappresentante in nome del rappresentato (art. 32
cpv. 1 CO; Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl,
Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 149 e segg.; Von Thur/
Peter, Allgemeiner Teil del Schweizerischen Obligationenrechts, 3.
edizione, vol. 1, pag. 348 e 349).
Per agire in nome del
rappresentato il rappresentante deve far in modo che la controparte riconosca
che egli intende far nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli effetti
del negozio giuridico in questione. La volontà di fungere da rappresentante può
essere comunicata esplicitamente al terzo, oppure può essere desumibile dalle
circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di
modo che l’effetto della rappresentanza si attua ugualmente (Watter, op.cit.,
n. 16 e 17 ad art. 32 CO).
. Se questo sia il caso, si
decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte
contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a
ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art.
32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a pag. 289; Zäch,
op. cit., n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, op. cit., pag. 152; Von Thur/Peter,
op. cit., pag. 386 e segg.).
- Il giudizio pretorile, che
dev’essere condiviso laddove esclude che la convenuta abbia manifestato
all’istante la sua intenzione di agire quale rappresentante __________ è invece
in urto con le risultanze istruttorie quando deduce l’esistenza di un rapporto
di rappresentanza della convenuta in favore del __________ dall’indicazione del
nominativo di quest’ultima sui bollettini di ordinazione dei lavori e sulle
fatture.
Dalle prove testimoniali
emerge infatti che i lavori controversi sono stati ordinati dalla convenuta,
considerata dalle dipendenti dell’istante quale cliente, ossia
inequivocabilmente quale controparte nel negozio giuridico che stava per essere
concluso (testi __________ e __________). Anche i bollettini di ordinazione dei
lavori (doc. A-I) - sottoscritti dall’amministratore della convenuta o da sue
dipendenti - recano tutti il timbro (pacificamente appostovi dalla ditta
__________) o il nominativo della stessa convenuta nella finca destinata
all’indicazione del cliente e, nella finca “oggetto”, quello della __________
(indicazione questa che compare su 4 bollettini). A proposito di quest’ultima
indicazione, va rilevato che la conclusione pretorile secondo la quale questa
costituirebbe un indizio dell’esistenza del rapporto di rappresentanza a favore
del __________, non trova alcun riscontro nelle risultanze istruttorie dalle
quali emerge invece che la finca “oggetto” è stata compilata al solo scopo di
facilitare alla convenuta l’individuazione del lavoro eseguito (testi
__________ e __________).
Del pari, anche la
menzione dell’oggetto “__________ nelle fatture di cui ai doc. L e M -comunque
indirizzate alla convenuta- non significa nulla, in particolare, in assenza di
altri indizi, non permette di ritenere che l’istante abbia dovuto riconoscere
nel __________ (“”) la propria controparte. Trattasi infatti di un
semplice riferimento (vedi indicazione “Rif.”) che individua l’oggetto degli
importi fatturati, così come per altre poste (cfr.: “ ”).
Anche il doc. 3, più volte
richiamato dalla convenuta a sostegno del fatto che l’istante sarebbe stata a
conoscenza del rapporto di rappresentanza, non soddisfa l’onere probatorio dell’eccepente;
manca infatti qualsiasi prova circa la consegna del medesimo all’istante al
momento della stipula o comunque prima della fatturazione. Neppure le
deposizioni delle testi __________ e __________, che si limitano a riportare
quanto loro riferito dall’amministratore della convenuta, giovano alla tesi
difensiva di quest’ultima. Secondo l’art. 237 cpv. 1 CPC i testimoni vengono
infatti sentiti per appurare dei fatti da loro percepiti personalmente, di modo
che le testimonianze che si limitano a riportare le dichiarazioni rilasciate da
un terzo o da una parte su un determinato fatto, non costituiscono prova della
veridicità di quanto asserito dall’informatore (Cocchi/Trezzini, n. 1
ad art. 237 CPC).
Parimenti, il fatto per
l’istante di aver sollecitato al__________ il pagamento delle proprie
prestazioni (doc. 6), non significa, in difetto di altri più convincenti
indizi, che essa abbia riconosciuto nel __________ il suo contraente. A questo
proposito non va dimenticato che determinante ai fini del giudizio sulla rappre-sentanza
è il comportamento delle parti al momento della stipula litigiosa (IICCA 5
settembre 1996 in re T.SA/G.), di modo che il successivo tentativo dell’istante
di incassare le fatture rimaste insolute presso __________ non ha nessuna
rilevanza.
Alla luce di quanto sopra
esposto, la conclusione del primo giudice secondo la quale l’istante avrebbe
dovuto in buona fede dedurre dalle circostanze che la convenuta agiva in
qualità di rappresentante del __________, adempie la fattispecie dell’art. 327
lett. g CPC poiché è frutto di una valutazione manifestamente erronea delle
prove, relativamente al diritto sostanziale sulla rappresentanza.
- Accogliendo il ricorso e
ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è
tenuta a decidere il merito della controversia.
Per quanto attiene alla
pretesa fatta valere in giudizio, le prove documentali prodotte dall’istante, e
mai contestate dalla convenuta, costituiscono validi indizi sull’esistenza e la
consistenza del credito litigioso.
La contestazione dei
lavori, effettuata in modo generico dalla convenuta solo in sede di risposta
non avendo mai sollevato reclamazione alcuna al momento della consegna dei
lavori (teste __________), non può essere esaminata in quanto tardiva ai sensi
dell’art. 367 cpv. 1 CO secondo il quale, eseguita la consegna dell’opera, il
committente, appena lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve
verificare lo stato dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore. La
mancata verifica e il mancato avviso all’appaltatore equivalgono
all’approvazione tacita dell’opera consegnata, con la conseguente liberazione
dell’appaltatore dalla sua responsabilità (DTF 64 II 257 segg.; Gauch,
Der Werkvertrag, 3. edizione, 1985 n. 1557; II CCA 23 giugno 1995 in re
C./F.SA).
Anche
la contestazione del quantum della pretesa si rivela inconcludente: non appare
arbitrario in questo giudizio di far riferimento al Listino prezzi emanato dal
__________ (doc. P).
Gli
interessi di mora, in difetto di una diversa pattuizione tra le parti, possono
essere riconosciuti solo al tasso legale del 5% e ciò a far tempo dall’8
febbraio 1994, data della prima messa in mora ex art. 102 CO (doc. N).
L’eccezione
di compensazione sollevata dalla convenuta con riferimento all’importo di fr.
120.- riconosciutole a titolo di indennità nella procedura di rigetto
dell’opposizione che la opponeva all’istante (doc. 9 ), può per contro essere
accolta avendo la convenuta provato il suo credito.
- Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza che per quanto attiene
alla prima sede può essere suddivisa in 1/10 a carico dell’istante e 9/10 a
carico della convenuta (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione
30 aprile 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
25 marzo 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza __________ è condannata a pagare a
__________ l’importo di fr. 5’671.55 oltre interessi del 5% dall’8 febbraio
1994.
-
Per lo stesso importo, è rigettata in via
definitiva, l’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________ dell’UEF
di Locarno.
-
Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.-,
sono poste a carico dell’istante per 1/10 mentre la rimanenza è posta a carico
della convenuta la quale rifonderà all’istante fr. 700.- a titolo di
ripetibili.
II. Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
250.-
b) spese fr.
50.-
fr.
300.-
già anticipate dalla
ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà a __________
l’importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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