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Numero d'incarto:
16.1996.62
Data decisione, Autorità:
20.12.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00062
Lugano
20 dicembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 29 aprile 1996 presentato da
contro
la
sentenza 11 aprile 1996 del Giudice di pace del circolo di Malvaglia nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 14 febbraio 1996
nei confronti del
rappr.
dal __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.300.- oltre
accessori nonchè il rigetto
dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Blenio, domande
respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati i fatti
considerato
in fatto e in diritto:
che il giudice esamina
d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, in
particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC);
che il Comune ticinese
gode della capacità di essere parte in un processo avendo personalità giuridica
propria (art. 1 LOC), ma l’art. 13 lett. l LOC riserva all’assemblea comunale -
rispettivamente al consiglio comunale (art. 42 cpv. 2 LOC) - l’autorizzazione a
intraprendere o a stare in lite, con la sola eccezione delle procedure
provvisionali, delle cause possessorie e di quelle amministrative (Cocchi/Trezzini,
CPC, art. 38, n. 3; Rep 1967 226; DTF 102 Ia 400);
che la controversia in
esame, basata su una pretesa di risarcimento danni per occupazione abusiva del
fondo dell’istante nell’ambito delle operazioni di raccolta di rifiuti
ingombranti, è sicuramente un’azione civile ordinaria e soggiace pertanto al cennato
disposto della LOC;
che in concreto, manca
dagli atti del processo la prova che il Consiglio comunale di __________ abbia
autorizzato il Comune a stare in lite;
che quindi, tutti gli atti
successivi all’inoltro dell’istanza compresa la sentenza qui impugnata, sono
nulli in quanto compiuti o indirizzati ad una parte alla quale difetta il
presupposto della capacità processuale (art. 142 lett. a CPC);
che gli atti vanno così
ritornati al giudice di pace (CCC 8 novembre 1994 in re Z./Comune di
Bellinzona) affinchè abbia a riprendere la procedura in consonanza con gli atti
validi sino ad ora compiuti (istanza e citazione al contraddittorio);
Per i quali motivi,
visti per le spese gli art. 148 segg. CPC e la LTG
pronuncia:
- Nella causa civile
inappellabile promossa da __________ nei confronti del __________ dinanzi alla Giudicatura
di pace del circolo di Malvaglia sono dichiarati nulli tutti gli atti
processuali successivi all’inoltro dell’istanza.
§ Gli atti sono
ritornati al primo giudice per gli incombenti di cui
ai considerandi.
-
Non si prelevano
tasse e spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Malvaglia
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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