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Numero d'incarto:
16.1996.55
Data decisione, Autorità:
29.11.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00055
Lugano
29 novembre 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 26 aprile 1996 presentato da
contro
la
sentenza 9 aprile 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 13 ottobre 1992 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’206.45
oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande
respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 12 ottobre
1992 __________ ha convenuto in giudizio __________, titolare della carta
__________ n. __________ (doc. A), al fine di ottenere il pagamento di fr.
5’206.45 oltre accessori, importo derivante dall’utilizzo della carta di
credito da parte del convenuto;
che al contraddittorio il
convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sollevando diverse contestazioni
di cui si dirà in seguito;
che con il querelato
giudizio il pretore ha respinto l’istanza non avendo l’istante comprovato di
aver notificato al convenuto gli estratti conto sui quali basa la sua pretesa;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: la ricorrente lamenta la violazione del suo
diritto di essere sentita per non aver potuto smentire le allegazioni del
convenuto - fatte proprie dal primo giudice - in quanto sollevate solo in sede
di dibattimento finale, quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 294 cpv.
2 CPC; nel merito rimprovera al pretore di aver arbitrariamente valutato le
prove dalle quali si evince il benfondato della sua pretesa;
che con osservazioni 20
maggio 1996 la controparte chiede la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC, titolo di cassazione sotto il quale possono essere sussunte tutte
le censure ricorsuali,
una sentenza del Pretore o
del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata
una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione
manifestamente erronea di atti di causa o di prove;
che controversa nella
fattispecie è essenzialmente la questione di sapere se le contestazioni
sollevate dal convenuto durante l’udienza del 27 giugno 1994, relative alla
mancata prova da parte dell’istante dell’invio degli estratti conto -
contestazioni sulle quali il primo giudice ha basato la propria decisione -
erano proponibili e, a maggior ragione, se queste erano ricevibili;
che la soluzione di detto
quesito dipende essenzialmente dal significato che si deve dare all’udienza del
27 giugno 1994;
che infatti,
contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, quest’udienza non è stata
indetta unicamente per la discussione finale bensì quale continuazione del
contraddittorio iniziatosi il 2 marzo 1993 e inequivocabilmente interrotto dal
pretore a seguito della ricusa sua e del segretario assessore, formulata in
quell’occasione dal convenuto;
che proprio a motivo della
ricusa e in ossequio all’art. 31 cpv. 1 CPC il pretore rettamente ha ordinato
la sospensione della trattazione della vertenza sino ad evasione dell’istanza
di ricusa da parte della competente autorità;
che quindi l’udienza di
discussione dell’istanza non poteva ritenersi conclusa il 2 marzo 1993 ma
semplicemente sospesa;
che anche dal tenore della
citazione 9 maggio 1994 (emanata in conformità con le disposizioni del CPC
allora in vigore), con la quale il pretore ha convocato le parti a comparire
all’udienza del 27 giugno 1994 “per la seconda ed ultima udienza, con la
comminatoria che in caso di assenza di una parte si procederà con la sola parte
comparente”, doveva essere chiaro all’istante che si trattava della
continuazione del contraddittorio rimasto sospeso e non del dibattimento
finale;
che d’altra parte,
l’istante medesima con scritto 14 febbraio 1996 sollecitava la convocazione per
il dibattimento finale, dimostrando così implicitamente di essere consapevole
della natura dell’udienza svoltasi il 27 giugno 1994;
che
trattandosi di una procedura inappellabile nel corso della quale non vi sono
state prove da assumere, il pretore non ha avuto necessità di indire il
dibattimento finale (art. 297 cpv. 1 CPC);
che quindi il giudizio
impugnato che ha tenuto conto della tesi del convenuto secondo cui egli non
avrebbe mai ricevuto gli estratti conto __________ in discussione, ciò che gli
avrebbe tolto la possibilità di verificare l’esattezza e di eventualmente
contestarne le cifre, si fonda su argomenti formulati tempestivamente;
che nemmeno può essere
censurato con successo il giudizio pretorile laddove fa carico all’istante -in
applicazione dell’art. 8 CC- a fronte della contestazione del convenuto, di non
aver provato in modo sufficiente il proprio vantato credito, né la spedizione
degli estratti conto, prodotti in causa come giustificativi della domanda;
che il ricorso, che non
ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve perciò essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per
cassazione 26 aprile 1996 __________ è respinto.
- Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
200.-
b) spese fr.
50.-
fr.
250.-
già anticipare dalla
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a __________
l’importo di fr. 80.- quale indennità di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla
Pretura di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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