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Numero d'incarto:
16.1996.50
Data decisione, Autorità:
10.07.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00050
Lugano
10 luglio 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 12 aprile 1996 presentato da
contro
la
sentenza 4 aprile 1996 del Giudice di pace del Circolo di Lugano nella causa a
procedura inappellabile promossa con istanza 1° febbraio 1996
da
rappr.
da __________
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 345.20 oltre accessori nonchè
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE
no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 1° febbraio 1996
la ditta __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il
pagamento di fr. 345.20 oltre accessori a saldo della fattura emessa il 31
luglio 1995 (doc. B) per lavori di riparazione effettuati presso l’abitazione
del convenuto e su sua esplicita richiesta (doc. A);
che con il querelato
giudizio il primo giudice, previa valutazione della documentazione prodotta
dall’istante - alla quale il convenuto non ha contrapposto nessuna contestazione
o eccezione non avendo partecipato al contraddittorio - ha accolto l’istanza
ritenendo sufficientemente comprovato il credito fatto valere in causa;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento; il ricorrente lamenta la lesione del suo diritto
di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio non
essendogli pervenuta la relativa citazione;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327
lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito
garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può
essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le
proprie ragioni;
che nella concreta
fattispecie con ordinanza 29 febbraio 1996, spedita mediante invio raccomandato
no. __________, il giudice di pace ha citato le parti all’udienza del 13 marzo
1996 per la discussione;
che la raccomandata
destinata a __________ non è stata ritirata dall’interessato e, scaduto il
periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente;
che quando, come in
concreto, il destinatario di una raccoman-data contesta di averla ricevuta e la
prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica
conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario
postale (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 124, n. 3; ZR 1996, 1);
che quindi il giudizio
impugnato dev’essere annullato in conformità con l’art. 327 lett. e CPC;
che l’incarto deve così
essere ritornato al giudice di pace affinché proceda ad un nuovo giudizio
previa riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;
che vista la particolarità
del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica
l’assegnazione di un’indennità al ricorrente
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione
12 aprile 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
4 aprile 1996 del Giudice di pace del Circolo di Lugano è annullata e gli atti
sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
-
Il presente giudizio
è esente da spese e tassa di giustizia.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del Circolo di Lugano
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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