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Numero d'incarto:
16.1996.46
Data decisione, Autorità:
14.04.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00046
Lugano
14 aprile 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 20 settembre 1996 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 12 agosto 1996 del Pretore del distretto di Blenio nella causa civile
inappellabile promossa con istanza 30 novembre 1992
nei confronti di
__________ e per esso la Comunione ereditaria composta
dagli eredi __________ e __________, __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’000.- a
titolo di indebito
arricchimento nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal
convenuto al PE no. __________dell’UEF di __________, domande
respinte dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
- Nel 1990 __________,
intenzionato ad acquistare un rustico da adibire ad abitazione, ha avuto dei
contatti con __________ che gli ha proposto l’acquisto della particella n.
__________RT __________, situata nell’omonima valle.
Il 30 ottobre 1990
__________, facendo seguito alla richiesta 28 ottobre 1990 di __________ (doc.
E), ha versato a quest’ultimo l’importo di fr. 5’000.-.
Per insuperabili ostacoli
d’ordine amministrativo e pianificatorio la riattazione della stalla edificata
sulla particella in questione non è stata possibile, ragione per la quale
l’istante ha rinunciato all’acquisto del fondo, chiedendo nel contempo a
__________ la restituzione dell’importo versatogli.
Il convenuto si è opposto
alla pretesa avversaria eccependo innanzi tutto la sua carenza di
legittimazione passiva avendo egli agito per conto della proprietaria del fondo
signora __________ e non a titolo personale. Nel merito ha sostenuto che
l’importo controverso non è stato versato a valere quale acconto sul prezzo di
compravendita -peraltro neppure discusso tra le parti- ma è stato utilizzato
per il pagamento delle spese necessarie all’ottenimento del permesso di
costruzione così come concordato con l’istante, che non può quindi pretenderne
la restituzione. In sede di contraddittorio il convenuto ha fatto valere una
pretesa riconvenzionale di fr. 3’000.- per le sue prestazioni professionali.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non riconoscendo al convenuto
la legittimazione passiva. A mente del primo giudice il convenuto non avrebbe
infatti agito a titolo personale, non potendosi al proposito condividere la
tesi dell’istante secondo la quale egli si sarebbe presentato in qualità di
beneficiario di un diritto di compera sul fondo controverso, bensì quale
rappresentante della proprietaria del fondo, circostanza questa che doveva
essere nota all’istante.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver
concluso all’esistenza di un rapporto di rappresentanza in virtù del quale il
convenuto avrebbe agito per conto della proprietaria del fondo signora
__________, rapporto di rappresentanza che egli non ha al contrario mai
manifestato.
L’insorgente si prevale
inoltre del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. f in relazione all’art.
340 lett. a CPC rimproverando al pretore di non essersi pronunciato sulla
domanda riconvenzionale fatta valere dal convenuto.
Egli chiede inoltre di
essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
A seguito del decesso di
__________ avvenuto il 23 febbraio 1994, allo stesso sono subentrati in causa
gli eredi, ossia la moglie __________ e il figlio minorenne __________, il
tutto come risulta dal certificato ereditario richiesto d’ufficio da questa
Camera alla Pretura del Distretto di __________. Quest’ultimi, ai quali il
ricorso è stato trasmesso dall’allora rappresentante legale di __________, non
hanno presentato osservazioni.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Le premesse della
rappresentanza diretta sono: una procura del rappresentato al rappresentante e
l’agire del rappresentante in nome del rappresentato (art. 32 cpv. 1 CO; Zäch,
Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht,
- edizione, pag. 149 e segg.; Von Thur/ Peter, Allgemeiner Teil del Schweizerischen
Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 348 e 349).
Per agire in nome del
rappresentato il rappresentante deve far in modo che la controparte riconosca
che egli intende far nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli effetti
del negozio giuridico in questione. La volontà di fungere da rappresentante può
essere comunicata esplicitamente al terzo, oppure può essere desumibile dalle
circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di
modo che l’effetto della rappresentanza si attui.
Se questo sia il caso, si
decide interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte
contrattuale secondo il principio dell’affidamento, badando in particolare a
ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art.
32 cpv. 2 CO, art. 18 CO; DTF 90 II 285 consid. 1b a pag. 289; Zäch,
op. cit., n. 45 ad art. 32 CO; Guhl, op. cit., pag. 152; Von Thur/Peter,
op. cit., pag. 386 e segg.).
Nella fattispecie,
contrariamente a quanto concluso dal pretore, non risulta che il convenuto
abbia in qualche modo manifestato o lasciato intendere di agire per conto di
una terza persona, e meglio per conto della proprietaria del fondo signora
__________.
Al contrario, dalle prove
documentali agli atti (doc. E, 3, 5 e 6) si evince che egli si è sempre
espresso a titolo personale senza mai far alcun riferimento all’effettiva
proprietaria del fondo. In particolare, avviate le trattative e ricevuta la
somma qui litigiosa, il convenuto si è offerto di effettuare per la controparte
altre prestazioni: consulenza tecnica, assistenza alla costruzione ed evasione
di pratiche amministrative (doc. 3), ciò che sottintende inequivocabilmente che
agisse per proprio conto. Non solo: ritenendo forse di aver ricevuto ulteriori
consegne da parte del ricorrente, sfumato l’affare, gli fece recapitare una
nota di fr. 9’800.- di cui fr. 7’000.- per “mancata vendita”; importo poi
ridotto a fr. 3’000.- “a liquidazione delle prestazioni da lui svolte a favore
dell’istante ... in relazione al contenuto della lettera 12.11.90 (doc. 3)”
(cfr. contraddittorio 26.1.1993).
Ne discende che
l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto, manifestamente
infondata, deve essere respinta: manca infatti la prova di qualsiasi rapporto
giuridico tra la proprietaria del fondo e __________, mentre esistono prove
convergenti di una pattuizione fra le parti in causa. La conclusione del primo
giudice risulta così contraddetta dalle prove.
- Per quanto attiene
alla natura del versamento di fr. 5’000.- a opera dell’istante, risulta
determinante lo scritto di __________ a __________ del 28 ottobre 1990 che è
l’unico mezzo di prova atto a determinare il motivo del versamento, così come
direttamente inteso dalle parti. È in quella lettera di richiesta che il
convenuto ne indica il motivo esplicitamente, ossia perché venissero escluse
trattative con eventuali altri interessati (doc. E). La qualifica che ne dà il
pretore, ovvero di acconto sul prezzo della compravendita del fondo, appare
opinabile: sia perché tale prezzo non era stato nemmeno approssimativamente
indicato, sia perché il convenuto non aveva titolo per procedervi, sia perché
le trattative erano ben lungi -nella sostanza- dalla conclusione del negozio
auspicato.
È vero tuttavia che con un
acconto questo versamento ha in comune la caratteristica di dover essere
restituito in caso di mancata pattuizione: non solo per una questione di forma
-mancando la forma
autentica- ma non potendosi definire (nemmeno nella sostanza) come una caparra
(art. 158 CO). Si è trattato piuttosto di una specie di riservazione onerosa di
fronte all’eventualità dell’interessamento di terzi alla stessa particella,
ossia di un pretesto poiché il convenuto non aveva alcun titolo per formulare
quella richiesta: sono così dati i presupposti per applicare l’art. 62 CO,
perché il versamento è avvenuto senza valida causa se non per la dabbenaggine
dell’istante.
A questo proposito è irrilevante
il fatto che il convenuto si sia spossessato dell’importo litigioso -utilizzato
per pagare le prestazioni professionali dell’architetto __________ poiché così
facendo egli ha evitato a tale scopo di utilizzare fondi propri (o della sua
mandante), ciò che è comunque equiparato ad un arricchimento ai sensi dell’art.
62 CO (Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil,
Band I, 6. Auflage, 1995, n. 1473).
Gli interessi di mora sono
dovuti, al tasso legale del 5%, dal 18 settembre 1991 (doc. L), data per la
quale il convenuto è stato messo in mora per la prima volta (art. 102 cpv. 1
CO).
-
Per quanto attiene
alla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, va rilevato che
quest’ultimo non ha riproposto la propria pretesa in sede di conclusioni,
ragione per la quale il primo giudice ha potuto legittimamente ritenere che vi
avesse rinunciato. Per questi motivi la censura non merita ulteriore
approfondimento, fermo restando che si tenga conto della desistenza del
convenuto nell’ambito dell’assegnazione delle ripetibili di prima sede
all’istante che ha nondimeno dovuto prendere posizione sulla domanda del
convenuto (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 8 ad art. 148).
-
La
domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ con
istanza 25 settembre 1996, può essere accolta avendo quest’ultimo comprovato il
suo stato di indigenza (cfr. certificato municipale del Comune di domicilio e
notifica di tassazione 1995) e in considerazione della fondatezza del suo gravame.
-
Accogliendo il
ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la
Camera è tenuta a decidere il merito della controversia.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per
cassazione 20 settembre 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
12 agosto 1996 del Pretore del Distretto di Blenio è annullata e sostituita dal
seguente giudicato:
- L’istanza è accolta.
Di conseguenza
__________ e __________ sono
condannati a pagare
a __________ l’importo di
fr. 5’000.- oltre
interessi del 5 % dal 18 settembre 1991.
- E’ rigettata in via
definitiva l’opposizione interposta al PE no.
__________dell’UEF
di Blenio.
- La tassa di
giustizia in fr. 350.- e le spese in fr. 150.-, da
anticipare
dall’istante, vanno poste a carico della parte
convenuta con
l’obbligo di rifondere all’istante l’importo di fr.
600.- a titolo di
ripetibili.
II. Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
150.-
b) spese fr.
50.-
fr.
200.-
vanno poste a carico di
__________ e __________ con l’obbligo di rifondere al ricorrente fr. 400.- a
titolo di ripetibili di questa sede.
III.
__________ è posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito
patrocinio nella sede ricorsuale dell'avv. __________
IV. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Blenio
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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