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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1996.41
Data decisione, Autorità:
09.04.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00041
Lugano
9 aprile 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 12 marzo 1996 presentato da
contro
la
sentenza 27 febbraio 1996 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura speciale in materia di
contratto di locazione
promossa
con istanza 30 dicembre 1994 nei confronti di
rappr.
dallo Studio __________
con
la quale l’istante ha chiesto la verifica del calcolo delle spese accessorie
notificategli dalla locataria ritenendole eccessive e incomplete, domanda che
il primo giudice ha respinto,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con sentenza 20 febbraio 1996 questa Camera ha annullato la sentenza 30
novembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città a motivo della
diversa identità tra il firmatario della decisione, ossia il pretore, e la
persona che aveva condotto l’istruttoria di causa, assicurata dal segretario
assessore;
che
con il querelato giudizio il Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città, al quale l’incarto è stato rinviato, ha
respinto l’istanza con la quale __________ ha chiesto la verifica delle spese
accessorie esposte dalla proprietaria dell’appartamento da lui locato,
__________;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto
giudizio rimproverando al segretario assessore di aver prolato un giudizio
identico a quello precedentemente emanato dal Pretore;
che giusta l’art. 329 cpv.
2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato tale, deve contenere le
domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si
fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che nella concreta
fattispecie dal contenuto dell’atto ricorsuale, con il quale __________ si
limita a ritenere contrario “all’etica professionale e alla legge” l’emanazione
di un giudizio identico a quello precedentemente annullato per vizi di natura formale,
non è possibile dedurre alcun titolo di cassazione;
che il rimprovero come
tale non merita di essere approfondito ritenuto che il fatto per il segretario
assessore di aver emanato una sentenza identica a quella prolata dal pretore,
non significa che il suo giudizio non sia il frutto di una corretta valutazione
delle risultanze istruttorie e conseguente applicazione del diritto
sostanziale, eventualità questa neppure invocata dal ricorrente;
che quindi lo scritto 12
marzo 1996 __________ non può essere considerato quale ricorso per cassazione
ed è pertanto nullo;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione
la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni
qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per
le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
L’atto
ricorsuale 12 marzo 1996 __________ è nullo
-
Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del
ricorrente.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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