Definitive debt collection objection cannot be lifted on identity contestation

16.1996.35Autre juridiction9 avr. 1996Granted

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Résumé

The civil cassation chamber partly on procedural grounds and partly on the merits upheld the appellant's complaint against the justice of the peace's refusal to definitively lift opposition to enforcement of a CHF 50 fine. It held that a valid fine decree is an enforceable title and that a challenge to the identity of the offender is not an objection admissible under Art. 81 LEF. However, because the adversarial hearing had not been properly documented, the judgment was annulled and the file remitted for a new hearing and record. No costs or party compensation were awarded.

Regest

Art. 80–81 LEF; definitive lifting of opposition based on a final fine decree; permissible objections are limited to documented extinction, deferral, or prescription of the debt, whereas a denial of authorship of the underlying offence is not an enforcement objection and must be raised before the competent administrative authority (consid. 2). Art. 298 cpv. 1 and 142 cpv. 1 litt. b CPC; observance of the adversarial principle must be evidenced by a signed procedural record, failing which the judgment cannot stand and the matter must be remitted for a regular contradictoire hearing (consid. 3).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1996.35

Data decisione, Autorità: 09.04.1996, CCC

Incarto n. 16.96.00035

Lugano 9 aprile 1996/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 marzo 1996 presentato da


contro

la sentenza 4 marzo 1996 del Giudice di pace del circolo di Locarno nella casusa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 27 dicembre 1995 nei confronti di


con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda respinta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 27 dicembre 1995 lo __________, per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 50.-, importo corrispondente alla multa inflitta a quest'ultima con decreto di multa 14 aprile 1995 della Sezione della circolazione, regolarmente cresciuto in giudicato;

che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l'istanza affermando che, come risulta dalla documentazione prodotta dall'escussa, essa non è l'autrice dell'infrazione oggetto del decreto di multa;

che con il presente tempestivo gravame lo __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente considerato la contestazione sollevata dalla convenuta quale valida eccezione ai sensi dell'art. 81 LEF;

che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

che di fronte a un valido titolo esecutivo, quale il decreto di multa sul quale l'istante fonda la propria pretesa, il rigetto dell'opposizione può essere negato solo se l'escusso prova con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, che è stato prorogato il termine di pagamento o che il debito è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF);

che la contestazione della convenuta circa l'identità dell'autore dell'infrazione non rientra tra quelle atte ad impedire il rigetto dell'opposizione, simile eccezione andava infatti proposta dinnanzi all'autorità amministrativa, come la convenuta peraltro aveva già fatto per altre decisioni di multa che nulla hanno a che vedere con quella oggetto della presente procedura esecutiva;

che, sulla base di questa stessa documentazione, il giudice di pace non avrebbe potuto accogliere l'eccezione proposta, se appena avesse confrontato i dati di riferimento della decisione in esame con quelli della decisione di revisione, prodotta come doc. 2;

che, malgrado l'esito positivo che merita il ricorso relativamente all'applicazione dell'art. 80 LEF, la Camera deve non solo annullare la sentenza impugnata, ma altresì ritornare l'incarto al giudice di pace affinché proceda al contraddittorio, redigendo un verbale sottoscritto dalle parti;

che questa esigenza procedurale (art. 298 cpv. 1 CPC) è la sola in grado di attestare l'avvenuto rispetto del contraddittorio, del quale -nel caso concreto- si ha notizia soltanto dalle premesse alla decisione, ciò che evidentemente non basta ai fini della sentenza in relazione all'art. 142 cpv. 1 litt. b CPC;

che non si presentasse una o entrambe le parti all'udienza, il giudice dovrebbe almeno poter provare loro regolare citazione a comparire;

che, a dipendenza dell'esito del ricorso, non vengono prelevate né spese, né tassa di giustizia e nemmeno vengono assegnate ripetibili;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC,

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 5 marzo 1996 dello __________ è accolto.

Di conseguenza la sentenza 4 marzo 1996 del Giudice di pace del circolo di Locarno è annullata.

  1. L'incarto è ritornato al giudice di pace di Locarno, perché proceda come ai considerandi.

  2. Non si prelevano tasse né spese. Ripetibili compensate.

  3. Intimazione a: -


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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