Cassation dismissed for lack of standing in tax enforcement

16.1996.25Autre juridiction5 mars 1996Dismissed

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Résumé

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed a cassation appeal against a first-instance order granting definitive removal of opposition in debt enforcement for unpaid real-estate gain tax. The appellant, the son of the taxed person, argued that the tax notice had been addressed to the wrong person. The court held that he lacked standing because he was not a party to the original proceedings and could not represent his father. In any event, the file showed that the tax proceedings had been correctly brought against the father, who had been duly notified and had already used ordinary remedies. The appeal was rejected and costs of CHF 100 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 64 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 313 bis CPC, Art. 331 cpv. 1 CPC; cassation appeal for lack of standing and inadmissibility of new objections. Only a party affected by the impugned judgment may challenge it; a third party cannot appeal merely because of a familial relationship with the addressee. Representation of another person is reserved to admitted lawyers. In cassation, new facts, evidence and objections are barred. Where the file shows that the tax assessment and notification were regularly directed to the liable alienator and duly served, a homonymy argument raised for the first time is insufficient to undermine the enforcement title (consid. 2-4).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1996.25

Data decisione, Autorità: 05.03.1996, CCC

Incarto n. 16.96.00025

Lugano 5 marzo 1996/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 febbraio 1996 presentato da


contro

la sentenza 8 febbraio 1996 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 22 novembre 1995 da


rappr. da__________ __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 22 novembre 1995 lo __________, rappresentato __________ __________, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 7’116.- oltre accessori, a saldo dell’imposta sul maggior valore immobiliare calcolata sulla transazione immobiliare avvenuta tra il convenuto, quale alienante della particella n. __________RFD __________, e l’acquirente __________;

che a valere quale titolo di rigetto dell’opposizione il procedente ha prodotto la decisione 8 febbraio 1995 della Divisione delle contribuzioni (doc. C) che ha accolto il ricorso presentato da __________ contro la decisione di tassazione 7 ottobre 1994 (doc. D), e la nuova decisione di tassazione 8 febbraio 1995 (doc. C) che ha definitivamente calcolato l’imposta in fr. 7’490.-, importo sul quale il convenuto ha versato un acconto di fr. 374.- (doc. B);

che all’udienza indetta per il contraddittorio nessuno è comparso;

che con il giudizio impugnato il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella notifica di tassazione 8 febbraio 1995 regolarmente passata in giudicato, ha accolto l’istanza rigettando in via definitiva l’opposizione interposta al PE no. __________;

che con il presente tempestivo ricorso il figlio di __________ (che porta lo stesso nome del padre) è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento: il ricorrente fa valere un errore sulla persona del destinatario della notifica di tassazione che avrebbe dovuto essere intimata al padre __________, proprietario della particella oggetto del trapasso di proprietà, e non a lui;

che il presente ricorso dev'essere respinto, già a dipendenza della carenza di legittimazione ricorsuale di __________. il quale, non essendo parte alla procedura di rigetto dell’opposizione alla base del giudizio pretorile non è legittimato ad impugnare una decisione che non lo concerne e tantomeno può farlo per conto del padre, ritenuto che l’art. 64 CPC riserva tale facoltà di rappresentanza ai solo avvocati iscritti all’Albo degli avvocati del Cantone Ticino;

che inoltre, dalla documentazione agli atti si evince che la procedura di tassazione è stata regolarmente promossa nei confronti di __________. -indicato come alienante del fondo- tant’è che contro la notifica di tassazione questi ha fatto uso dei rimedi di diritto offertigli, fino al ricorso, deciso l'8 febbraio 1995 dalla Divisione delle contribuzioni;

che contrariamente all’assunto ricorsuale sia la decisione 8 febbraio 1995, sia la notifica di tassazione che ne è derivata (doc. C), sono state regolarmente notificate all’interessato, ossia all’alienante della particella no. __________RFD __________ __________, padre del ricorrente;

che non partecipando al contraddittorio il convenuto __________ ha rinunciato a far valere eventuali eccezioni in un qualche modo dipendenti dall'omonimia con il figlio ____________________eccezioni improponibili in sede ricorsuale ostandovi l’art.. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF

pronuncia:

Il ricorso 12 febbraio 1996 __________ è respinto.

  1. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, vanno poste a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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