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Numero d'incarto:
16.1996.2
Data decisione, Autorità:
18.10.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00002
Lugano
18 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Zali in sostituzione del giudice Giani, astenuto
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 8 gennaio 1996 presentato da
__________ patr. __________
contro
la
sentenza 28 dicembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 22 dicembre 1994
da
__________ patr. __________
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’279.75 oltre accessori nonchè
il rigetto dell’opposizione interposta dai convenuti al PE no. __________ dell’UEF
di Locarno, domande che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr.
5’733.25 oltre interessi del 5%,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 22
dicembre 1994 __________, titolare dell’ omonimo garage a __________, ha
convenuto in giudizio __________a e __________, al fine di ottenere il
pagamento di fr. 6’279.75 oltre accessori a saldo di fatture emesse per lavori
di riparazione eseguiti su due veicoli utilizzati nell’ambito della gestione
della panetteria di loro proprietà (doc. C, D, E, G e H). Trattasi di lavori
effettuati nel periodo dall’11 gennaio 1989 al 7 gennaio 1991.
La convenuta __________ si
è opposta alla pretesa avversaria eccependo innanzi tutto la sua carenza di
legittimazione passiva per non avere nulla a che vedere con gli interventi
controversi, tant’è che nessuna fattura o richiamo di pagamento è a lei
personalmente intestato; ha sollevato inoltre l’eccezione di incompetenza del
giudice adito, non avendo l’istante preventivamente adito nei suoi confronti
l’Ufficio di conciliazione, come previsto dall’art. 418a CPC. Nel merito
entrambi i convenuti sollevano l‘eccezione di prescrizione limitatamente alla
fatturazione di lavori effettuati nel corso del 1989, contestando di aver
ordinato tutti i lavori fatturati, peraltro neppure eseguiti a regola d’arte.
- Con il querelato
giudizio il pretore ha innanzi tutto respinto l’eccezione di carenza di
legittimazione passiva di __________ avendo quest’ultima assunto a far tempo
dal mese di aprile 1994 attivi e passivi della ditta individuale del marito
__________ (art. 181 CO). Per quanto attiene all’eccezione di incompetenza
sollevata dai convenuti per il fatto che l’istante non avrebbe preventivamente
avviato la procedura di conciliazione di cui all’art. 418a CPC, il pretore l’ha
respinta sia perché non si tratterebbe di una vertenza soggetta alla procedura
di cui all’art. 418a CPC, sia perché la stessa non è stata sostanziata.
Per quanto attiene al
merito della vertenza il primo giudice, dopo aver qualificato il rapporto sorto
tra le parti quale contratto di appalto nell’ambito del quale i committenti non
hanno tempestivamente notificato i difetti di cui oggi si prevalgono, ha
concluso al parziale accoglimento dell’istanza salvo per quanto attiene ad un
importo di fr. 546.50 relativo a riparazioni effettuate l’8 febbraio, il 20 e
27 giugno 1989, pretese prescritte.
- Con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 10
gennaio 1996 del presidente di questa Camera, __________ e __________ sono
insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base
delle lettere a) e g) dell’art. 327 CPC.
I ricorrenti eccepiscono
in primo luogo l’incompetenza del primo giudice per il fatto che egli si è
pronunciato sulla vertenza nonostante l’istante non abbia preventivamente adito
il competente Ufficio di conciliazione ai sensi dell’art. 418a CPC. Inoltre,
rimproverano al pretore di aver arbitrariamente valutato le risultanze
istruttorie concludendo all’esistenza del credito fatto valere in giudizio e
ciò nonostante l’istante non abbia fornito una prova certa dell’esecuzione di
tutti i lavori fatturati. A tal fine non possono bastare i documenti prodotti
dall’istante e dallo stesso allestiti e tantomeno le dichiarazioni dei suoi ex
dipendenti. Osservano inoltre che l’istante non ha neppure provato che tutti i
lavori fatturati sono stati da loro ordinati e accettati, ciò che è peraltro
avvenuto a distanza di anni contrariamente alle direttive UPSA che prevedono
l’invio delle fatture tosto che i lavori sono stati ultimati.
- Per l’art. 418a CPC,
le azioni concernenti le controversie derivanti da contratti tra consumatori
finali e fornitori devono essere proposte, quando il valore non sia superiore
ai fr. 8’000.- davanti ad un Ufficio di conciliazione.
Se la procedura di
conciliazione non ha esito, l’azione può essere proposta -a seconda del valore-
al giudice di pace o al pretore (art. 418b CPC).
Scopo di questa normativa,
imposta ai Cantoni con l’entrata in vigore dell’art. 31sexies Cost il 14 giugno
1981, è quello di introdurre una via semplice e gratuita che permetta al
consumatore di far valere le proprie ragioni, prima di affrontare una vertenza
giudiziaria.
L’individuazione delle
vertenze per le quali è necessario esperire tale procedura di conciliazione
dipende sia dalla natura del rapporto messo in atto dalle parti e nell’ambito
del quale è sorta la lite, sia dal concetto di consumatore finale. Su entrambi
i temi la dottrina e la giurisprudenza sono univoche: il contratto base -sia
esso espressamente regolato dal Codice delle obbligazioni o no- può avere per
oggetto la fornitura di merce o di servizi o di entrambe le cose; consumatore
finale è chi -indipendentemente dalla sua forza contrattuale- è destinatario di
tali prestazioni per soddisfare le sue esigenze personali o della sua famiglia,
escluse quelle dipendenti dalla sua attività professionale o commerciale (cfr. Rhinow
R., in Commentaire de la Constitution fédérale, vol II, art. 31 sexies, n.
92; SJZ 1989, p. 12 segg. e Rehbinder M., Zum Rechtsbegriff des Konsumenten,
in JKR 1995, p. 62 segg.).
Nella concreta
fattispecie, poiché è incontestato che i due veicoli oggetto delle prestazioni
litigiose erano utilizzati per le consegne di pane - e quindi servivano
all’attività commerciale della panetteria dei convenuti - viene a mancare il
requisito della prestazione a destinazione privata. Ne discende che la vertenza
che oppone le parti non rientra tra quelle che devono essere sottoposte alla
preventiva procedura di conciliazione ai sensi dell’art. 418a CPC.
La censura ricorsuale
relativa alla violazione dell’art. 327 lett. a CPC si rileva pertanto infondata.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità;
arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come
arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Alla luce di questi
principi informativi, questa Camera non ravvisa nelle argomentazioni e nelle
conclusioni del pretore elementi che corrispondono a un’arbitraria valutazione delle
prove acquisite agli atti, né a un’applicazione manifestamente errata di norme
di diritto materiale o formale.
Se l’apprezzamento del
giudice (art. 90 CPC) non può avvenire sulla base di elementi probatori certi,
è principio acquisito che esso può fondarsi anche su indizi o su prove
indirette (DTF 90 II 227, 75 II 102).
Nel
caso concreto, le censure ricorsuali -per altro intese a mettere in dubbio
l’equanimità del giudice nell’esame della vertenza- non possono essere accolte,
proprio perché il pretore ha valutato la documentazione prodotta e le
testimonianze in modo conforme al loro univoco contenuto e tenuto conto della
coincidenza dei dati di fatto risultante dalle prove stesse. In particolare, i
numerosi bollettini di lavoro prodotti sub F e H sono suffragati dalle
deposizioni dei __________ e __________ che vi riconoscono persino la loro
scrittura e che hanno eseguito i lavori di riparazione, o quantomeno parte
degli stessi; essi attestano comunque, anche se non nel dettaglio, i numerosi interventi
effettuati dall’istante sui due furgoni dei convenuti.
A
proposito delle deposizioni di questi due ex dipendenti dell’istante, sulla fedefacenza
delle quali i ricorrenti sembrano esprimere dubbi, va rilevato che per costante
giurisprudenza qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia
sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di
dipendenza con una delle parti, la credibilità delle sue dichiarazioni può
essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti
tessuti sul contenuto testimoniale nei confronti di elementi di fatto
desumibili da altre prove: il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto
di una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile
(Cocchi/Trezzini, CPC, art. 90, n. 19; II CCA 23 agosto 1994 in
re Q./C.SA).
Nel concreto nessuno di
questi elementi è dato, anzi -come già detto- fra le deposizioni dei due testi,
il cui rapporto di subordinazione dall’autorimessa era per altro già terminato
al momento dell’audizione, e il resto delle prove sussiste semmai convergenza.
D’altro canto, anche il
__________, autista della panetteria, conferma di essersi recato più volte
presso il garage dell’istante per gli usuali servizi e, in due occasioni, per
interventi più importanti: una volta fu il mancato funzionamento del motorino
d’avviamento e un’altra la rottura del cambio del furgone Mitsubishi che
dovette essere trainato: entrambi gli episodi trovano riscontro nella
documentazione prodotta dall’istante.
Tutto ciò, oltre ad essere
determinante per l’esito del ricorso, nel merito toglie qualsiasi dubbio che la
tardiva fatturazione da parte dell’autorimessa -che i convenuti asseriscono ma
non provano di aver contestato- non trovi riscontro nella realtà dei lavori
effettuati.
- Ne discende che
nella conclusione del primo giudice, suffragata da sufficienti prove
documentali e testimoniali, non è ravvisabile il titolo di cassazione invocato
dai ricorrenti che si sono limitati a riproporre in questa sede la loro
versione dei fatti senza dimostrare che quella fornita dal pretore sarebbe
insostenibile, quindi arbitraria.
Tasse, spese e ripetibili
seguono la soccombenza dei ricorrenti (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 8 gennaio 1996 di __________ e __________ è respinto.
-
Le spese e la tassa
di giustizia del presente giudizio, per complessivi fr. 350.- già anticipate
dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere a __________
l’importo di fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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