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Numero d'incarto:
16.1996.143
Data decisione, Autorità:
15.07.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00143
Lugano
15 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 28 novembre 1996 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 15 novembre 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, nella
causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro
promossa con istanza 14 maggio 1996
da
patr.
dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’773.75
oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________
dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con sentenza 3
ottobre 1995 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello, chiamata a
pronunciarsi sulla vertenza che opponeva la ditta __________ al proprio
dipendente __________ a seguito del licenziamento con effetto immediato di
quest’ultimo, ha confermato la sentenza 22 febbraio 1995 del Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 3, con la quale era stato ritenuto ingiustificato
il licenziamento in tronco del dipendente. Mentre il pretore ha riconosciuto al
lavoratore l’importo di fr. 10’089.35 (da dedursi i contributi di legge) a
titolo di pretese salariali, l’autorità d’appello, avendo accertato che il
dipendente aveva nel frattempo percepito delle indennità di disoccupazione pari
a fr. 6’773.75 (doc. F), ha riformato il giudizio pretorile accogliendo le
pretese del dipendente limitatamente alla differenza di fr. 3’315.60.
Con istanza 14 maggio 1996
la __________, in virtù della cessione legale di cui all’art. 29 cpv. 2 LADI,
ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere la restituzione del
menzionato importo di fr. 6’773.75.
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria contestando innanzi tutto che la sentenza della II CCA
abbia accertato il credito fatto valere in giudizio, di cui contesta in ogni
caso l’ammontare, potendo il dipendente rivendicare al massimo una mensilità,
pretesa alla quale oppone in compensazione un proprio credito per danni
cagionati dal dipendente, per un importo superiore a quello rivendicato in
causa.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, dopo aver respinto in quanto perente le eccezioni e
contestazioni sollevate dalla convenuta in merito ad un presunto danno
cagionato dal lavoratore a dipendenza dei suoi reiterati ritardi, ha concluso
all’accoglimento dell’istanza.
-
Con il presente
tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere e) e g) dell’art. 327 CPC. La ricorrente lamenta innanzitutto la
lesione del proprio diritto di essere sentita avendole il pretore negato la
possibilità di assumere le prove destinate a comprovare il credito controverso
e il danno opposto in compensazione. Per quanto attiene al titolo di cassazione
di cui all’art. 327 lett. g CPC la ricorrente rimprovera in sostanza al primo
giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale concludendo alla
perenzione del suo diritto a prevalersi in questa sede del danno cagionatole
dal lavoratore.
Con osservazioni 5
dicembre 1996 la controparte ha postulato la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante giurisprudenza
del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una
norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e
violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria
tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima
vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra
soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da
questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in
contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione
oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con
rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
-
L’istante è
legittimata a promuovere la presente azione in virtù dell’art. 29 cpv. 2 LADI
secondo il quale, con il pagamento delle prestazioni al lavoratore le pretese
di quest’ultimo nei confronti del suo datore di lavoro passano alla cassa, che
è legittimata a rivendicarle direttamente nei confronti del datore di lavoro (ZBJV
1991, pag. 301 segg.; SJ 1987 pag. 558)
-
Controversa è
essenzialmente la questione di sapere se la convenuta era o no legittimata a
far valere nei confronti dell’istante eventuali contestazioni inerenti
l’accertamento del credito del lavoratore e il danno da lei subito a dipendenza
del comportamento di quest’ultimo.
Come correttamente
concluso dal primo giudice, queste contestazioni ed eccezioni della datrice di
lavoro sono perente.
La
legge, contrariamente a quanto avviene per il caso di abbandono del posto di
lavoro (art. 337d cpv. 3 CO), non precisa il termine di decadimento del diritto
al risarcimento, senza che ciò, secondo il Tribunale federale, costituisca una
lacuna della legge (DTF 110 II 345).
Di
conseguenza, applicando i principi generali in materia di volontà contrattuale,
occorre stabilire se dall’atteggiamento della datrice di lavoro si possa
ammettere per atti concludenti la rinuncia a far valere un eventuale credito risarcitorio.
In
questo contesto si deve infatti ammettere che la natura del contratto di lavoro
esige che il lavoratore che giunge alla fine del contratto possa contare sul
fatto che il datore di lavoro abbia a rendergli note eventuali pretese nei suoi
confronti prima di compiere gli atti che normalmente accompagnano la fine di un
contratto di lavoro, come per esempio il pagamento delle ultime spettanze, il
regolamento delle prestazioni di previdenza, l’allestimento di un certificato
di lavoro (DTF 110 II 346; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag,
1996, n. 3 ad art. 321e CO). In caso contrario si potrà ritenere che il datore
di lavoro, per atti concludenti, ha offerto la propria rinuncia a far valere
eventuali pretese -a condizione che queste gli fossero note nella loro entità o
perlomeno nel loro fondamento- e che il lavoratore con il suo silenzio ha fatto
propria tale offerta (art. 6 CO; JAR 1996 pag. 132; DTF 110 II
346).
Nel
caso concreto, poiché la datrice di lavoro non si è mai prevalsa di una pretesa
risarcitoria nei confronti del dipendente né prima della conclusione del
rapporto di lavoro né tantomeno nell’ambito della procedura giudiziaria
promossa da quest’ultimo, si deve ammettere che ella vi abbia rinunciato e
quindi, come correttamente concluso dal primo giudice, che la sua pretesa sia
perenta.
La
perenzione comporta l’estinzione definitiva del credito per motivi di ordine
pubblico (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, pag. 798),
di modo che la ricorrente non può più prevalersene a nessun titolo, in
particolare non può allegare ragioni di ordine procedurale, quali la pretesa
errata applicazione da parte del pretore dell’eccezione di cosa giudicata -alla
quale egli non ha peraltro neppure accennato-
e
tantomeno può appellarsi alla facoltà concessa dall’art. 169 cpv. 1 CO al
debitore di opporre al cessionario le eccezioni che avrebbe potuto opporre al
cedente.
- Alla luce delle
considerazioni sopra esposte, con particolare riferimento all’accertamento
dell’intervenuta perenzione delle pretese risarcitorie della datrice di lavoro,
risulta insignificante il riferimento al titolo di cassazione di cui all’art
327 lett. e CPC, invocato dalla ricorrente per censurare la mancata assunzione
da parte del primo giudice delle prove proposte e destinate a quantificare il
credito litigioso, nonché il danno opposto in compensazione.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 28 novembre 1996 di __________ è respinto.
-
Il presente giudizio
è esente da tasse e spese di giustizia.
La ricorrente verserà alla
controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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