Cassation appeal withdrawn; legal aid refused and costs imposed

16.1996.129Autre juridiction21 mai 1997Withdrawn

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Résumé

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with a cassation appeal against a first-instance ruling granting provisional relief in debt enforcement for unpaid wages. After the appellant informed the court that the appeal was withdrawn because the parties had reached a judicial settlement, the court struck the appeal off the roll. It also rejected the appellant's request for legal aid and charged him with CHF 50 in costs, already covered by his advance.

Regest

Art. 352 cpv. 1 CPC; withdrawal of a cassation appeal after settlement: the appellate court strikes the proceedings off the roll once a valid withdrawal is filed. A legal-aid request is to be rejected when the appeal is manifestly unfounded or lacks prima facie prospects of success. Upon withdrawal, costs may be charged to the withdrawing appellant pursuant to Art. 148 CPC.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1996.129

Data decisione, Autorità: 21.05.1997, CCC

Incarto n. 16.96.00129

Lugano 21 maggio 1997/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Giani

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 ottobre 1996 presentato da


patr. dall’avv. __________

contro

la sentenza 4 ottobre 1996 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 18 giugno 1996 da


patr. dall’avv. __________

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al

PE no. __________ del’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro la sentenza 4 ottobre 1996 del Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna, con la quale, in accoglimento dell’istanza presentata da __________, è stata rigettata in via provvisoria l’opposizione da lui interposta al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 4’300.- a saldo degli stipendi di spettanza dell’istante al quale era vincolato da un contratto di tirocinio concluso in data 29 agosto 1994;

che con osservazioni 7 novembre 1996 __________ ha chiesto la reiezione del gravame;

che con scritto 12 maggio 1997 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso avendo raggiunto con la controparte un accordo giudiziale (cfr. transazione giudiziale 7 maggio 1997);

che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art. 352 cpv. 1 CPC);

che al ricorrente, in seguito al ritiro dell’impugnazione deve venir caricata una tassa di giustizia pari a una frazione dell’acconto versato;

che, la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata in questa sede da __________ non può essere accolta in considerazione dell’infondatezza della sua tesi di fronte al ricorso, il cui esito favorevole avrebbe dovuto essere riconosciuto a prima vista dal resistente medesimo (art. 157 CPC) tanto più perché assistito da un legale;

che comunque nel merito il gravame avrebbe dovuto essere accolto, in particolare per quanto attiene all’arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice che ha effettivamente omesso di considerare il contenuto del doc. F (rispettivamente doc. 20) dal quale risultava l’ammissione di parte istante di aver ricevuto il salario di sua spettanza, nella misura di fr. 800.- mensili sino alla fine di gennaio 1996: da qui l’esistenza di un valido riconoscimento di debito limitatamente a fr. 3’200.-, pari agli stipendi scoperti per i mesi da febbraio a maggio 1994;

che l’omissione del primo giudice appare evidente già perché in prima sede l’escusso ha fondato la sua tesi difensiva anche sul documento 20, mentre la sentenza impugnata non ne fa il minimo accenno, accogliendo acriticamente il conteggio dell’istante.

Per questi motivi

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

pronuncia:

  1. Il ricorso per cassazione 16 ottobre 1996 di __________ è stralciato dai ruoli.

  2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.

La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ è respinta.

  1. Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

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