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Numero d'incarto:
16.1996.114
Data decisione, Autorità:
30.04.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00114
Lugano
30 aprile 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 13 settembre 1996 presentato da
__________ patr. __________
contro
la
sentenza 12 agosto 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 22 luglio 1993
nei confronti di
patr.
dall’avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'620.50
oltre accessori nonchè il
rigetto dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE
no__________dell'UE di Lugano,
domande che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 600.-
oltre interessi del 5%
dal 6 agosto 1992,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Il 18 maggio 1992 la
ditta __________ si è rivolta all’officina meccanica __________ incaricandola
della riparazione e revisione del motore __________ di una scavatrice Maxima TB
36 di sua proprietà. A lavori ultimati la ditta appaltatrice ha emesso tre
fatture (doc. A, B e C) per un importo complessivo di fr. 12’620.50 sul quale
la committente ha versato unicamente fr. 6’000.- rifiutando di versare la
differenza poiché superiore alla mercede preventivata per un costo massimo di
fr. 6’000.- relativamente alla revisione del motore, compresi gli aggregati.
Con istanza 22 luglio 1993
__________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere la condanna
al pagamento di fr. 6’620.50 a saldo delle proprie prestazioni sulla qualità
delle quali il committente non aveva peraltro espresso nessuna lamentela.
L’istante ha osservato che il costo approsimativo da lei indicato tra i 4’000.-
e i 6’000.- franchi, si riferiva unicamente al lavoro di revisione del motore,
mentre per la revisione degli aggregati, intervento sulla necessità del quale ci
si è potuti accorgere solo dopo aver smontato il motore, la ditta convenuta non
aveva chiesto alcun preventivo, essendosi limitata a ordinare il lavoro poichè
necessitava con una certa urgenza della scavatrice.
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria osservando che al momento della consegna del motore
alla ditta istante per le necessarie riparazioni, quest’ultima, dopo aver
smontato il motore e verificato il difetto, ha quantificato tra i 4’000.- e
6’000.- franchi il costo della riparazione, intesa quale revisione e messa a
punto del motore compresi gli aggregati. Per questi motivi, non essendovi stata
nessuna pattuizione su una maggiorazione della mercede e tantomeno sul
conferimento dei lavori di revisione degli aggregati a terze ditte, la convenuta
ha riconosciuto all’istante una maggiorazione del preventivo del 10%, ossia un
ulteriore importo di fr. 600.-.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr.
600.- riconosciuto dalla convenuta non susisstendo per la differenza
rivendicata la prova delle pattuizioni intervenute tra le parti. In particolare
il primo giudice non ha ritenuto dimostrato l’accordo in merito alla revisione
e riparazione degli aggregati che non fosse già compreso nel contratto iniziale
per il quale la ditta istante aveva indicato un costo massimo di fr. 6’000.-.
-
Con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 18
settembre 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il
predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in
particolare per non aver ritenuto provato l’accordo delle parti in merito
all’estensione del contratto di appalto alla revisione degli aggregati,
intervento non compreso nella mercede inizialmente pattuita e relativa alla
sola revisione del motore.
Con osservazioni 17
ottobre 1996 la controparte chiede la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Controversa nella
concreta fattispecie è essenzialmente la questione di sapere se nella mercede
inizialmente pattuita tra le parti fossero o meno comprese le prestazioni
dell’istante per la revisione e la riparazione degli aggregati del motore.
Al momento della
conclusione del contratto di appalto le parti si sono accordate su un costo
approssimativo dell’opera, per un importo massimo di fr. 6’000.- sul quale non
vi è stata contestazione tant’è che la convenuta lo ha debitamente soluto,
ancorchè nella forma dell’acconto. Simile pattuizione può essere assimilata al
caso della fissazione di una mercede a corpo (art. 373 CO; Gauch, Der
Werkvertrag, 1996, n. 1036 e 1037), nel quale l'appaltatore è di regola
vincolato all'importo pattuito, salvo il caso in cui sia nel frattempo
intervenuto un cambiamento del contenuto iniziale del contratto. L’onere della
prova circa il successivo accordo delle parti in merito a modifiche del
contratto, nonchè i maggiori costi che ne derivano, incombe all'appaltatore (Gauch,
op.cit., n. 905 e 906).
La conclusione del primo
giudice secondo la quale l’istante non avrebbe provato quest’intervenuto
cambiamento del contenuto iniziale del contratto, nel senso di un’estensione
dei lavori appaltati anche alla revisione degli aggregati, non compresi nella
mercede di fr. 6’000.-, è difforme rispetto alle risultanze istruttorie.
Dalle stesse è infatti
emerso che:
-
Il preventivo,
contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta in sede di contraddittorio, è
stato dalla stessa richiesto telefonicamente all’istante prima della consegna
del motore e non dopo il suo smontaggio e verifica del difetto (cfr. teste
__________);
-
l’istante allestisce i
propri preventivi in base a quanto necessario alla sola revisione del motore
esclusi gli aggregati che non è in grado di riparare e per i quali si rivolge
ad altre ditte, nel caso concreto alla ditta __________ di __________ e
__________ di __________ (__________e __________);
-
prima di procedere alla
revisione degli aggregati, l’istante ha avvisato telefonicamente la convenuta
della necessità di effettuare quest’intervento, indicando pure che “turbo, pompa
e iniettori erano da fare” (__________);
-
la ditta convenuta non ha
richiesto nessun preventivo per la revisione degli aggregati poichè necessitava
al più presto del motore (__________);
-
la revisione degli
aggregati costituisce un intervento necessario nell’ambito di una revisione
generale del motore (__________).
Queste emergenze
processuali, in particolare il fatto che il preventivo è stato comunicato alla
convenuta prima della consegna del motore all’istante e che solo in una
successiva comunicazione è stata evidenziata la necessità di procedere alla
revisione degli aggregati -comunicazione che non sarebbe stata necessaria se
effettivamente nel costo di fr. 6’000.- era compreso pure quest’intervento-
permettono di concludere al benfondato della tesi dell’istante circa l’accordo
delle parti in merito all’esecuzione di opere supplementari non comprese nella
mercede pattuita di fr. 6’000.-. Accettando l’esecuzione del lavoro senza
chiedere un’indicazione del possibile costo, la convenuta ha in sostanza optato
per il pagamento di una mercede da calcolarsi in funzione del suo valore (art.
374 CO).
Irrilevante a questo
proposito è l’argomentazione della convenuta secondo la quale il contestato
accordo per la revisione degli aggregati non sarebbe stato dato da persona
legittimata a vincolare la società: trattasi infatti di una questione interna,
peraltro non comprovata, non opponibile all’istante che non aveva motivo di
dubitare della legittimazione del rappresentante o dipendente della convenuta.
Altrettanto irrilevante è
il solo fatto per la ditta istante di aver ordinato a __________ un turbo già
revisionato in sostituzione di quello difettoso il giorno stesso in cui gli è
stato consegnato il motore (sentenza p. 4). Contrariamente a quanto concluso
dal primo giudice, da questa circostanza non può infatti essere dedotto che
nella mercede iniziale fosse pure compreso quest’intervento poiché della
necessità del medesimo l’istante si è accorta solo in un secondo tempo, ossia
dopo aver visionato il motore e avere riscontrato un difetto nel turbo (che in
determinati casi l’istante può accertare senza l’ausilio di una ditta
specializzata: ), del quale ha dato comunicazione alla convenuta per
il tramite del suo dipendente __________ () verosimilmente il giorno
stesso della consegna del motore.
-
Poichè la convenuta
non ha in sostanza messo in dubbio la necessità dell’effettuazione dei lavori
di revisione degli aggregati ma solo, a torto, l’esistenza del suo consenso
alla loro esecuzione, essa è tenuta al pagamento delle prestazioni dell’istante
comprovate dalle fatture agli atti, per un importo complessivo di fr. 12’620.50
(doc A, B , D, 3,4,7,8, 9, 10 e 11). In merito all’ammontare della pretesa
dell’istante, con particolare riferimento al costo della revisione degli
aggregati, la convenuta non può prevalersi della maggiore economicità della
ditta _________ non essendovi nessuna prova che i pezzi fatturati dalla ditta
__________ siano gli stessi di quelli per i quali la ditta __________ avrebbe
fatturato fr. 4’051.50 anzichè i pretesi fr. 6’215.60.
-
Per quanto attiene
agli interessi di mora, in difetto di una diversa pattuizione, gli stessi sono
dovuti al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) a far tempo dal 20 febbraio
1993, data per la quale la convenuta è stata formalmente messa in mora per la
prima volta (art. 102 cpv. 1 CO).
-
Il ricorso, che ha
evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve pertanto essere accolto con
il carico di tasse, spese e ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC).
Accogliendo il ricorso e
ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è
tenuta a decidere il merito della controversia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art 148 CPC e la
LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione
13 settembre 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
12 agosto 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza è accolta.
Di conseguenza
__________ __________l è
condannata a pagare
a __________ l’importo di fr.
6’620.50 oltre
interessi del 5 % a far tempo dal 20 febbraio
-
E’ rigettata in via
definitiva, per lo stesso importo,
l’opposizione
interposta al PE __________ dell’UE di Lugano.
- La tassa di
giustizia di fr. 500.- e le spese, da anticipare
dall’istante, vanno
poste a carico della convenuta con
l’obbligo di
rifondere all’istante fr. 700.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese del presente
giudizio, consistenti:
a) tassa di giustizia fr.
300.-
b) spese fr.
50.-
fr.
350.-
già anticipate dalla
ricorrente, vanno poste a carico della controparte con l’obbligo di rifondere
ad __________ fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a :
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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