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Numero d'incarto:
16.1996.11
Data decisione, Autorità:
04.10.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00011
Lugano
4 ottobre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 29 dicembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa civile inappellabile promossa con istanza 3 febbraio 1995
da
con
la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
2’104.50 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice;
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- La
presente vertenza trae origine da un incidente della circolazione avvenuto il 2
marzo 1994 in territorio di __________, su Via __________, tra il veicolo
guidato da __________, assicurato per la RC presso la __________ e, e il
motociclo condotto da __________.
Con
istanza 3 febbraio 1995 __________ ha convenuto in causa __________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 2’104.50 oltre accessori, importo corrispondente
al danno complessivo subito a seguito della collisione.
Sulla
dinamica dell'incidente le versioni dei protagonisti sono discordanti.
L’istante osserva che, giunto ad una cinquantina di metri prima del numero
civico __________ di Via __________ al quale intendeva accedere attraversando
la corsia di contromano, esponeva l’indicatore di direzione sinistro e si
spostava verso il centro della carreggiata arrestandosi circa un metro oltre la
mezzeria, senza però con ciò ostacolare il passaggio dei veicoli provenienti in
senso opposto.
A suo
dire la collisione sarebbe da ascrivere al modo di guida del motociclista
__________ il quale, a causa della velocità inadeguata, perdeva la padronanza
del proprio mezzo. Dal canto suo quest’ultimo addebita la causa della
collisione alla manovra di svolta posta in atto dal conducente __________ il
quale, noncurante della scarsa visuale di cui egli godeva nonché contravvenendo
alle norme sul diritto di precedenza, invadeva la sua corsia di marcia.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver esaminato il modo di guida di
entrambi i protagonisti, ha concluso alla responsabilità totale del
motociclista __________ il quale, seppur beneficiario di un diritto di
precedenza, ha circolato a velocità inadeguata alle circostanze, ciò che gli ha
impedito di evitare la collisione con l’istante. A quest’ultimo, nonostante la
parziale invasione della corsia di contromano, non è stata rimproverata una
violazione delle norme della LCS - in particolare degli art. 34 cpv. 3 e 36 LCS
che regolano la manovra di svolta - tale da aver cagionato la collisione. Il
pretore ha quindi accolto l’istanza ponendo a carico del convenuto il pagamento
dei danni fatti valere dall’istante.
-
Con il presente tempestivo gravame __________ è
insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del
titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.
Il
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in
particolare le disposizioni della LCS che regolano il comportamento che deve
assumere colui che intende svoltare a sinistra, che l’istante ha manifestamente
disatteso invadendo la sua corsia di marcia e provocando così la collisione.
Con
scritto 29 febbraio 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può
essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di
atti di causa o di prove.
Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria
quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso
o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid.
3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Secondo l’art. 61 cpv. 2 LCS in presenza di un
incidente della circolazione con soli danni materiali, il detentore di un
veicolo a motore coinvolto ha l’onere processuale di provare la colpa o la
temporanea incapacità di discernimento del detentore dell’altro veicolo o di
una persona per la quale questi è responsabile o un difetto del veicolo della
controparte. Il modo e la misura del risarcimento e l’attribuzione di una
ripartizione sono determinati secondo i principi del CO concernenti gli atti
illeciti (art. 62 cpv. 1 LCS).
Il
diritto al risarcimento dei danni materiali tra detentori di autoveicoli va
valutato e stabilito pertanto in base alle responsabilità per colpa; se più
detentori hanno commesso una colpa, il risarcimento dei rispettivi danni deve
essere ripartito in proporzione della colpa di ognuno, sempre che tale colpa
sia provata (art. 8 CC).
Sulla
base di questa regola fondamentale spettava quindi all’istante provare che la
causa della collisione era da ricercare nel modo di guida del motociclista, in
particolare nella velocità inadeguata con la quale circolava e che ha
determinato la perdita di padronanza del veicolo, conseguentemente la
collisione.
- Il
conducente deve adattare la velocità alle circostanze della strada, della
circolazione e della visibilità (art. 32 cpv. 1 LCS), di modo da potersi
fermare nello spazio visibile (art. 4 cpv. 1 ONC).
Nel
caso di specie è incontestato che il convenuto circolava ad una velocità
superiore al limite consentito (50 km/h) e dallo stesso ammessa in 60 km/h
(cfr. verbale di polizia).
Ciò
nondimeno, e contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, la velocità
del convenuto non può essere considerata eccessiva ai sensi dei principi
giurisprudenziali espressi nella DTF 118 IV 277 al punto tale da aver sorpreso
l’istante. In altre parole, la velocità del convenuto non ha - da sola -
causato l’incidente, rispettivamente il danno fatto valere dall’istante.
La
conclusione del primo giudice, che ha addebitato la colpa esclusiva
dell’incidente al convenuto senza tenere conto dell’infrazione commessa
dall’istante e di cui si dirà in seguito, non può essere condivisa. Infatti,
dal momento che il primo giudice ha accertato -sulla base dell’inequivocabile
ammissione dello stesso istante- che questi, effettuando la manovra di
preselezione, ha parzialmente invaso la corsia di marcia del convenuto, avrebbe
dovuto altresì rilevare che ciò costituisce una chiara violazione dell’art. 13
cpv. 2 ONC. Omettendo di prendere in considerazione l’infrazione commessa
dall’istante, il giudice di prime cure, oltre a non aver risposto ai rimproveri
che il convenuto ha mosso all’istante, ha manifestamente applicato in modo
errato il diritto sostanziale: da qui l’esistenza del motivo di cassazione
invocato dal ricorrente.
- Chi si mette in preselezione non deve occupare lo
spazio destinato alla circolazione in senso inverso (art. 13 cpv. 2 ONC), alla
quale deve concedere la precedenza (art. 36 cpv. 3 LCS).
Giacché
è debitore della precedenza, prima di impegnare la corsia opposta, egli deve
controllare in modo rigoroso che non sopraggiunga nessun veicolo in senso
inverso, ritenuto che il conducente prioritario non deve essere costretto a
modificare improvvisamente la direzione di marcia o la velocità del suo veicolo
a causa di un non prioritario che fosse già penetrato sulla sua corsia di
marcia. In altre parole, il prioritario non deve venir limitato nel suo diritto
di circolazione dalla presenza di un veicolo, fermo o in movimento, ancorché in
posizione di preselezione (Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de
la circulation routière, 1984, n. 2.2.3 ad art. 36).
Nel
caso concreto l’istante, per sua stessa ammissione, ha contravvenuto ai suoi
doveri di prudenza, eseguendo una manovra di svolta a sinistra con parziale
invasione della corsia opposta. Così facendo ha ostacolato il diritto di
precedenza del convenuto. Poco importa ai fini della verifica della
colpevolezza dell’istante, il fatto che il suo veicolo fosse fermo e che la
collisione sia avvenuta dopo che il motociclo del convenuto aveva effettuato
una “strisciata” sull’asfalto. Chi gode della precedenza è infatti ostacolato
nella sua marcia già per il solo fatto di dover modificare bruscamente il suo
modo di guida, ad esempio dovendo frenare bruscamente o modificare la sua linea
di corsa (DTF 114 IV 146). Quindi, anche ammettendo che il convenuto
abbia perso il controllo del motociclo prima della collisione, bisogna
necessariamente concludere che ciò è la conseguenza della manovra di svolta
posta in atto dall’istante.
Chiamata
a giudicare il merito della vertenza in forza dell’art. 332 cpv. 2 CPC, questa
Camera considera di dover attribuire ai due protagonisti dell’incidente un
concorso di responsabilità che -tutto ben considerato- valuta nella misura di
un mezzo a carico di ognuno.
-
In prima sede, il convenuto non ha contestato
l’ammontare del danno se non relativamente alla somma di fr. 250.-, concernente
il noleggio di un veicolo sostitutivo. La posta del danno è adeguatamente
provata dal giustificativo doc. D, mentre la contestazione sulla necessità del
nolo non appare rilevante nella fattispecie.
-
Tassa
e spese di giustizia per la prima e seconda sede, seguono la soccombenza
parziale di entrambe le parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.
148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
I. Il
ricorso per cassazione 22 gennaio 1996 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 29 dicembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza
è parzialmente accolta. Di conseguenza __________ è condannato a pagare a __________
la somma di fr. 1’052.25.- oltre interessi del 5% dal 2 marzo 1994.
-
Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 200.-, già anticipate dall’istante,
rimangono a suo carico per la metà mentre la rimanenza deve essere posta a
carico del convenuto. Compensate le ripetibili.
II. Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
200.-
sono
poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna, compensate le
ripetibili.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura delle giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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