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Numero d'incarto:
16.1996.103
Data decisione, Autorità:
17.04.1997, CCC
Incarto n.
16.96.00103
Lugano
17 aprile 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 14 agosto 1996 presentato da
contro
la
sentenza 5 luglio 1996 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-sud nella causa civile inappellabile promossa con
istanza 25 febbraio 1994 nei confronti di
patr.
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’915.- oltre
accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto
al PE no. __________
dell’UEF di Mendrisio, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
- Il 6 ottobre 1993
__________, titolare di una ditta che si occupa tra l’altro della costruzione
di caminetti, ha concluso un con __________ un contratto di appalto avente per
oggetto
il rifacimento del camino
e il risanamento della canna fumaria in una casa di proprietà di quest’ultimo a
__________. Il costo dell’opera è stato preventivato in fr. 10’500.- (doc. B).
Iniziati i lavori con
l’apertura della canna fumaria, l’appaltatore ha dovuto interromperli a causa
della situazione presentatasi in loco che denotava come il manufatto fosse
stato costruito senza rispettare le norme anti incendio, circostanza questa che
rendeva pericolosa la continuazione dei lavori e di cui ha reso tempestivamente
edotto il committente comunicandogli la provvisoria sospensione degli stessi in
attesa di una perizia tecnica da parte delle competenti autorità (doc. C).
Il 19 ottobre 1993,
effettuati i necessari lavori per il ripristino della situazione iniziale con
la chiusura della canna fumaria__________ ha emesso la relativa fattura per fr.
1’915.- (doc. E), che __________ si è rifiutato di pagare, da qui l’inoltro
della presente azione giudiziaria. __________ ha contestato la pretesa
avversaria avendo l’istante provveduto di sua iniziativa alla sospensione dei
lavori e alla successiva chiusura della canna fumaria.
- Con il querelato
giudizio il primo giudice, esclusa la facoltà per l’istante di appellarsi alle
circostanze straordinarie di cui all’art. 373 cpv. 2 CO per il fatto che
l’anomala situazione accertata al momento dell’apertura della canna fumaria era
prevedibile già prima dell’inizio dei lavori, ha respinto l’istanza non
riconoscendo a quest’ultimo il diritto alla pretesa mercede. Procedendo di sua
iniziativa alla chiusura del camino l’istante, non solo ha eliminato quella
parte di lavori (apertura della canna fumaria) eseguiti conformemente al contratto
ma, di fatto, non ha fornito nessun’opera.
Secondo il primo giudice
la pretesa dell’istante sarebbe comunque ingiustificata anche dal punto di
vista delle norme sull’indebito arricchimento (art. 62 segg. CO) -non
trovandosi il committente arricchito delle sue prestazioni- e di quelle sulla
gestione d’affari senza mandato (art. 419 segg. CO) non avendo l’istante agito
nell’interesse del convenuto che avrebbe dovuto ricorrere ad un‘altra ditta per
il risanamento del camino.
- Con il presente tempestivo
gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver
ritenuto che egli non intendesse portare a termine l’opera appaltata, poichè
egli ha semplicemente sospeso in attesa di istruzioni da parte del committente,
dovendo poi procedere alla chiusura della canna fumaria per motivi di
sicurezza. Il ricorrente contesta inoltre l’accertamento del primo giudice
secondo il quale il convenuto avrebbe affidato i lavori a un’altra ditta,
circostanza questa che non emerge da nessuna risultanza istruttorie.
Per quanto attiene
all’importo fatto valere in causa, l’insorgente osserva che lo stesso
corrisponde in sostanza al primo acconto dovuto sulla mercede che il
committente non ha mai versato. Da ultimo invoca l’applicazione dell’art. 378
cpv. 2 CO per il fatto che il convenuto ha omesso di informarlo circa
l’inadeguatezza del manufatto sul quale egli era stato chiamato a intervenire.
Con osservazioni 11
settembre 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio
gravame, una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Controversa nella
concreta fattispecie è la questione di sapere se l’istante abbia o meno diritto
ad essere remunerato per il lavoro svolto presso l’abitazione del convenuto,
in particolare se le spese da questi sostenute in relazione all’inizio dei
lavori concordati con il convenuto e alla loro successiva interruzione, debbano
essere assunte dal committente.
Nel contratto di appalto,
obbligo principale dell’appaltatore è quello di fornire un’opera, ossia un
risultato (Gauch, Der Werkvertrag, 4. ed.,1996, n. 18 e segg.).
Nel caso di specie è
pacifico che l'istante non ha potuto fornire l'opera -consistente
nell’esecuzione di un nuovo camino- per motivi oggettivi attinenti alla
situazione presentatasi al momento della demolizione di quello esistente, che
ha evidenziato come questo non sia stato originariamente edificato
conformemente alle norme
antincendio, ciò che ha imposto la sospensione dei lavori. Comunicando la
sospensione dei lavori in attesa di istruzioni da parte del committente (doc.
C), misura giustificata secondo il perito, l’istante si è conformato al
disposto di cui all’art. 365 cpv. 3 CO.
Indipendentemente dal
fatto di sapere se questo stato di cose fosse o meno prevedibile al momento
dell'allestimento dell'offerta da parte dell'istante, determinante è il fatto
di sapere se l'intervento controverso, in particolare la chiusura della canna
fumaria, sia stato concordato tra le parti.
A questo proposito
l’affermazione dell’istante secondo la quale egli avrebbe saputo, per il
tramite dell'inquilino __________, che il convenuto non intendeva correre
inutili rischi “e quindi ordinava il ripristino della situazione iniziale “
(cfr. punto 1 istanza), non è stata seriamente contestata da quest’ultimo.
Nella risposta egli si è infatti limitato a confermare che per i lavori di
ripristino l’istante è stato interpellato direttamente dall’inquilino
__________ senza però negare di aver dato il proprio assenso.
Non solo: risulta che
l’inquilino -di fronte all’impossibilità di far funzionare sia il caminetto sia
la stufa a nafta- ha sollecitato il convenuto a intervenire. Le parti si
incontrarono così sul posto e “in quell’occasione il signor __________ gli
chiese (al ) un preventivo per il ripristino del camino. Dopo un certo
tempo il signor __________ è tornato ed ha eseguito il lavoro” ().
Questo almeno tacito
accordo sulla necessità di chiudere la cappa del caminetto trova poi conferma
nello scritto del convenuto 3 gennaio 1994 alla controparte con cui la sollecita
per l’invio della fattura relativa anche alla chiusura della cappa su domanda
della sua assicurazione RC (doc.G).
Alla luce di quanto sopra
esposto, è pertanto arbitraria la conclusione del primo giudice secondo la
quale l'istante avrebbe agito di sua iniziativa.
Non è pertanto più
necessario l’esame delle ulteriori censure ricorsuali, pur osservando come -discutendo
sull’applicabilità dell’art. 419 segg. CO- il primo giudice sia incorso in
un’altra più grave svista, laddove afferma che il convenuto avrebbe dovuto
incaricare un’altra ditta per il risanamento del camino: ciò che non trova
nessun riscontro negli atti di causa.
- Per i motivi
suesposti devono essere considerati presenti i presupposti per accogliere il
ricorso: in concreto la conclusione del primo giudice appare contraddetta dalle
prove, in particolare dal doc. G e dalla testimonianza __________.
Accogliendo il ricorso e
ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è
tenuta a decidere il merito della controversia.
- Per quanto attiene
al quantum della mercede di spettanza dell’istante per il suo intervento presso
l’abitazione del convenuto, la stessa deve essere riconosciuta nella misura
accertata dal perito giudiziario e rimasta incontestata dalle parti, ossia fr.
1’500.-.
Su quest'importo sono
dovuti gli interessi di mora al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) non
risultando una diversa pattuizione tra le parti, a far tempo dal 29 dicembre
1993, data per la quale il convenuto è stato messo formalmente in mora per la
prima volta ex art. 102 cpv. 1 CO (doc. F3).
- Tassa
di giustizia, spese e ripetibili, di prima e seconda sede, seguono la reciproca
soccombenza che viene calcolata in 1/8 a carico dell’istante e 7/8 a carico del
convenuto (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia: I. Il ricorso per
cassazione 14 agosto 1996 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
5 luglio 1996 del Segretario assessore della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-sud
è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza __________ è condannato a
versare a __________ l’importo di fr. 1’500.- oltre interessi del 5% dal 29
dicembre 1993.
-
Per lo stesso importo, è rigettata in via
definitiva, l’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________dell’UEF
di Mendrisio.
-
La tassa di giustizia, fissata in fr. 200.- e
le spese, da anticipare come di rito, rimangono a carico dell’istante per 1/8
mentre la rimanenza deve essere posta a carico di __________ che verserà
all’istante fr. 300.- a titolo di ripetibili ridotte.
II. Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
100.-
b) spese fr.
50.-
fr.
150.-
già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico per 1/8 mentre la rimanenza di 7/8 deve
essere posta a carico di __________ che rifonderà a __________ l’importo di fr.
100.- quale indennità ridotta per questa sede.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-sud.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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