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Numero d'incarto:
16.1996.102
Data decisione, Autorità:
19.09.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00102
Lugano
19 settembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il “ricorso” 22 agosto 1996 presentato da
contro
la
sentenza 7 agosto 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto di
Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 18 luglio 1996
da
con
la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domanda
accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto in diritto:
che con istanza 18 luglio
1996 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di
fr. 2’782.50 oltre accessori, importo corrispondente a quanto riconosciuto
all’istante a titolo di pretese salariali (fr. 2’582.50) e ripetibili (fr.
200.-) con sentenza 18 aprile 1996 della Pretura del distretto di Bellinzona;
che a valere quale titolo
di rigetto dell’opposizione l’istante ha prodotto la sentenza menzionata,
regolarmente passata in giudicato;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo
esecutivo nella sentenza prodotta dall’istante, ha accolto l’istanza, preso
atto della mancata partecipazione al contradditorio della società escussa;
che con scritto 22 agosto
1996, con il quale è stato richiamato il contenuto del precedente scritto 14
agosto 1996, __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che preliminarmente va
rilevato che la ricevuta 5 marzo 1996, prodotta con il ricorso, deve essere
estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta
alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l’art. 329 cpv.
2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato tale, deve contenere le
domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si
fonda precisando il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è
nullo;
che nella concreta
fattispecie gli scritti 14 e 22 agosto 1996 di __________, con i quali si
limita giustificare la propria assenza al contraddittorio chiedendo che venga
indetta una nuova udienza al fine di procedere all’audizione di due testi, non
adempie ai requisiti sopra menzionati: dagli stessi non si evince infatti
nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice;
che
in ogni caso, la richiesta di assunzione di testi formulata dall’insorgente è
inammissibile: l’art. 387 cpv. 3 CPC, applicabile alla procedura sommaria in
tema di esecuzioni e fallimenti esclude infatti le prove testimoniali, se non
quale dichiarazione scritta da produrre però all’udienza;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF
pronuncia:
-
Il
ricorso di __________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico
della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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