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Numero d'incarto:
16.1996.100
Data decisione, Autorità:
17.09.1996, CCC
Incarto n.
16.96.00100
Lugano
17 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 14 agosto 1996 presentato da
contro
la
sentenza 25 giugno 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 nella
causa a procedura inappellabile promossa con istanza 26 febbraio 1996
da
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.1’600.- oltre accessori nonché
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE
no. __________
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 26
febbraio 1996 la ditta __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 1’600.- a saldo della fattura 8 aprile 1993
emessa per la fornitura e posa di un rivestimento di camino eseguite per
conto della convenuta;
che con il querelato
giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza avendo l’istante sufficientemente
comprovato il suo credito, peraltro non contestato dalla convenuta che non si è
presentata al contraddittorio;
che con scritto notificato
a questa Camera il 14 agosto 1996, quindi tempestivamente, __________ dichiara
di voler opporsi alla decisione pretorile poiché il primo giudice non avrebbe tenuto
in considerazione tutti suoi argomenti di difesa;
che, a sostegno di questa
sua tesi, essa allega una copia manoscritta di un esposto 20 maggio 1996 che
avrebbe trasmesso al pretore dove descriveva le sue lamentela circa la
prestazione della controparte;
che, in sostanza, questa
censura corrisponde al motivo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC,
per non avere il giudice rispettato il diritto della parte convenuta ad essere
sentita (art. 4 Cost);
che, nel caso concreto, la
censura non può tuttavia essere accolta per diversi motivi:
-
non esiste nessuna
prova che l’originale dell’esposto 20 maggio 1996 sia stato effettivamente
inviato al pretore e non soltanto a questa Camera;
-
anche se la signora
__________ avesse inviato al pretore lo scritto in questione, egli non ne
avrebbe potuto tenere conto poiché la procedura davanti ai giudici di pace e ai
pretori come istanza unica non prevede la possibilità per la parte convenuta di
presentare un allegato scritto di risposta, ma le fa obbligo -se intende
contestare l’istanza- di presenziare all’udienza di contraddittorio, pena la
sua preclusione processuale (art. 294 cpv. 2 e 295 CPC);
-
comunque, con lo stesso
scritto 20 maggio 1996 la ricorrente ammette di aver ricevuto la citazione per
il contraddittorio, scegliendo tuttavia di non presentarsi in Pretura “non
vedendone l’utilità”;
che il diritto delle parti
di essere sentite è rispettato da parte del giudice se questi, in conformità
con la procedura che regge il procedimento, offre loro la concreta possibilità
di esporre le loro ragioni (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, art. 195, n.
2), ciò che nel caso concreto non è in discussione;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni,
qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso 14 agosto 1996 __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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