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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.98
Data decisione, Autorità:
02.06.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00098
Lugano
2 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi
e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il “ricorso” 15 maggio 1995 presentato da
contro
la
sentenza 10 aprile 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2 nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 3 novembre 1993
da
entrambi
patr. dall’avv. __________
con
la quale si chiedeva la condanna di __________ e __________ al pagamento in via
solidale di fr. 1’038.50 oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta dai convenuti ai PE no. __________e __________ dell’UE
di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che
con istanza 3 novembre 1993 gli avvocati __________ e __________ hanno
convenuto in giudizio __________ e __________ al fine di ottenere il pagamento
di fr. 1’038.50 a saldo della loro nota professionale del 17 maggio 1989
relativa a prestazioni effettuate a loro favore nell’ambito della procedura di
divorzio e a una consulenza legale svolta a favore del signor __________;
che
all’udienza indetta per il contraddittorio i convenuti si sono opposti alla
pretesa avversaria contestando il corretto adempimento del mandato da parte del
loro legale che aveva assicurato di intraprendere quanto necessario per il
riconoscimento del divorzio anche in Italia, per quanto attiene agli esborsi
versati alla Pretura e alle spese di cancelleria, osservano che questi dovevano
essere posti a carico dello __________ essendo __________ al beneficio
dell’assistenza giudiziaria;
che
con il querelato giudizio il pretore, accertato che il mandato conferito agli
istanti da __________ si limitava ad una consulenza legale per la quale il
legale ha quantificato il suo onorario in fr. 300.-, ha accolto la domanda
limitatamente a quest’importo;
che
con scritto 15 maggio 1995 __________ è insorto contro il predetto giudizio
chiedendo di essere sentito da questa Camera in modo da poter esporre i motivi
che giustificherebbero la sua opposizione alla pretesa avversaria, in
particolare la negligenza commessa dall’avv. __________ nell’ adempimento del
mandato conferitogli; propone inoltre l’assunzione di un teste a comprova di
quanto asserito;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato
tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione
invocato, caso contrario l’atto è nullo;
che
nella concreta fattispecie lo scritto 15 maggio 1995 di __________, con il
quale si limita a riproporre le argomentazioni già esposte in prima sede circa
i presunti danni cagionatigli dall’avv. __________ nell’adempimento del suo
mandato non adempie ai requisiti sopra menzionati: dallo stesso non si evince
infatti nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice;
che
in ogni caso anche nel merito il “ricorso” si rileva infondato, ritenuto che in
prima sede l’insorgente non è riuscito a sostanziare le proprie censure con
particolare riferimento al fatto che la remunerazione del legale era
subordinata all’ottenimento del riconoscimento della sentenza di divorzio
svizzera anche in Italia;
che
per quanto attiene alla richiesta di essere sentito, nonchè alla proposta di
assunzione di un teste formulate dall’insorgente, va rilevato che le stesse
sono inammissibili: l’art. 322 CPC, che accorda al giudice la facoltà di
assumere d’ufficio ulteriori prove, è infatti del tutto estraneo alla natura di
un giudizio di cassazione che deve basarsi sullo stesso complesso di fatti e di
atti istruttori di cui disponeva il primo giudice al momento in cui ha emanato
la propria decisione;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
che
vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse nè
spese di giustizia
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
-
L’atto
ricorsuale 15 maggio 1995 __________ è nullo.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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