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Numero d'incarto:
16.1995.85
Data decisione, Autorità:
17.10.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00085
Lugano
17 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 7 settembre 1994 presentato da
patr.
dall’avv. __________
contro
la
sentenza 16 agosto 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 25 settembre 1992
nei confronti di
con
la quale si chiedeva l’attribuzione in proprietà della parte del fondo no.
__________ MC __________ di proprietà del convenuto occupato dalla casa di
abitazione dell’istante e in via subordinata l’iscrizione di una servitù di
sporgenza, domande sulle quali il primo giudice non si è pronunciato negando la
sua compentenza ratione materiae,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 25
settembre 1992 __________, proprietaria della particella no. __________ MC di
__________ sulla quale è edificato dal 1937 un edificio che invade per circa un
metro quadrato il fondo no. __________ di proprietà del __________, ha promosso
nei confronti di quest’ultimo un’azione giudiziaria basata sull’art. 674 cpv. 3
CC con la quale chiede l’assegnazione in proprietà della parte di terreno
occupata dalla sporgenza, in via subordinata la costituzione di una servitù di
sporgenza a favore del suo mappale e a carico di quello del convenuto, in
entrambi i casi previo pagamento di un’indennità;
che il convenuto si è
opposto alla pretesa avversaria contestan-do l’applicabilità delle norme di
diritto privato ritenuto che, trattandosi di uso del demanio pubblico, la
vertenza deve essere decisa in applicazione del Regolamento consortile a tenore
del quale l’istante può solo chiedere un’autorizzazione per l’uso dello
scorporo in questione per una durata determinata, eventualmente rinnovabile, e
previo pagamento di una tassa;
che con il querelato
giudizio il primo giudice - prima di affrontare il merito della lite - si è
dichiarato incompente, sostenendo che la causa non può trovare soluzione nel
diritto privato;
che con il presente
tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio invocando
il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. b) CPC ossia perchè il
pretore, a torto, ha negato la sua competenza;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che l’accertamento circa
la determinazione della competenza giurisdizionale o meno del giudice civile,
ha luogo d’ufficio e in ogni stadio di causa (art. 97 cifra 1 CPC);
che nella concreta
fattispecie, come si dirà in seguito, il pretore ha negato a torto la propria
competenza rationae materiae;
che contrariamente a
quanto ritenuto dal primo giudice, il solo fatto che lo scorporo di terreno
occupato dalla costruzione dell’ istante appartenga al demanio consortile, non
è sufficiente ad escludere l’applicabilità delle norme del diritto privato;
che infatti, anche
l’azione che ha per oggetto un fondo appartenente al demanio pubblico, fatto
salvo il caso ove l’ente pubblico abbia agito nell’esercizio delle sue mansioni
di diritto amministrativo (Rep 1990 213), non è sottratta alla
competenza del giudice civile, rispettivamente all’applicazione delle norme di
diritto privato, qualora l’oggetto della diatriba non sia già stato regolato
nel diritto pubblico; in questo caso l’applicazione del diritto privato avviene
a titolo sussidiario (Moor, Droit administratif, Volume III, 1992, 256);
che - a titolo abbondanziale
- si può rilevare come anche il trasferimento di beni di immobili del demanio
pubblico soggiace, ad eccezione di alcuni casi (espropriazione) alle forme e
alla modalità del diritto privato, indipendentemente dagli scopi di interesse
pubblico perseguiti dall’operazione (DTF 112 II 109 segg.);
che nella concreta
fattispecie, dove l’unica connotazione di diritto pubblico è data dalla natura
del fondo litigioso trattandosi dello scorporo della riva di un fiume come tale
appartenente al demanio pubblico, le norme di diritto pubbico invocate dal
convenuto non forniscono una risposta adeguata alla vertenza che oppone le
parti e il cui scopo è quello di regolarizzare una situazione preesistente
avente per oggetto un diritto di proprietà sulla parte dell’abitazione
dell’istante sporgente sul demanio consortile;
che non può essere
pertanto esclusa per regolare i rapporti fra le parti sulla proprietà dello
scorporo di terreno occupato dalla casa dell’istante, la via offerta dall’art.
674 CC;
che pertanto né la legge
sui consorzi, né la legge sul demanio pubblico, nè il Regolamento del consorzio
convenuto trovano applicazione alla fattispecie;
che di conseguenza, il
giudizio pretorile che ha negato a torto la competenza del tribunale civile a
dirimere la vertenza che oppone le parti, deve essere annullato e gli atti
rinviati al giudice (art. 332 cpv. 2 CPC) perchè si esprima sul merito dell’azione;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC
pronuncia:
- Il ricorso per cassazione 7
settembre 1994 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
16 agosto 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 è annullata e gli
atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi.
- Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.-
b) spese fr. 50.-
T o t a l e fr. 150.-
già anticipate dalla
ricorrente sono poste a carico della controparte la quale rifonderà a
__________ fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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