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Numero d'incarto:
16.1995.69
Data decisione, Autorità:
02.06.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00069
16.95.00070
Lugano
2 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare i due ricorsi per cassazione 28 marzo 1995 erroneamente
presentati quali appelli da
patr.
dall’avv. __________
contro
le
sentenze 21 marzo 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5 nelle
cause a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti (inc. no. EF
95.313 e EF 95.314) promosse con istanze 16 gennaio 1995
da
patr.
dallo studio legale __________
con
le quali si chiedeva il rigetto in via provvisoria delle opposizioni interposte
dall’ escusso ai PE no. __________ e __________ dell’UE di Lugano, domande
respinte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato:
in
fatto e in diritto:
- Con
istanze 16 gennaio 1995 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
delle opposizioni interposte da __________ ai PE sopra menzionati notificatigli
per il recupero di complessivi fr. 10’590.- oltre accessori, importo
corrispondente all’imposta sul maggior valore immobiliare prelevata dal Cantone
__________ (fr. 5’295.-) e dal Comune __________ (fr. 5’295.-) sulla
compravendita conclusa tra le parti in data 8 febbraio 1989 e avente per
oggetto i Fol. di PPP no. __________ e __________ del fondo base part. no.
__________ di __________.
A
valere quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione l’istante ha
prodotto il contratto di compravendita riferendosi in particolare alla clausola
no. 7 secondo la quale l’escusso, nella sua qualità di venditore, si assumeva
il pagamento dell’imposta sul maggior valore immobiliare. Il procedente ha
inoltre prodotto lo scritto 3 dicembre 1988 con il quale l’escusso ha
confermato la sua intenzione di voler pagare l’imposta sul maggior valore
immobiliare richiesta dal Cantone __________ e dal Comune di __________.
In
sede di contraddittorio __________ si è opposto alla pretesa avversaria
contestando l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo
posto in esecuzione non essendovi identità tra il creditore dell’imposta e il
creditore procedente. Egli sostiene inoltre che nel suo scritto 3 dicembre 1988
l’impegno di pagamento dell’imposta era condizionato alla vendita di un
immobile, condizione questa non realizzatasi.
-
Con
separate sentenze 21 marzo 1995 il pretore, accertata l’assenza agli atti di un
valido riconoscimento di debito e ritenuto che l’impegno di pagamento
dell’imposta sul maggior valore immobiliare è stato assunto dal venditore nei
confronti dell’ente pubblico e non dell’acquirente, ha respinto le istanze.
-
Con
i presenti tempestivi gravami, che devono essere trattati quali ricorsi per
cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG,
__________ è insorto contro i predetti giudizi chiedendone l’annullamento. Il
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente negato all’impegno
di pagamento dell’imposta sul maggior valore immobiliare assunto da controparte
al punto 7 dell’atto di compravendita la qualifica di riconoscimento di debito.
Con
osservazioni 28 aprile 1995 la controparte postula la reiezione dei gravami.
Preliminarmente e in accoglimento della richiesta di congiunzione delle due
procedure ricorsuali formulata dal ricorrente, questa Camera, in applicazione dell’art.
320 CPC, ritiene di dover evadere i due ricorsi con un solo giudizio
trattandosi di un’identica vertenza che oppone le stesse parti e che trae
origine dallo stesso rapporto giuridico.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda
implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente
erronea di atti di causa o di prove.
Secondo
dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile,
contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto
arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa
sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o
opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia
27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
- Secondo
l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione
se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante
atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro.
In
quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari,
ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non
soggetta ad interpretazione del debitore con al quale egli si obbliga a pagare
una determinata somma di denaro ad una determinata persona. Essenziale è in
ogni caso che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione
risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro
riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti
in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente
dalla volontà delle parti (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106
III 99; Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/Caprez, La mainlevée
de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, 1993, pag. 150-151).
- Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice
accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101,
1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA).
Nella
concreta fattispecie la documentazione prodotta dal procedente a comprova del
suo credito non costituisce riconoscimento di debito ai sensi dei principi
sopra menzionati.
Infatti,
il contratto di compravendita sottoscritto dalle parti in data 8 febbraio 1989
prevede unicamente al suo punto 7 che l’imposta sul maggior valore immobiliare
è a carico del venditore, mentre non risulta che questi si sia assunto
l’impegno di pagare l’importo corrispondente all’acquirente: se ne deve
concludere
all’inesistenza di un riconoscimento di debito e quindi alla reiezione
dell’istanza di rigetto provvisorio dell’ opposizione (Rep 1987 p. 240;
CEF 18 gennaio 1995 in re S./F.).
Alla
stessa conclusione si giunge anche esaminando
l’ulteriore
documentazione prodotta dal procedente, documentazione che attesta in
particolare l’impegno nuovamente assunto - con scritto 3 dicembre 1992 - dal
venditore di pagare l’imposta in questione, ma mai una dichiarazione di questi
nel senso di riconoscersi debitore nei confronti del procedente.
Alla
luce di quanto sopra esposto devono pertanto essere confermati i giudizi
pretorili che hanno concluso alla reiezione delle istanze di rigetto
provvisorio dell’opposizione.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
I ricorsi 28 marzo 1995 di __________ sono respinti.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 350.- già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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